Sentenza 2 aprile 2004
Massime • 1
In presenza dei presupposti richiesti dall'art. 81 cod. pen., la continuazione è configurabile anche tra un reato oggetto di condanna irrevocabile e un altro commesso successivamente ad essa, congiuntamente alla recidiva o disgiuntamente da essa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2004, n. 19544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19544 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 02/04/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1737
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 035489/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI AR N. IL 21/12/1966;
avverso ORDINANZA del 24/04/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Luigi Ciampoli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa il 24.4.2003 la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento di istanza presentata da CI AR, applicava la disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. in relazione a due sentenze di condanna emesse rispettivamente il 28.9.1998 dal Tribunale di Matera ed il 27.11.2001 dalla medesima Corte di Appello di Napoli per contrabbando, ricettazione ed altro, determinando la pena complessiva di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 1000 di multa. Respingeva la domanda in relazione alla condanna per contrabbando ed altro di cui alla sentenza emessa il 23.10.1998 dal GIP del Tribunale di Bari, dovendosi escludere la possibilità di ritenere la continuazione, in quanto i reati oggetto di tale sentenza erano stati commessi dopo la pronuncia 28.9.1998 del Tribunale di Matera. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Vecci, lamentando illogicità di motivazione e violazione di legge, sotto il profilo che la Corte di Napoli pur avendo sostanzialmente riconosciuto l'unicità di disegno criminoso tra i reati di cui alla sentenza 28.9.1998 del Tribunale di Matera e quelli di cui alla sentenza 23.10.1998 del GIP del Tribunale di Bari stante la omogeneità dei reati ed il brevissimo lasso di tempo intercorrente fra gli stessi, non aveva applicato la continuazione sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale, secondo cui il passaggio in giudicato di una sentenza comporterebbe automaticamente l'interruzione del disegno criminoso e non sarebbe possibile configurare la continuazione relativamente a reati commessi successivamente.
Ciò premesso, si osserva che il ricorso, in difformità dal parere espresso dal Procuratore Generale presso questa Corte, è fondato e l'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata.
Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto l'inapplicabilità della continuazione ai fatti di cui alla sentenza 23.10.1998 del GIP Tribunale di Bari, perché "commessi (20.10.1998) dopo la pronuncia della sentenza del Tribunale di Matera (28.9.1998)". Tale assunto appare totalmente erroneo in virtù di una duplice considerazione.
Innanzitutto, la giurisprudenza, ormai datata, cui si è fatto riferimento, negava comunque l'applicabilità della continuazione quando i fatti, che si assumevano posti in essere in esecuzione del medesimo disegno criminoso, fossero stati commessi dopo il passaggio in giudicato della sentenza e non dopo l'emissione della stessa, come inopinatamente affermato dalla Corte di Napoli, per modo che, nella fattispecie, anche a volere in ipotesi condividere il principio di cui sopra, esso non sarebbe neanche applicabile. Ciò, per la semplice ragione che i reati di cui alla sentenza 23.10.1998 sono stati commessi il 20.10.1998, e quindi non dopo il passaggio in giudicato della sentenza 28.9.1998 del Tribunale di Matera, che è avvenuto il 28.10.1998, bensì otto giorni prima.
In secondo luogo, trattasi in ogni caso di una giurisprudenza ormai da tempo superata, a seguito della sentenza n. 9148 del 17.10.1996 delle Sezioni Unite di questa Corte che, risolvendo definitivamente l'annoso contrasto esistente in materia, hanno statuito che, in presenza dei presupposti richiesti dall'art. 81 C.P., la continuazione è applicabile anche ai reati commessi dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna, congiuntamente o disgiuntamente alla recidiva. Rimane comunque imprescindibile la ravvisabilità di un medesimo disegno criminoso, nel senso che le violazioni devono essere state tutte previste e deliberate come momenti di attuazione di un programma preventivamente ideato ed elaborato nelle sue linee essenziali.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata va quindi annullata, con rinvio, per nuovo esame che tenga conto dei rilievi sopra formulati e dei principi enunciati, alla medesima Corte di Appello che l'ha emessa.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2004