CASS
Sentenza 21 aprile 2026
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2026, n. 14562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14562 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC MA nato a [...] il [...] avverso il decreto del 09/10/2025 della Corte d'appello di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCA SCIARRETTA che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO 1. E’ proposto ricorso nell’interesse di IC MA avverso il decreto della Corte di Appello di Roma n. 97/2025, emesso il 9.10.2025, di rigetto dell’appello presentato avverso il decreto n. 72 emesso il 12.5.2025 dal Tribunale di Roma, con il quale è stata applicata al ricorrente la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. 2. A fondamento del ricorso si deduce con l’unico motivo articolato di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. violazione di legge ai sensi dell’art. 606 lett. c) c.p.p. con riferimento all’inosservanza di Penale Sent. Sez. 5 Num. 14562 Anno 2026 Presidente: SC RI RI AO Relatore: SS RE Data Udienza: 26/03/2026 2 norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 179, 183, 184 e 185 c.p.p. e 8 D.L.vo n. 159/2011 In particolare, nel ricorso si lamenta che il decreto impugnato sarebbe nullo per violazione del diritto di difesa, conseguente alla omessa notifica all’avv. Domitilla NT, uno dei due difensori di fiducia di IC MA, del decreto n. 72 emesso il 12.5.2025 dal Tribunale di Roma di applicazione della misura di prevenzione, eccepita dall’altro difensore di fiducia, avv. Alessia Cristiana Spagnuolo, nell’atto di appello avverso il suddetto decreto. Né risulta notificato all’avv. NT il decreto di fissazione dell’udienza di appello, né lo stesso decreto confermativo emesso dalla Corte di appello. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. Come emerge dagli atti presenti nel fascicolo – cui questa Corte può accedere dovendo valutare una questione processuale - il decreto n. 72 emesso il 12.5.2025 dal Tribunale di Roma di applicazione della misura di prevenzione non è stato notificato all’avv. Domitilla NT, uno dei due difensori di fiducia di IC MA, che era stata nominata all’udienza del 28.4.2025 e aveva anche rassegnato le proprie conclusioni. Con l’atto di appello, presentato dal solo avv. Alessia Cristiana Spagnuolo, veniva eccepita la nullità conseguente all’omessa notifica del decreto del Tribunale al codifensore. All’avv. Domitilla NT non veniva, tuttavia, notificato il decreto di fissazione dell’udienza in appello. Il provvedimento impugnato è affetto da nullità stante l’omessa notificazione dell’avviso di udienza in appello all’avv. NT. A differenza di quanto si assume nel provvedimento impugnato la circostanza che il proposto fosse assistito da due difensori non fa degradare l’omissione dell’avviso di udienza nei confronti di uno dei due difensori a mera irregolarità non rilevante sotto il profilo del diritto di difesa e di partecipazione all’udienza del difensore. Né tanto meno ciò potrebbe essere affermato sull’erroneo presupposto - sancito dalla Corte di appello sulla base di un’interpretazione che non trova ragion d’essere in alcuna disposizione normativa - che nell’ambito del procedimento di 3 prevenzione la difesa sarebbe unitaria e non rileverebbe il mancato avviso ad uno dei due difensori. Non può, invece, accogliersi l’eccezione difensiva sotto il profilo della mancata comunicazione al difensore del decreto di prevenzione. Ed invero, sia pure con riferimento alla mancata notificazione dell’avviso di deposito del decreto di prevenzione al Pubblico Ministero, questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di procedimento di prevenzione, non è consentito alla cancelleria del giudice effettuare comunicazioni o notificazioni al pubblico ministero mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (c.d. PEC), atteso il mancato richiamo dell'art. 153 cod. proc. pen. da parte dell'art. 16, commi 4 e 9, lett. c-bis del d. l. 12 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; ne consegue che i termini per l'impugnazione del decreto di revoca della misura da parte del pubblico ministero decorrono dalla comunicazione eseguita nelle forme di cui all'art. 153, comma 2, cod. proc. pen., ovvero, nel caso in cui si sia proceduto nelle forme della comunicazione digitalizzata, dal giorno in cui il pubblico ministero ha avuto materiale conoscenza del provvedimento. Applicando tale principio al caso in cui l’omessa comunicazione del decreto di prevenzione riguarda il difensore consegue che da essa non può che parimenti derivare, unicamente, la possibilità di impugnazione “tardiva” del decreto da parte del difensore non informato che ne abbia avuto conoscenza solo in un momento successivo. Anche di recente Sez. 5, n. 29668 del 11/06/2024, Fedele, n.m., sia pure con riferimento alla sentenza, ha affermato che “come ripetutamente ricordato da questa Corte, la mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza ad uno dei difensori rende inoperante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine per l'impugnazione (Sez. 3, n. 38193 del 27/04/2017, U., Rv. 270952 - 01), ma certamente non determina "retrospettivamente" alcuna nullità della sentenza medesima, potendosi eventualmente configurare una nullità a regime intermedio per violazione del diritto di difesa del provvedimento con il quale viene decisa l'impugnazione proposta dall'altro difensore dell'imputato ovvero, nel caso dell'appello, dall'imputato personalmente”. 2.Il decreto impugnato deve, pertanto, essere annullato senza rinvio, con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
4 Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso il 26/03/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RE SS RI RI AO SC
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCA SCIARRETTA che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO 1. E’ proposto ricorso nell’interesse di IC MA avverso il decreto della Corte di Appello di Roma n. 97/2025, emesso il 9.10.2025, di rigetto dell’appello presentato avverso il decreto n. 72 emesso il 12.5.2025 dal Tribunale di Roma, con il quale è stata applicata al ricorrente la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. 2. A fondamento del ricorso si deduce con l’unico motivo articolato di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. violazione di legge ai sensi dell’art. 606 lett. c) c.p.p. con riferimento all’inosservanza di Penale Sent. Sez. 5 Num. 14562 Anno 2026 Presidente: SC RI RI AO Relatore: SS RE Data Udienza: 26/03/2026 2 norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 179, 183, 184 e 185 c.p.p. e 8 D.L.vo n. 159/2011 In particolare, nel ricorso si lamenta che il decreto impugnato sarebbe nullo per violazione del diritto di difesa, conseguente alla omessa notifica all’avv. Domitilla NT, uno dei due difensori di fiducia di IC MA, del decreto n. 72 emesso il 12.5.2025 dal Tribunale di Roma di applicazione della misura di prevenzione, eccepita dall’altro difensore di fiducia, avv. Alessia Cristiana Spagnuolo, nell’atto di appello avverso il suddetto decreto. Né risulta notificato all’avv. NT il decreto di fissazione dell’udienza di appello, né lo stesso decreto confermativo emesso dalla Corte di appello. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. Come emerge dagli atti presenti nel fascicolo – cui questa Corte può accedere dovendo valutare una questione processuale - il decreto n. 72 emesso il 12.5.2025 dal Tribunale di Roma di applicazione della misura di prevenzione non è stato notificato all’avv. Domitilla NT, uno dei due difensori di fiducia di IC MA, che era stata nominata all’udienza del 28.4.2025 e aveva anche rassegnato le proprie conclusioni. Con l’atto di appello, presentato dal solo avv. Alessia Cristiana Spagnuolo, veniva eccepita la nullità conseguente all’omessa notifica del decreto del Tribunale al codifensore. All’avv. Domitilla NT non veniva, tuttavia, notificato il decreto di fissazione dell’udienza in appello. Il provvedimento impugnato è affetto da nullità stante l’omessa notificazione dell’avviso di udienza in appello all’avv. NT. A differenza di quanto si assume nel provvedimento impugnato la circostanza che il proposto fosse assistito da due difensori non fa degradare l’omissione dell’avviso di udienza nei confronti di uno dei due difensori a mera irregolarità non rilevante sotto il profilo del diritto di difesa e di partecipazione all’udienza del difensore. Né tanto meno ciò potrebbe essere affermato sull’erroneo presupposto - sancito dalla Corte di appello sulla base di un’interpretazione che non trova ragion d’essere in alcuna disposizione normativa - che nell’ambito del procedimento di 3 prevenzione la difesa sarebbe unitaria e non rileverebbe il mancato avviso ad uno dei due difensori. Non può, invece, accogliersi l’eccezione difensiva sotto il profilo della mancata comunicazione al difensore del decreto di prevenzione. Ed invero, sia pure con riferimento alla mancata notificazione dell’avviso di deposito del decreto di prevenzione al Pubblico Ministero, questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di procedimento di prevenzione, non è consentito alla cancelleria del giudice effettuare comunicazioni o notificazioni al pubblico ministero mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (c.d. PEC), atteso il mancato richiamo dell'art. 153 cod. proc. pen. da parte dell'art. 16, commi 4 e 9, lett. c-bis del d. l. 12 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; ne consegue che i termini per l'impugnazione del decreto di revoca della misura da parte del pubblico ministero decorrono dalla comunicazione eseguita nelle forme di cui all'art. 153, comma 2, cod. proc. pen., ovvero, nel caso in cui si sia proceduto nelle forme della comunicazione digitalizzata, dal giorno in cui il pubblico ministero ha avuto materiale conoscenza del provvedimento. Applicando tale principio al caso in cui l’omessa comunicazione del decreto di prevenzione riguarda il difensore consegue che da essa non può che parimenti derivare, unicamente, la possibilità di impugnazione “tardiva” del decreto da parte del difensore non informato che ne abbia avuto conoscenza solo in un momento successivo. Anche di recente Sez. 5, n. 29668 del 11/06/2024, Fedele, n.m., sia pure con riferimento alla sentenza, ha affermato che “come ripetutamente ricordato da questa Corte, la mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza ad uno dei difensori rende inoperante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine per l'impugnazione (Sez. 3, n. 38193 del 27/04/2017, U., Rv. 270952 - 01), ma certamente non determina "retrospettivamente" alcuna nullità della sentenza medesima, potendosi eventualmente configurare una nullità a regime intermedio per violazione del diritto di difesa del provvedimento con il quale viene decisa l'impugnazione proposta dall'altro difensore dell'imputato ovvero, nel caso dell'appello, dall'imputato personalmente”. 2.Il decreto impugnato deve, pertanto, essere annullato senza rinvio, con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
4 Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso il 26/03/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RE SS RI RI AO SC