Sentenza 23 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/04/2002, n. 5929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5929 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
LA CORTE SU05 9 29 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL SAZIONE Oggetto PREZZOVENDITA SEZIONE SECONDA CIVILE DETERMINAzione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 20804/99 1732P Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Cron. Rep. 1344 Dott. Vincenzo COLARUSSO Rel. Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 17/01/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio domiciliato in ROMA P.ZZA COM SANNICANDRO DI BARI, dal Sig. I. SOLE 24 ORE per diritti € 3.10 CORTE di CASSAZIONE, difeso CAVOUR presso la 23 APR 2002 dall'avvocato SANTE NARDELLI, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE
- ricorrente -
contro
CAMPAGNA EMMA, STEA MICHELANGELO, STEA ROCCO NICOLA, 077 1.1500 STEA MARIA TERESA IPPOLITA, STEA LUIGI, STEA GIOVANNI A FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CADLOLO 118, presso lo studio dell'avvocato NICOLO' LIPARI, che li difende, giusta delega in atti;
2002 controricorrenti 66 avverso la sentenza n. 366/99 della Corte d'Appello di -1- BARI, depositata il 21/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato Sante NARDELLI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Nicolò LIPARI, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 10.5.1984, Campagna Emma ved. EA, EA IC, EA CO NI, EA IA ER IP, EA IG e EA IO ES convenivano innanzi al Tribunale di Bari il Comune di Sannicandro di Bari per sentir dichiarare la nullità о la inefficacia ovvero pronunciare la revoca dell'atto di cessione in favore del predetto Comune, di un terreno in esso ubicato ed esteso mq. 2765, di cui all'atto per notar Speranza del 22.5.1977. Il Tribunale con sentenza non definitiva del 13.2.1990, rigettando ogni altra domanda, aveva statuito che il Comune era obbligato al pagamento in favore degli attori della somma corrispondente al prezzo del bene ceduto, determinata poi, con la sentenza definitiva di condanna del Comune, in L. 276.500.000, oltre agli interessi moratori comprensivi del maggior danno da svalutazione monetaria. La Corte di Appello di Bari adita dal Comune di Sannicandro ed, incidentalmente, dalle parti private, con sentenza in data 2 marzo - 21 aprile 1999 ha rigettato entrambi gli appelli. fur Per quel che ancora interessa, l'appello del Comune 2 Stat. rigettato sulla base delle seguenti osservazioni: a) che, nella specie non fosse precluso dalla sentenza parziale del tribunale, divenuta definitiva siccome non impugnata, la questione della inquadrabilità dell'atto di cessione tra quelli contemplati nell'art. 5 bis della L. 359/92, sopravvenuta a detta sentenza;
b) che detta normativa non era applicabile per la determinazione del valore del fondo non potendosi ravvisare alcuna identità tra la cessione volontaria che in base а detta norma può essere effettuata dall'espropriato ed il trasferimento in questione che era avvenuto al di fuori di ogni procedimento espropriativo, non avendo gli attori mai assunto la qualifica di soggetti espropriati;
c) che la determinazione del prezzo da corrispondere dal Comune andava fatta secondo il valore di mercato del bene al momento. della cessione;
d) che non essendo in vigore, al momento della cessione, alcuno strumento urbanistico limitativo della edificabilità del suolo, andava tenuto presente l'indice di fabbricabilità vigente all'epoca, senza considerare la determinazioni 3 unilaterali e successive dalla P.A.; e) che, quanto alla decorrenza del risarcimento del danno da svalutazione monetaria e dei relativi interessi, la statuizione di primo grado era immodificabile essendo contenuta in un capo autonomo della sentenza che non era stata oggetto della impugnazione principale. Il Comune di Sannicandro di Bari ricorre per Cassazione affidandosi a quattro motivi. Resist an intimate con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel primo motivo si denunzia violazione dell'art. 5 bis L. 359/92 e successive modifiche ed integrazioni;
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione dell'art. 2909 C.C. Il ricorrente deduce che la Corte di merito avrebbe violato il principio del giudicato, dovendosi ritenere che il Tribunale di Bari, con la sentenza non definitiva avente forza di giudicato, aveva inteso qualificare la cessione contenuta nell'atto pubblico già citato come contratto a prestazioni corrispettive 11 V sostitutiv della procedura espropriativa " con conseguente applicabilità ad esso dell'art. 5 bis delle legge n. 359/92, in forza del dettato di cui 4 all'art. 1 della legge n. 549/95 che aveva esteso l'applicazione dei criteri stabiliti nella prima norma per l'indennità di espropriazione a tutti i casi in cui non era stato ancora determinato il prezzo. La stessa Corte di Appello, era incorsa nel vizio di contraddittorietà della motivazione, avendo, prima di ritenere il contrario, in precedenza aveva sostanzialmente ammessO che il Tribunale 11 riconosciuto che il prezzo era dovuto nell'ambito (o quanto meno ad di un procedimento espropriativo esso equiparato ) " La censura non è fondata. Nel caso di specie il terreno venne ceduto gratuitamente dai privati al Comune nell'ambito di una convenzione condizionata al rilascio di una particolare concessione edilizia ai cedenti e, comunque, in sostituzione di tutti gli oneri di urbanizzazione. poi stata qualificata Tale cessione dall'intervenuto giudicato ( sulla sentenza parziale ) a carattere oneroso donde l'obbligo di corrispondere ai cedenti il prezzo non essendo provato che alcuna somma fosse dovuta dagli attori а tale titolo in mancanza di determinazione 5 dell'incidenza degli oneri da parte degli organi competenti sulla base degli strumenti legislativamente previsti. E' evidente, quindi, che la convenzione di cui si parla è del tutto estranea ad un qualsiasi procedimento di tipo ablatorio al quale non si era dato inizio e di cui non ne deducono i presupposti esussistevano hi se non avendo mai assunto gli attori la qualifica soggetti espropriati. E neppure può ritenersi che sulla inclusione della fattispecie traslativa in un contesto espropriativo la sentenza parziale abbia statuito con forza di giudicato, atteso che tale conclusione non è punto giustificata dal richiamo fatto, in quella sentenza, ad un precedente di questa Corte ( Cass. I, 19.1.1981 n. 445 ) avente ad oggetto l'occupazione abusiva poiché non seguita dalla espropriazione e dal pagamento della relativa indennità - consumata dal comune ai danni di un privato che aveva ceduto un suo suolo a scomputo del contributo di miglioria dovuto in base a legge poi abrogata. Il giudicato, invero, non si forma sulle enunciazioni puramente incidentali contenute in una sentenza e sulle considerazioni estranee alla controversia e prive di una qualsivoglia relazione 6 causale col decisum essendo esso, al contrario, circoscritto alla affermazione o alla negazione del bene della vita controverso ed agli accertamenti preliminari ed indispensabili alla pronuncia la cui funzione oggettiva si individua nello scopo di dirimere la lite nei limiti delle domande proposte dalle parti. Nel caso richiamato, quindi, giustamente la Corte colto il cennato richiamo aldi Appello ha precedente giurisprudenziale come una considerazione volta a stabilire col caso in esame una mera analogia che giustificava la qualificazione come onerosa della convenzione contratto intervenuta nel caso di specie. Nel secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del valore venale dell'immobile essendosi il Comune dato carico di contestare nel secondo motivo di appello la inesistenza di qualsivoglia comparazione pur nella adozione del metodo sintetico comparativo scelto per la determinazione del valore del fondo. Il Comune, inoltre, non solo aveva contestato la sentenza di primo grado perché aveva, nella determinazione del valore del fondo, aderito alla 7 tesi del consulente di parte piuttosto che di quello di ufficio nel mentre la Corte di Appello, che pure aveva ritenuto di disporre una nuova aveva, poi inopinatamente ed consulenza, confermato il valore del suolo illogicamente, stabilito dai giudici di primo grado in misura non corrispondente alla realtà e senza che negli atti del giudizio vi fosse un solo cenno ad elementi di comparazione. motivo è parzialmente fondato nei limiti che si diranno. In sede di giudizio di appello l'odierno ricorrente aveva mosso, tra le altre, alla determinazione del prezzo censure puntuali e rilevi specifici con riguardo alla necessità, riconosciuta sia dal consulente di parte che da quello di ufficio, di far ricorso al metodo comparativo nella valutazione del cespite. La sentenza impugnata si è limitata a giustificare la congruità del prezzo del suolo sulla sola scorta dell'indice di fabbricabilità che, come è facile osservare è di per sé privo di significato o ' almeno neutro se non viene valutato in uno specifico contesto di mercato e comparato col aventi, in quel mercato, prezzo di altri beni bey 8 caratteristiche di edificabilità similari. Orbene, la specifica doglianza proposta dal comune appellante non ha trovato nella sentenza impugnata una risposta adeguata ed, anzi, è stata, a ben vedere, totalmente ignorata nel mentre la Corte di Appello avrebbe dovuto prendere posizione in ordine alla ( in) utilizzabilità ed alla ( in adeguatezza del metodo comparativo ed, in caso positivo, ne avrebbe dovuto esaminare la corretta e logicamente coerente applicazione e la incidenza 0 negarne giustificatamente la rilevanza sulla determinazione del prezzo da corrispondere agli attori. Tale carenza motivazionale su un punto decisivo quale controversia Come la determinazione del della prezzo della cessione comporta la cassazione in parte qua e per il limitato profilo segnalato della sentenza impugnata. Nel terzo motivo il ricorrente contesta la ritenuta formazione del giudicato in punto di interessi e che svalutazione monetaria sostenendo nella "epigrafe dell'atto di appello si era riferito agli "1 interessi moratori comprensivi della svalutazione ei nelle conclusioni dello stesso atto, aveva chiaramente chiesto che il Comune fosse condannato 9 al pagamento del solo prezzo ( e non degli in aderenza, peraltro, a quantoaccessori ), stabilito dalla già mentovata sentenza parziale del Tribunale nella quale era stato dichiarato l'obbligo del Comune di corrispondere agli attori il solo prezzo, senza alcuna menzione dei danni e degli accessori. Il giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva doveva essere rilevato di ufficio anche in questa sede a prescindere dalla irrilevante impugnazione del relativo саро, come sostenuto dalla Corte di Appello. Il motivo è infondato. Le statuizioni contenute in una sentenza in ordine alla decorrenza del risarcimento da svalutazione del credito e degli interessi sullo stresso costituiscono capo autonomo di decisione suscettibile di divenire giudicato se non abbiano formato oggetto di impugnazione specifica da parte di chi vi abbia interesse. Il ricorrente non contesta tale principio ma contesta la formazione del giudicato sul rilievo che, nella specie, nella " "epigrafe dell'atto di appello era contenuto il riferimento agli interessi moratori comprensivi della svalutazione e che, " nelle conclusioni "1 dello stesso atto ( di appello ) era contenuta la 10 richiesta che il comune fosse condannato al pagamento del solo prezzo ( non degli accessori ) del suolo in questione. E' evidente, come emerge dalla stessa prospettazione del ricorrente, che il capo autonomo di sentenza non venne toccato dalla impugnazione principale non essendo bastevole a suscitare il potere decisorio della Corte di appello al riguardo le indicazioni contenute nell'intestazione dell'atto di appello e nelle conclusione dello stesso, in mancanza della esposizione di specifici ed adeguati motivi sulla statuizione che ne occupa che, quindi, correttamente la Corte di merito ha ritenuto non investita dal gravame dell'appellante principale. Né può ritenersi secondo l'ulteriore rilievo del ricorrente che riguardo alla non debenza della svalutazione e degli interessi si sia formato un precedente giudicato riveniente dalla sentenza parziale che aveva dichiarato essere il Comune tenuto a corrispondere il prezzo del suolo per il fatto che il dispositivo conteneva la dizione "1 ogni diversa istanza disattesa 11 essendo evidente che dette parole integrano la ben nota clausola di stile, propria dell'esordio di tutti i dispositivi delle sentenza civili e che, II anzi, essendosi limitata la sentenza alla mera dichiarazione di debenza del prezzo del terreno ceduto, non escludeva la possibilità né di rivalutare il credito né di decidere sugli interessi che sono oggetto di pronunzia accessorie ad ogni statuizione di condanna al pagamento di somme di danaro. Nel quarto motivo si chiede che questa Corte, non essendo necessari accertamenti di fatto, cassi senza rinvio la sentenza impugnata determinando il valore del suolo sulla base degli elementi già acquisiti soprattutto nell'elaborato peritale acquisito in secondo grado. Trattasi di censura palesemente infondata, n potendo, all'evidenza, questa Corte, in coerenza delle ragioni che hanno portato all'accoglimento parziale del secondo motivo, decidere in ordine al credito in concreto spettante agli attori. Il giudice di rinvio, che si individua in altra sezione delle Corte di Appello di Bari, deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
12 La Corte di Cassazione sezione seconda civile del ricorso, rigetta il primo, terzo e quarto motivo accoglie per quanto di ragione il secondo;
cassa in relazione e rinvia anche per le spese, ad altra ' sezione delle Corte di Appello di Bari. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile addì 17 gennaio 2002. Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 2.3 APR 2002 IL CANCE DIERE C1 Lelezco 109T 12948 4567 4 321 TOT17043 AGENZIA DELLE FILMATE ROMĄ gost 170143 CENTOSETTANTA 143, 13