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Sentenza 28 maggio 2026
Sentenza 28 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2026, n. 19615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19615 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: AN AL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte Militare di Appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale militare, G. Roberto Bellelli, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. AN AL veniva imputato dei seguenti reati militari: a) Violata consegna pluriaggravata (art. 120, comma 1, n. 2 c.p.m.p., 47 n. 2 c.p.m.p. perché Graduato Capo dell’Esercito Italiano, effettivo al 21° Reggimento Genio Guastatori in Caserta ed in servizio, nell’ambito dell’«Operazione Strade Sicure», al Raggruppamento Campania (in particolare al Complesso Minore «Mike» del 2° Gruppo tattico), [...] ometteva di ottemperare alle seguenti disposizioni, aventi valore di consegna: «Assicurare l’armamento al corpo, mediante il correggiolo per la pistola e la cinghia di trasporto dell’arma lunga, in alternativa qualsiasi sistema fornito dai reparti di appartenenza atto ad evitare la perdita dell’arma e l’eventuale tentativo di sottrazione, ponendo la massima attenzione in luoghi pubblici e/o in attività che prevedano il contatto Penale Sent. Sez. 1 Num. 19615 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 19/03/2026 con i civili»; in particolare, il predetto ometteva di ottemperarvi, non assicurando, al corpo, la propria arma individuale, PI Beretta 92 FS, avente matricola T114232Z, mediante l’utilizzo del previsto correggiolo. Fatto commesso il 27.10.2022 in Caserta, con le aggravanti del grado rivestito e della circostanza che si trattava di un servizio armato. b) Violata consegna pluriaggravata per non avere portato al seguito il libretto di tiro aggiornato. Fatto commesso il 27.10.2022 in Caserta, con le aggravanti del grado rivestito e della circostanza che si trattava di un servizio armato. c) Insubordinazione con ingiuria aggravata. Fatto commesso il 27.10.2022 in Caserta, con le aggravanti del grado rivestito e della circostanza che si trattava di un servizio armato. Con sentenza del 4 dicembre 2024, il Tribunale militare di Napoli assolveva l’imputato dal reato sub b) perché il fatto non sussiste;
lo condannava per i reati di cui ai capi a) e c), unificati dal vincolo della continuazione e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi tre di reclusione militare, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. L’imputato proponeva appello avverso la menzionata sentenza e la Corte militare di appello, con sentenza del 16 settembre 2025, assolveva AN AL del reato di insubordinazione con ingiuria (capo c) dell’imputazione) per essere l’imputato non punibile per la particolare tenuità del fatto;
rideterminava la pena finale in mesi due di reclusione militare e rigettava, nel resto l’appello, confermando, quindi, la condanna per il reato di violata consegna pluriaggravata (capo a). Per quanto oggi di interesse, disattendeva il motivo di appello proposto dalla difesa dell’imputato, la quale aveva chiesto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al fine di acquisire la scheda tecnica della fondina in uso all’imputato, ritenuta indispensabile per operare una corretta valutazione della idoneità della stessa a garantire la sicurezza dell’arma. Osservava che la tesi dell’appellante poggiava su un equivoco ovvero che la fondina e il correggiolo costituiscano strumenti alternativi e, quindi, scambiabili, per assicurare che l’arma non venga smarrita o, peggio, sottratta nel corso delle operazioni. Invece, secondo la Corte, diverse ed entrambe non rinunciabili sono le finalità e le funzioni assolte dall'una e dall'altro in quanto il compito precipuo della fondina munita del gancio di chiusura anti- estrazione è quello di garantire la corretta tenuta e la sicurezza dell'arma nella fase in cui la pistola non viene utilizzata e quindi rimane custodita all'interno della fondina stessa. Il correggiolo invece, oltre a svolgere una funzione protettiva supplementare nel caso di rottura accidentale del gancio di sicurezza della fondina e quindi di involontaria fuoriuscita dell'arma, esplica la sua precipua funzione preventiva e di sicurezza nelle fasi in cui il militare abbia dovuto ricorrere all'utilizzo dell'arma estraendola dalla fondina e maneggiandolo in base alle esigenze venutesi a determinare. L'assicurazione dell'arma 2 mediante il correggiolo mira a scongiurare il rischio che nelle fasi in cui si stia facendo uso dell'arma dopo averla estratta dalla fondina il militare, nella concitazione del momento, possa accidentalmente perdere la presa dell'arma e disperderla o peggio che eventuali malintenzionati possano sottrargliela. Osservava che la corretta lettura delle disposizioni richiamate dall’appellante di cui al punto 5 lettera a) delle consegne imponeva di mantenere una netta distinzione tra i due strumenti in dotazione, fatta salva la possibilità di sostituire il correggiolo con altro strumento, diverso dalla fondina, nel caso di indisponibilità contingente del presidio di sicurezza. Aggiungeva che risultava indimostrata la pretesa indisponibilità del correggiolo al momento in cui al militare era stato fornito l’armamento prima di intraprendere il servizio e che, comunque, sarebbe stato onere di questi di segnalare la mancanza dell’oggetto prima di intraprendere il servizio, allorquando si interpella il personale su eventuali problematiche riguardanti la dotazione assegnata, cosa che, nel caso di specie non si era verificata secondo quanto riferito dal teste Tenente MO. Per tali motivi, la Corte riteneva del tutto superflua la rinnovazione dell’istruttoria mediante l’acquisizione della scheda tecnica della fondina.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente formulando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’omessa rinnovazione dell’istruttoria mediante la prova decisiva costituita dall’acquisizione: 1) della scheda tecnica della fondina e 2) delle consegne dell’equipaggiamento. Osserva che ove fossero stati acquisiti tali documenti, la Corte «Avrebbe potuto verificare o l'idoneità della fondina a sostituire il correggiolo nelle funzioni così come delineate nella impugnata sentenza o in alternativa l'immanente convincimento in capo all'imputato dell'utilizzo di uno strumento idoneo in alternativa al prescritto correggiolo perché consegnato in dotazione dal comando di appartenenza». Ove fosse stata effettuata la richiesta verifica, al militare avrebbe potuto addebitarsi una erronea valutazione e si tratterebbe, quindi, di un errore non riferibile direttamente alla norma penale che punisce la violata consegna, ma una norma tecnica-amministrativa che definisce cosa costituisca l’alternativa al correggiolo. Questo errore sulla norma extrapenale avrebbe determinato una falsa rappresentazione della realtà con le conseguenti ricadute sull’elemento soggettivo del reato.
3. Il Sostituto Procuratore generale militare ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ha osservato che la Corte territoriale ha correttamente motivato sulle ragioni che rendevano non indispensabile la rinnovazione dell’istruttoria relativamente alla acquisizione della scheda tecnica della fondina. Quanto alla documentazione relativa alla consegna dell’equipaggiamento, ha rilevato che non era mai stata in precedenza richiesta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 3 2. La prima censura attiene alla mancata rinnovazione istruttoria mediante acquisizione della scheda tecnica della fondina dell’arma corta in dotazione all’odierno ricorrente e del documento di consegna dell’equipaggiamento. Deve preliminarmente osservarsi che nel giudizio di appello l’acquisizione di una prova documentale non implica la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, postulando esclusivamente che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti e deve essere operata assicurando il contraddittorio fra le parti, a pena di inutilizzabilità ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen. Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, Rv. 280504 – 01; Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231676-01). Nel caso in esame, la Corte ha ampiamente motivato in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto irrilevante l’acquisizione della scheda tecnica della fondina, osservando che i due presidi non sono alternativi, ma complementari: la fondina serve ad assicurare la corretta tenuta e sicurezza dell’arma nella fase in cui l’arma non viene utilizzata, impedendo che possa disperdersi o, peggio, venire sottratta;
il correggiolo, la cui presenza è parimenti finalizzata ad evitare la perdita o sottrazione dell’arma, interviene, invece, nella fase dinamica dell’azione, nel caso, cioè, in cui il militare impugni l’arma dopo averla estratta dalla fondina e nella fase in cui la maneggia. Con tale approfondita argomentazione, il ricorrente non si è confrontato, nulla avendo dedotto che possa indurre a diversamente valutare la finalità dell’equipaggiamento in questione e, sotto tale profilo, a ritenere rilevante il documento. Si osserva, comunque, come egli potesse supportare la propria argomentazione, chiedendo di produrre egli stesso la scheda tecnica della fondina in oggetto, anziché chiedere alla Corte territoriale di acquisirla, posto che è irragionevole ritenere che egli non conoscesse il modello dell’arma in dotazione. Nel caso di specie, non è stato dedotto e non si evince dalla sentenza, che egli abbia chiesto di poter effettuare tale produzione.
3. Il ricorrente ha chiesto altresì di acquisire il documento relativo all’equipaggiamento consegnato, assumendo che il correggiolo non era disponibile e che ciò avrebbe indotto in errore il militare sulla fungibilità dell’oggetto mancante con la fondina. Il punto ha costituito oggetto di istruttoria e sia la sentenza di primo che di secondo grado hanno escluso che si fosse raggiunta la prova di tale carenza nella dotazione. La Corte di appello, richiamando la testimonianza del tenente MO sul punto, ha aggiunto che il militare non aveva segnalato la carenza al momento della consegna dell’equipaggiamento. Si osserva, in ogni caso, che nel ricorso in appello era 4 stata chiesta l’acquisizione della scheda tecnica della fondina, ma non anche il documento comprovante l’equipaggiamento consegnato. Trattandosi di domanda non formulata in sede di appello, è inammissibile in questa sede la censura relativa all’omessa acquisizione del documento. Ne consegue che, in base alla ricostruzione dei fatti operata nelle sentenze impugnate, il correggiolo è stato consegnato e non è stato indossato. Nulla consente, pertanto, di ritenere che la dotazione fosse mancante di tale elemento così lasciando spazio all’ipotesi dell’errore dell’imputato che avrebbe potuto ritenere l’oggetto sostituito dalla fondina.
4. In ogni caso, ove anche il militare avesse erroneamente ritenuto che la fondina potesse sostituire il correggiolo, tale errore non integra errore sulla legge extrapenale. « Deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per "legge diversa dalla legge penale", ai sensi dell'art. 47 cod. pen., quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata neppure implicitamente [...]» (Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Rv. 263808-01); in senso conforme, si è affermato che «Ai sensi dell'art. 47 c.p., legge diversa dalla penale è quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale o da questa non richiamata anche implicitamente. Pertanto, deve essere considerato errore sulla legge penale, e quindi inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale a integrazione della fattispecie criminosa [...]» (Sez. 6, n. 7817 del 18/11/1998, Rv. 214730-01). Nel caso in esame, l’oggetto della consegna, consistente nell’assicurare l’arma al corpo mediante il correggiolo, costituisce norma che integra la disposizione penale in bianco di cui all’art. 120, comma 2, c.p.m.p. che punisce la condotta di colui che “viola la consegna ricevuta”. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che la nozione di consegna «comprende tutto quel complesso di prescrizioni tassative, generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali, impartite per l'adempimento di un determinato servizio, al fine di regolarne le modalità di esecuzione, dalle quali non è possibile discostarsi» (Sez. 1, n. 30693 del 11/07/2007, [...], Rv. 237351). Le prescrizioni relative all’equipaggiamento e alla custodia delle armi, in particolare, costituiscono norme cogenti in quanto volte ad escludere il pericolo dispersione dell’armamento o, peggio, che questo possa finire nelle mani di terzi, ben note al 5 militare in quanto precondizione necessaria per l’espletamento del servizio. Si tratta, quindi, di disposizioni che integrano la norma in bianco di cui all’art. 120 citato in quanto ne individuano l’oggetto della prescrizione (consegna). Ne consegue che, a prescindere dalla mancanza, nel caso in esame, dei presupposti fattuali per invocare l’errore, in ogni caso, non si tratterebbe di errore su norma extrapenale scusabile.
5. Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 19/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale militare, G. Roberto Bellelli, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. AN AL veniva imputato dei seguenti reati militari: a) Violata consegna pluriaggravata (art. 120, comma 1, n. 2 c.p.m.p., 47 n. 2 c.p.m.p. perché Graduato Capo dell’Esercito Italiano, effettivo al 21° Reggimento Genio Guastatori in Caserta ed in servizio, nell’ambito dell’«Operazione Strade Sicure», al Raggruppamento Campania (in particolare al Complesso Minore «Mike» del 2° Gruppo tattico), [...] ometteva di ottemperare alle seguenti disposizioni, aventi valore di consegna: «Assicurare l’armamento al corpo, mediante il correggiolo per la pistola e la cinghia di trasporto dell’arma lunga, in alternativa qualsiasi sistema fornito dai reparti di appartenenza atto ad evitare la perdita dell’arma e l’eventuale tentativo di sottrazione, ponendo la massima attenzione in luoghi pubblici e/o in attività che prevedano il contatto Penale Sent. Sez. 1 Num. 19615 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 19/03/2026 con i civili»; in particolare, il predetto ometteva di ottemperarvi, non assicurando, al corpo, la propria arma individuale, PI Beretta 92 FS, avente matricola T114232Z, mediante l’utilizzo del previsto correggiolo. Fatto commesso il 27.10.2022 in Caserta, con le aggravanti del grado rivestito e della circostanza che si trattava di un servizio armato. b) Violata consegna pluriaggravata per non avere portato al seguito il libretto di tiro aggiornato. Fatto commesso il 27.10.2022 in Caserta, con le aggravanti del grado rivestito e della circostanza che si trattava di un servizio armato. c) Insubordinazione con ingiuria aggravata. Fatto commesso il 27.10.2022 in Caserta, con le aggravanti del grado rivestito e della circostanza che si trattava di un servizio armato. Con sentenza del 4 dicembre 2024, il Tribunale militare di Napoli assolveva l’imputato dal reato sub b) perché il fatto non sussiste;
lo condannava per i reati di cui ai capi a) e c), unificati dal vincolo della continuazione e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi tre di reclusione militare, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. L’imputato proponeva appello avverso la menzionata sentenza e la Corte militare di appello, con sentenza del 16 settembre 2025, assolveva AN AL del reato di insubordinazione con ingiuria (capo c) dell’imputazione) per essere l’imputato non punibile per la particolare tenuità del fatto;
rideterminava la pena finale in mesi due di reclusione militare e rigettava, nel resto l’appello, confermando, quindi, la condanna per il reato di violata consegna pluriaggravata (capo a). Per quanto oggi di interesse, disattendeva il motivo di appello proposto dalla difesa dell’imputato, la quale aveva chiesto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al fine di acquisire la scheda tecnica della fondina in uso all’imputato, ritenuta indispensabile per operare una corretta valutazione della idoneità della stessa a garantire la sicurezza dell’arma. Osservava che la tesi dell’appellante poggiava su un equivoco ovvero che la fondina e il correggiolo costituiscano strumenti alternativi e, quindi, scambiabili, per assicurare che l’arma non venga smarrita o, peggio, sottratta nel corso delle operazioni. Invece, secondo la Corte, diverse ed entrambe non rinunciabili sono le finalità e le funzioni assolte dall'una e dall'altro in quanto il compito precipuo della fondina munita del gancio di chiusura anti- estrazione è quello di garantire la corretta tenuta e la sicurezza dell'arma nella fase in cui la pistola non viene utilizzata e quindi rimane custodita all'interno della fondina stessa. Il correggiolo invece, oltre a svolgere una funzione protettiva supplementare nel caso di rottura accidentale del gancio di sicurezza della fondina e quindi di involontaria fuoriuscita dell'arma, esplica la sua precipua funzione preventiva e di sicurezza nelle fasi in cui il militare abbia dovuto ricorrere all'utilizzo dell'arma estraendola dalla fondina e maneggiandolo in base alle esigenze venutesi a determinare. L'assicurazione dell'arma 2 mediante il correggiolo mira a scongiurare il rischio che nelle fasi in cui si stia facendo uso dell'arma dopo averla estratta dalla fondina il militare, nella concitazione del momento, possa accidentalmente perdere la presa dell'arma e disperderla o peggio che eventuali malintenzionati possano sottrargliela. Osservava che la corretta lettura delle disposizioni richiamate dall’appellante di cui al punto 5 lettera a) delle consegne imponeva di mantenere una netta distinzione tra i due strumenti in dotazione, fatta salva la possibilità di sostituire il correggiolo con altro strumento, diverso dalla fondina, nel caso di indisponibilità contingente del presidio di sicurezza. Aggiungeva che risultava indimostrata la pretesa indisponibilità del correggiolo al momento in cui al militare era stato fornito l’armamento prima di intraprendere il servizio e che, comunque, sarebbe stato onere di questi di segnalare la mancanza dell’oggetto prima di intraprendere il servizio, allorquando si interpella il personale su eventuali problematiche riguardanti la dotazione assegnata, cosa che, nel caso di specie non si era verificata secondo quanto riferito dal teste Tenente MO. Per tali motivi, la Corte riteneva del tutto superflua la rinnovazione dell’istruttoria mediante l’acquisizione della scheda tecnica della fondina.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente formulando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’omessa rinnovazione dell’istruttoria mediante la prova decisiva costituita dall’acquisizione: 1) della scheda tecnica della fondina e 2) delle consegne dell’equipaggiamento. Osserva che ove fossero stati acquisiti tali documenti, la Corte «Avrebbe potuto verificare o l'idoneità della fondina a sostituire il correggiolo nelle funzioni così come delineate nella impugnata sentenza o in alternativa l'immanente convincimento in capo all'imputato dell'utilizzo di uno strumento idoneo in alternativa al prescritto correggiolo perché consegnato in dotazione dal comando di appartenenza». Ove fosse stata effettuata la richiesta verifica, al militare avrebbe potuto addebitarsi una erronea valutazione e si tratterebbe, quindi, di un errore non riferibile direttamente alla norma penale che punisce la violata consegna, ma una norma tecnica-amministrativa che definisce cosa costituisca l’alternativa al correggiolo. Questo errore sulla norma extrapenale avrebbe determinato una falsa rappresentazione della realtà con le conseguenti ricadute sull’elemento soggettivo del reato.
3. Il Sostituto Procuratore generale militare ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ha osservato che la Corte territoriale ha correttamente motivato sulle ragioni che rendevano non indispensabile la rinnovazione dell’istruttoria relativamente alla acquisizione della scheda tecnica della fondina. Quanto alla documentazione relativa alla consegna dell’equipaggiamento, ha rilevato che non era mai stata in precedenza richiesta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 3 2. La prima censura attiene alla mancata rinnovazione istruttoria mediante acquisizione della scheda tecnica della fondina dell’arma corta in dotazione all’odierno ricorrente e del documento di consegna dell’equipaggiamento. Deve preliminarmente osservarsi che nel giudizio di appello l’acquisizione di una prova documentale non implica la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, postulando esclusivamente che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti e deve essere operata assicurando il contraddittorio fra le parti, a pena di inutilizzabilità ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen. Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, Rv. 280504 – 01; Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231676-01). Nel caso in esame, la Corte ha ampiamente motivato in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto irrilevante l’acquisizione della scheda tecnica della fondina, osservando che i due presidi non sono alternativi, ma complementari: la fondina serve ad assicurare la corretta tenuta e sicurezza dell’arma nella fase in cui l’arma non viene utilizzata, impedendo che possa disperdersi o, peggio, venire sottratta;
il correggiolo, la cui presenza è parimenti finalizzata ad evitare la perdita o sottrazione dell’arma, interviene, invece, nella fase dinamica dell’azione, nel caso, cioè, in cui il militare impugni l’arma dopo averla estratta dalla fondina e nella fase in cui la maneggia. Con tale approfondita argomentazione, il ricorrente non si è confrontato, nulla avendo dedotto che possa indurre a diversamente valutare la finalità dell’equipaggiamento in questione e, sotto tale profilo, a ritenere rilevante il documento. Si osserva, comunque, come egli potesse supportare la propria argomentazione, chiedendo di produrre egli stesso la scheda tecnica della fondina in oggetto, anziché chiedere alla Corte territoriale di acquisirla, posto che è irragionevole ritenere che egli non conoscesse il modello dell’arma in dotazione. Nel caso di specie, non è stato dedotto e non si evince dalla sentenza, che egli abbia chiesto di poter effettuare tale produzione.
3. Il ricorrente ha chiesto altresì di acquisire il documento relativo all’equipaggiamento consegnato, assumendo che il correggiolo non era disponibile e che ciò avrebbe indotto in errore il militare sulla fungibilità dell’oggetto mancante con la fondina. Il punto ha costituito oggetto di istruttoria e sia la sentenza di primo che di secondo grado hanno escluso che si fosse raggiunta la prova di tale carenza nella dotazione. La Corte di appello, richiamando la testimonianza del tenente MO sul punto, ha aggiunto che il militare non aveva segnalato la carenza al momento della consegna dell’equipaggiamento. Si osserva, in ogni caso, che nel ricorso in appello era 4 stata chiesta l’acquisizione della scheda tecnica della fondina, ma non anche il documento comprovante l’equipaggiamento consegnato. Trattandosi di domanda non formulata in sede di appello, è inammissibile in questa sede la censura relativa all’omessa acquisizione del documento. Ne consegue che, in base alla ricostruzione dei fatti operata nelle sentenze impugnate, il correggiolo è stato consegnato e non è stato indossato. Nulla consente, pertanto, di ritenere che la dotazione fosse mancante di tale elemento così lasciando spazio all’ipotesi dell’errore dell’imputato che avrebbe potuto ritenere l’oggetto sostituito dalla fondina.
4. In ogni caso, ove anche il militare avesse erroneamente ritenuto che la fondina potesse sostituire il correggiolo, tale errore non integra errore sulla legge extrapenale. « Deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per "legge diversa dalla legge penale", ai sensi dell'art. 47 cod. pen., quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata neppure implicitamente [...]» (Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Rv. 263808-01); in senso conforme, si è affermato che «Ai sensi dell'art. 47 c.p., legge diversa dalla penale è quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale o da questa non richiamata anche implicitamente. Pertanto, deve essere considerato errore sulla legge penale, e quindi inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale a integrazione della fattispecie criminosa [...]» (Sez. 6, n. 7817 del 18/11/1998, Rv. 214730-01). Nel caso in esame, l’oggetto della consegna, consistente nell’assicurare l’arma al corpo mediante il correggiolo, costituisce norma che integra la disposizione penale in bianco di cui all’art. 120, comma 2, c.p.m.p. che punisce la condotta di colui che “viola la consegna ricevuta”. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che la nozione di consegna «comprende tutto quel complesso di prescrizioni tassative, generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali, impartite per l'adempimento di un determinato servizio, al fine di regolarne le modalità di esecuzione, dalle quali non è possibile discostarsi» (Sez. 1, n. 30693 del 11/07/2007, [...], Rv. 237351). Le prescrizioni relative all’equipaggiamento e alla custodia delle armi, in particolare, costituiscono norme cogenti in quanto volte ad escludere il pericolo dispersione dell’armamento o, peggio, che questo possa finire nelle mani di terzi, ben note al 5 militare in quanto precondizione necessaria per l’espletamento del servizio. Si tratta, quindi, di disposizioni che integrano la norma in bianco di cui all’art. 120 citato in quanto ne individuano l’oggetto della prescrizione (consegna). Ne consegue che, a prescindere dalla mancanza, nel caso in esame, dei presupposti fattuali per invocare l’errore, in ogni caso, non si tratterebbe di errore su norma extrapenale scusabile.
5. Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 19/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6