Sentenza 1 ottobre 2001
Massime • 1
Integra il reato di falsificazione di carta di credito, di pagamento o abilitante al prelievo di danaro contante la condotta dell'agente che falsifichi le così dette tessere telefoniche prepagate, atteso che detti documenti abilitano il titolare-possessore all'accesso di servizi della rete telefonica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2001, n. 41182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41182 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GUIDO IETTI - Presidente - del 01/10/2001
1. Dott. RENATO LUIGI CALABRESE - Consigliere - SENTENZA
2. " GIUSEPPE CA " N. 5053
3. " EL DI OL " REGISTRO GENERALE
4. " RI GO " N. 6584/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERRIERI LEOPOLDO, n. Napoli, 6/4/75
imputato:
1) artt. 81 cpv., 110 C.P. e 12 L. n. 197/91 2) artt. 56, 640, 110 C.P.;
3) artt. 110, 640 C.P. Avverso la sentenza in data 29/11/2000 del GIP presso il tribunale di Verona.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. G. Sica Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.
Considerato che, nella specie, trattasi di applicazione della pena ex art. 444 CPP, a richiesta delle parti;
Che all'imputato è stato contestato (come reato più grave) la falsificazione di tessere TIM "prepagate" da lire 100.000 ciascuna ed in ogni caso l'indebita detenzione e utilizzazione delle stesse;
Che, ai sensi dell'art. 12 D.L. 3/5/91 n. 143, convertito in legge 5/7/91, n. 197, sono disciplinati da tale normativa non solo l'uso indebito (o le altre ipotesi previste) di carte di credito o di pagamento, ma anche "qualsiasi altro documento analogo che abiliti ...alla prestazione di servizi...";
che in tale ipotesi delittuosa rientrano anche le tessere TIM prepagate in quanto abilitanti il titolare/possessore all'accesso al servizio telefonico;
che, pertanto, la falsificazione è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 600.000 a lire tre milioni;
che, quindi, il ricorso è infondato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2001