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Sentenza 22 settembre 2023
Sentenza 22 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2023, n. 38764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38764 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN BE nato a [...] il [...] AN SS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SQ AO D'UI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi Penale Sent. Sez. 5 Num. 38764 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 08/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Civitavecchia che aveva condannato alla pena di giustizia RO IA e IO IA per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale con riferimento alla distrazione dei beni della Ma. Tra. S.n.c. di IA RO & C., dichiarata fallita il 7 marzo 2014. Della predetta società in nome collettivo RO IA era legale rappresentante, mentre il figlio IO, socio che aveva ceduto la propria partecipazione, è stato chiamato a rispondere quale extraneus in cui favore sono stati ceduti i beni e le attrezzature della società fallita, concretamente non operante dal 2011. Al solo RO IA è contestata anche la distrazione di un appezzamento di terreno di proprietà personale, ceduto alla madre che ne avrebbe solo parzialmente versato il prezzo: bene immobile, dunque, sottratto alla garanzia dei creditori. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con atto sottoscritto da comune difensore, articolando i motivi di seguito riassunti negli stretti limiti necessari alla motivazione, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge processuale e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Illogicamente il giudice del merito avrebbe omesso di tenere in considerazione i pagamenti effettuati da IO IA, che dovevano essere invece intesi quali versamenti a favore di creditori sociali (altrimenti essendo inspiegabili) e dunque quali adempimenti di debiti della società, cui pure ormai IO IA era estraneo. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente RO IA deduce i medesimi vizi con riferimento alla ritenuta responsabilità per la distrazione del terreno di proprietà personale: la decisione di vendere il terreno alla madre deriverebbe dall'impossibilità di trovare un acquirente diverso;
il pagamento della prima rata dimostrerebbe la buona fede dell'acquirente; il mancato pagamento del saldo sarebbe imputabile alla sola debitrice. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente RO IA deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, legge fall., che va riconosciuta in ragione non già della entità del passivo, ma del danno provocato 2 dal reato e dunque dell'importo della distrazione: occorre allora considerare, almeno da questo punto di vista, l'importo dei pagamenti effettuati da IO IA. Nel corpo del medesimo motivo entrambi i ricorrenti richiamano la giurisprudenza sulla c.d. bancarotta riparata. 2.4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 2.5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena: il mero riferimento generico ai precedenti penali non sarebbe sufficiente. 3. I ricorsi sono stati trattati, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Nelle conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. Il Difensore ha depositato conclusioni scritte nelle quali si è riportato ai ricorsi ed ha replicato alle osservazioni del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Dal riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza di secondo grado si evince che gli odierni ricorrenti appellarono la decisione di primo grado chiedendo: a) l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato;
b) la riqualificazione nel fatto in delitto meno grave;
c) l'esclusione dell'aggravante contestata al solo RO IA. E' dunque evidente, e costituisce autonoma causa di inammissibilità, che tutti i motivi proposti nel ricorso sono inediti: risultano cioè dedotti per la prima volta in sede di legittimità e non anche come motivi di appello, pur potendo già essere in sede di gravame dedotti (cfr. Sez. 2, n. 27869 del 08/04/2022, Toscano, Rv. 283630; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368). La ratio della regola, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. consiste «nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non 3 segnalato con i motivi di gravame» (sez. 2, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631). Va solo osservato incidentalmente che non coglie nel segno il tentativo della difesa del ricorrente, nella memoria contenente le conclusioni scritte nel presente giudizio, di contrastare l'eccezione di inammissibilità formulata dal Procuratore generale. La circostanza che nell'atto di appello (a pag. 5) ci si dolga della «inesistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati - mancanza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo», non salva i motivi di ricorso dal rilievo di inammissibilità appena menzionato. Anzitutto, come si evince dalla mera lettura del primo motivo di appello e delle argomentazioni, che sembrano sostenerlo, rubricate nel paragrafo "B" del medesimo atto, gli argomenti ivi esposti si riferivano essenzialmente alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato, conformemente alla prima delle richieste enunciate nell'atto («assolvere l'imputato IA RO dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato»). Del resto, l'art. 581, comma 1, cod. proc. pen. prevede a pena di inammissibilità che l'atto di appello contenga, tra l'altro, l'indicazione delle richieste che lo sorreggono;
e la prima richiesta enunciata nell'atto di appello ha avuto ad oggetto, appunto, l'esclusione dell'elemento soggettivo. Risulta allora evidente che le doglianze dei ricorrenti in ordine ai pagamenti effettuati da uno di loro in asserito adempimento delle obbligazioni della società, riferendosi all'interpretazione di documenti depositati nel corso del primo grado di giudizio, erano questioni - afferenti all'elemento oggettivo del reato - prospettabili dinanzi al giudice dell'appello; come pure lo erano le questioni relative alla speciale tenuità del danno, derivante secondo la prospettazione difensiva dalla considerazione dei medesimi elementi;
analogamente deve concludersi per gli altri motivi. In ogni caso, il primo e il secondo motivo di ricorso, come è stato correttamente osservato dal Procuratore generale, si traducono in censure alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito e sono dunque, anche sotto questo profilo, inammissibili. 2. Se il primo motivo di ricorso potesse essere letto quale motivo che devolve il travisamento della prova (in specie, dei documenti offerti alla valutazione del Tribunale, in ordine ai versamenti effettuati), difetterebbe comunque, quantomeno, la prospettazione della decisività degli elementi travisati. Se il motivo va inteso (esclusa naturalmente, al di là della nomenclatura usata, la violazione di legge processuale: i ricorrenti nemmeno deducono quale sia la 4 norma violata e quale la sanzione processuale collegata alla violazione) quale vizio di motivazione, i ricorrenti si sottraggono all'onere di dimostrare non già quale sia la corretta lettura dei documenti offerti alla valutazione del giudice - compito riservato al giudice del merito - bensì l'illogicità manifesta, risultante dal provvedimento impugnato, delle conclusioni raggiunte. Illogicità che, quantomeno con caratteri di evidenza, non sussiste, laddove i giudici di primo e secondo grado (i secondi, nemmeno investiti della doglianza specifica) hanno chiarito come la transazione di IO IA con il fallimento sia intervenuta a distanza di anni dalla vendita dei beni aziendali ed abbia avuto ad oggetto solo una parte del prezzo;
come con riguardo alla maggior parte dei pagamenti non vi sia prova certa della loro riconducibilità a debiti della società fallita;
quale sia stato il vantaggio direttamente ottenuto da IO IA dal pagamento della società di leasing (cfr. pag. 4 della sentenza di appello, laddove si spiega l'intervento di IO IA nel pagamento delle rate scadute del contratto di leasing allo scopo di evitare la risoluzione del contratto e la retrocessione dei beni, e dunque con un vantaggio diretto). Si tratta di ulteriori profili di inammissibilità. 3. Nessun vizio motivazionale è evidentemente riscontrabile nell'affermare distratto il terreno ceduto alla madre e non pagato se non in minima parte: si tratta, all'evidenza, del distacco di un bene rispetto alla garanzia patrimoniale del debitore, socio illimitatamente responsabile di una società di persone e dunque chiamato a rispondere delle proprie obbligazioni con l'intero patrimonio. 4. Alla luce delle premesse svolte e del ragionamento immune da vizi logici dei giudici di merito, appare manifestamente insussistente la dedotta violazione di legge con riguardo sia alla circostanza attenuante invocata (art. 219, terzo comma, legge fall.) sia alla c.d. bancarotta riparata. Infatti, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, IO IA è addivenuto ad una transazione con la curatela per circa 35.000 euro a fronte di un valore dell'azienda acquistata pari a circa 55.000 euro: tanto basta (sempre sulla premessa che i motivi sono comunque inammissibili per le ragioni già esposte) ad escludere la speciale tenuità del danno. Fuori fuoco è il riferimento alla bancarotta riparata, che postula la reintegrazione del patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori (Sez. 5, n. 14932 del 28/02/2023, Mercuri, Rv. 284383; Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922; Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015, dep. 2016, Budola, Rv. 266025). 5 5. Manifestamente infondato è comunque il motivo inerente la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la cui applicazione è in ogni caso esclusa, prima e a prescindere da ogni altra considerazione, in ragione della pena edittale minima di tre anni di reclusione prevista per il delitto contestato. 6. La sospensione condizionale non è stata chiesta nei motivi di appello e dunque il motivo che per la prima volta introduce il punto è inammissibile (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). In ogni caso, la Corte di appello non si è sottratta alla valutazione officiosa del punto, escludendo il beneficio con motivazione non palesemente illogica in quanto riferita ai precedenti penali;
motivazione certo sufficiente (cfr. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, dep. 2010, Miranda, Rv. 246184). 7. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 08/09/2023
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SQ AO D'UI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi Penale Sent. Sez. 5 Num. 38764 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 08/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Civitavecchia che aveva condannato alla pena di giustizia RO IA e IO IA per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale con riferimento alla distrazione dei beni della Ma. Tra. S.n.c. di IA RO & C., dichiarata fallita il 7 marzo 2014. Della predetta società in nome collettivo RO IA era legale rappresentante, mentre il figlio IO, socio che aveva ceduto la propria partecipazione, è stato chiamato a rispondere quale extraneus in cui favore sono stati ceduti i beni e le attrezzature della società fallita, concretamente non operante dal 2011. Al solo RO IA è contestata anche la distrazione di un appezzamento di terreno di proprietà personale, ceduto alla madre che ne avrebbe solo parzialmente versato il prezzo: bene immobile, dunque, sottratto alla garanzia dei creditori. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con atto sottoscritto da comune difensore, articolando i motivi di seguito riassunti negli stretti limiti necessari alla motivazione, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge processuale e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Illogicamente il giudice del merito avrebbe omesso di tenere in considerazione i pagamenti effettuati da IO IA, che dovevano essere invece intesi quali versamenti a favore di creditori sociali (altrimenti essendo inspiegabili) e dunque quali adempimenti di debiti della società, cui pure ormai IO IA era estraneo. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente RO IA deduce i medesimi vizi con riferimento alla ritenuta responsabilità per la distrazione del terreno di proprietà personale: la decisione di vendere il terreno alla madre deriverebbe dall'impossibilità di trovare un acquirente diverso;
il pagamento della prima rata dimostrerebbe la buona fede dell'acquirente; il mancato pagamento del saldo sarebbe imputabile alla sola debitrice. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente RO IA deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, legge fall., che va riconosciuta in ragione non già della entità del passivo, ma del danno provocato 2 dal reato e dunque dell'importo della distrazione: occorre allora considerare, almeno da questo punto di vista, l'importo dei pagamenti effettuati da IO IA. Nel corpo del medesimo motivo entrambi i ricorrenti richiamano la giurisprudenza sulla c.d. bancarotta riparata. 2.4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 2.5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena: il mero riferimento generico ai precedenti penali non sarebbe sufficiente. 3. I ricorsi sono stati trattati, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Nelle conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. Il Difensore ha depositato conclusioni scritte nelle quali si è riportato ai ricorsi ed ha replicato alle osservazioni del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Dal riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza di secondo grado si evince che gli odierni ricorrenti appellarono la decisione di primo grado chiedendo: a) l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato;
b) la riqualificazione nel fatto in delitto meno grave;
c) l'esclusione dell'aggravante contestata al solo RO IA. E' dunque evidente, e costituisce autonoma causa di inammissibilità, che tutti i motivi proposti nel ricorso sono inediti: risultano cioè dedotti per la prima volta in sede di legittimità e non anche come motivi di appello, pur potendo già essere in sede di gravame dedotti (cfr. Sez. 2, n. 27869 del 08/04/2022, Toscano, Rv. 283630; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368). La ratio della regola, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. consiste «nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non 3 segnalato con i motivi di gravame» (sez. 2, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631). Va solo osservato incidentalmente che non coglie nel segno il tentativo della difesa del ricorrente, nella memoria contenente le conclusioni scritte nel presente giudizio, di contrastare l'eccezione di inammissibilità formulata dal Procuratore generale. La circostanza che nell'atto di appello (a pag. 5) ci si dolga della «inesistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati - mancanza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo», non salva i motivi di ricorso dal rilievo di inammissibilità appena menzionato. Anzitutto, come si evince dalla mera lettura del primo motivo di appello e delle argomentazioni, che sembrano sostenerlo, rubricate nel paragrafo "B" del medesimo atto, gli argomenti ivi esposti si riferivano essenzialmente alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato, conformemente alla prima delle richieste enunciate nell'atto («assolvere l'imputato IA RO dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato»). Del resto, l'art. 581, comma 1, cod. proc. pen. prevede a pena di inammissibilità che l'atto di appello contenga, tra l'altro, l'indicazione delle richieste che lo sorreggono;
e la prima richiesta enunciata nell'atto di appello ha avuto ad oggetto, appunto, l'esclusione dell'elemento soggettivo. Risulta allora evidente che le doglianze dei ricorrenti in ordine ai pagamenti effettuati da uno di loro in asserito adempimento delle obbligazioni della società, riferendosi all'interpretazione di documenti depositati nel corso del primo grado di giudizio, erano questioni - afferenti all'elemento oggettivo del reato - prospettabili dinanzi al giudice dell'appello; come pure lo erano le questioni relative alla speciale tenuità del danno, derivante secondo la prospettazione difensiva dalla considerazione dei medesimi elementi;
analogamente deve concludersi per gli altri motivi. In ogni caso, il primo e il secondo motivo di ricorso, come è stato correttamente osservato dal Procuratore generale, si traducono in censure alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito e sono dunque, anche sotto questo profilo, inammissibili. 2. Se il primo motivo di ricorso potesse essere letto quale motivo che devolve il travisamento della prova (in specie, dei documenti offerti alla valutazione del Tribunale, in ordine ai versamenti effettuati), difetterebbe comunque, quantomeno, la prospettazione della decisività degli elementi travisati. Se il motivo va inteso (esclusa naturalmente, al di là della nomenclatura usata, la violazione di legge processuale: i ricorrenti nemmeno deducono quale sia la 4 norma violata e quale la sanzione processuale collegata alla violazione) quale vizio di motivazione, i ricorrenti si sottraggono all'onere di dimostrare non già quale sia la corretta lettura dei documenti offerti alla valutazione del giudice - compito riservato al giudice del merito - bensì l'illogicità manifesta, risultante dal provvedimento impugnato, delle conclusioni raggiunte. Illogicità che, quantomeno con caratteri di evidenza, non sussiste, laddove i giudici di primo e secondo grado (i secondi, nemmeno investiti della doglianza specifica) hanno chiarito come la transazione di IO IA con il fallimento sia intervenuta a distanza di anni dalla vendita dei beni aziendali ed abbia avuto ad oggetto solo una parte del prezzo;
come con riguardo alla maggior parte dei pagamenti non vi sia prova certa della loro riconducibilità a debiti della società fallita;
quale sia stato il vantaggio direttamente ottenuto da IO IA dal pagamento della società di leasing (cfr. pag. 4 della sentenza di appello, laddove si spiega l'intervento di IO IA nel pagamento delle rate scadute del contratto di leasing allo scopo di evitare la risoluzione del contratto e la retrocessione dei beni, e dunque con un vantaggio diretto). Si tratta di ulteriori profili di inammissibilità. 3. Nessun vizio motivazionale è evidentemente riscontrabile nell'affermare distratto il terreno ceduto alla madre e non pagato se non in minima parte: si tratta, all'evidenza, del distacco di un bene rispetto alla garanzia patrimoniale del debitore, socio illimitatamente responsabile di una società di persone e dunque chiamato a rispondere delle proprie obbligazioni con l'intero patrimonio. 4. Alla luce delle premesse svolte e del ragionamento immune da vizi logici dei giudici di merito, appare manifestamente insussistente la dedotta violazione di legge con riguardo sia alla circostanza attenuante invocata (art. 219, terzo comma, legge fall.) sia alla c.d. bancarotta riparata. Infatti, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, IO IA è addivenuto ad una transazione con la curatela per circa 35.000 euro a fronte di un valore dell'azienda acquistata pari a circa 55.000 euro: tanto basta (sempre sulla premessa che i motivi sono comunque inammissibili per le ragioni già esposte) ad escludere la speciale tenuità del danno. Fuori fuoco è il riferimento alla bancarotta riparata, che postula la reintegrazione del patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori (Sez. 5, n. 14932 del 28/02/2023, Mercuri, Rv. 284383; Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922; Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015, dep. 2016, Budola, Rv. 266025). 5 5. Manifestamente infondato è comunque il motivo inerente la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la cui applicazione è in ogni caso esclusa, prima e a prescindere da ogni altra considerazione, in ragione della pena edittale minima di tre anni di reclusione prevista per il delitto contestato. 6. La sospensione condizionale non è stata chiesta nei motivi di appello e dunque il motivo che per la prima volta introduce il punto è inammissibile (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). In ogni caso, la Corte di appello non si è sottratta alla valutazione officiosa del punto, escludendo il beneficio con motivazione non palesemente illogica in quanto riferita ai precedenti penali;
motivazione certo sufficiente (cfr. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, dep. 2010, Miranda, Rv. 246184). 7. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 08/09/2023