Sentenza 16 gennaio 2007
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La relazione di servizio della polizia giudiziaria riproducente un'attività di osservazione e constatazione può essere sempre acquisita al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2007, n. 7696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7696 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 16/01/2007
Dott. CAMPANAIO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 27
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 044169/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO TA N. IL 13/07/1942;
avverso SENTENZA del 27/03/2006 TRIBUNALE di BELLUNO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del sost. proc. gen. Cons. Dott. DE SANDRO Anna Maria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 27.3.2006 il giudice monocratico del Tribunale di Belluno condannava VA AL alla pena di Euro 900,00 di ammenda per il reato di cui al C.d.S., art. 186, comma 2, commesso il 22 luglio 2002, ordinando la sospensione della patente di guida per tre mesi.
Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l'imputato lamentando:
1) difetto di motivazione sull'accertamento della responsabilità che il Tribunale, senza in alcun modo motivare, fa discendere dalla relazione di servizio e dai risultati del test alcolimetrico eseguito dall'imputato; quest'ultimo però, come risulta dallo stesso capo di imputazione che indica "volume non sufficiente", era inattendibile;
quanto ai sintomi indicati nella relazione di servizio - occhi lucidi, tono di voce alto, loquacità ed eccessiva sudorazione - si tratta di elementi non univoci in quanto possono tranquillamente essere riportati a situazioni diverse;
2) inosservanza di legge e difetto di motivazione nella parte in cui non sono state accordate le attenuanti generiche sulla base della gravità della condotta, senza specificare in alcun modo il perché di tale ritenuta gravità; la sentenza ha poi fatto riferimento ai "precedenti specifici" considerando dunque e trattando l'imputato come un recidivo, senza però tenere conto che con L. 2 novembre 2005, n. 251 l'istituto della recidiva è stato radicalmente modificato tanto che oggi è possibile parlare di recidiva solo per i reati non colposi;
nella specie non si poteva dunque tenere conto dei precedenti del VA tutti relativi a reati contravvenzionali;
3) mancanza di motivazione sulle ragioni per le quali è stata inflitta un pena - principale ed accessoria - superiore a quella irrogata con il decreto di condanna opposto.
Il ricorso è fondato nel senso appresso specificato. Sussiste il dedotto vizio di motivazione essendosi il giudice di Belluno limitato al mero richiamo della relazione di servizio redatta dai CC e dei risultati del test alcoolimetrico eseguito sull'imputato che evidenziava un elevatissimo tasso alcolico.
Con riferimento a tale test, sono fondati i rilievi formulati dal ricorrente atteso che la sintetica motivazione fornita dal giudice non fa cenno alcuno alla circostanza, effettivamente risultante dal capo di imputazione, del "volume insufficiente", onde non è chiaro se l'esito dell'accertamento effettuato con l'etilometro possa ritenersi utilizzabile e quale sia stata comunque la valutazione effettuata dal giudice di merito.
Per quanto riguarda la relazione di servizio dei CC, si deve chiarire che non è in discussione la possibilità di utilizzarla a fini probatori, correttamente ritenuta dal giudice di merito per essere stato acquisito con il consenso delle parti il fascicolo del pubblico ministero.
La relazione di servizio dei CC ben poteva quindi essere utilizzata ai fini del decidere, valendo al riguardo il principio già fissato in precedenza (vedi sez. 1^ sentenza n. 4502 del 10/11/1997 Ud. (dep. 16/04/1998), Venturelli Rv. 210409) secondo cui "In virtù di quanto disposto dall'art. 526 c.p.p., sono utilizzabili, ai fini della decisione, tutte le prove acquisite nel dibattimento, comprese quelle non assunte in dibattimento ma acquisite al fascicolo per il dibattimento: ed invero, la legittima acquisizione nel detto fascicolo comporta la utilizzabilità, ai fini probatori, degli atti così acquisiti".
Nè rileva in contrario la recente sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 41281 del 17.10.2006 PM in proc. Greco, rv. 234906, secondo la quale "Non è atto irripetibile, e come tale non può essere acquisita al fascicolo per il dibattimento senza il consenso delle parti, la relazione di servizio che contenga soltanto la descrizione delle attività di indagine, esauritesi con la loro esecuzione e suscettibili di essere descritte in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, senza la perdita di alcuna informazione probatoria, per non essere modificabili con il decorso del tempo luoghi, persone o cose rappresentati", dal momento che, come diffusamente chiarito in motivazione, il consenso delle parti all'acquisizione dell'atto in questione comporta il venir meno dell'obbligo del rispetto del contraddittorio, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 111 Cost.. Non corrette sono tuttavia le modalità attraverso le quali il giudice ha dato atto del suo convincimento, limitandosi al mero richiamo della relazione stessa, richiamo che per la sua sinteticità e genericità non consente di apprezzare quale valutazione il giudice abbia fatto dei sintomi indicati in tale relazione, nella sentenza neppure indicati.
In tal modo il giudice di merito è venuto meno al dovere di rendere esplicite le ragioni della propria valutazione sul merito della responsabilità, con la conseguenza che la sentenza in questione deve essere annullata.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte:
annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Belluno per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2007