Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2001, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
019 85/0 1 RE A r 1 . 9 t e L g e g ( I A R O A T G A D S A N T L S A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO O T G I L E R R D E O S I L O B I O A D I T ' S A P M L D L T E N E S E SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto держание ) 4 n . 7 9 1 7 m z 8 o a r SEZIONE PRIMA CIVILE dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ca R.G.N. 3113/00Presidente Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron.3186 Dott. Vincenzo FERRO Consigliere Rep. Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud.11/10/00 Dott. Walter CELENTANO Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA COR REMA DI CASSAZIONE JEFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Rich sta copia studio dal Sig.IL SOLE MORCAVALLO ACHILLE, domiciliato in ROMA presso la per diritti .300 2 FEB. 2001 CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, IL CANCELLIERE rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente -
LIRE 3000
contro
CANCELLERIA CALIGIURI AGATINA, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, CG575465 rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRA MORCAVALLO, giusta procura a margine del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorso;
Rilasciata copla legale 2000 - controricorrente al Sig. MORCAVALLO "ACHILLE per diritti L. 1792 avverso il decreto n. 337/00 della Corte d'Appello di il 21 FEB. 2001 IL CANCELIERECANCREMIER -1- CATANZARO, depositato il 28/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/10/2000 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato CA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato Alessandra CA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso notificato in data 23-6-99, CA LL chiedeva al Tribunale di Cosenza la modifica delle condizioni della separazione consensuale dal coniuge GI TI di cui all'accordo omologato, in data 3-12-98, con decreto n.840/98 dello stesso Tribunale di Cosenza;
quest'ultimo, con decreto del 12-10-99 rigettava la domanda. Proponeva reclamo il CA alla Corte d'Appello di Catanzaro, adducendo, in via preliminare, la nullità del procedimento svoltosi innanzi al Tribunale per mancato intervento del P.M., ai sensi dell'art. 70 c.p.c., nonché, nel merito, l'erronea valutazione delle risultanze di causa. L'adita Corte, costituitasi la reclamata GI ed intervenuto il P.M., con il decreto in esame, dichiarava la domanda improponibile, condannando il reclamante al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio. La Corte, infatti, disatteso il primo motivo di gravame, non prevedendo la vigente normativa l'intervento obbligatorio del P.M. per la sola modifica, come nel caso in esame, delle condizioni di separazione (fatti salvi i provvedimenti riguardanti la prole), ha ritenuto improponibile la richiesta di revisione degli accordi in questione essendo ancora pendente, al momento della domanda, il relativo giudizio di separazione, conclusosi con il decreto di omologazione del 12-10-99; aggiungeva la Corte territoriale che detto provvedimento di omologazione “non era stato notificato da alcuna delle parti all'altra parte, né era stato comunicato alle stesse a cura della cancelleria, sicchè la statuizione accessoria alla pronuncia di separazione (concernente l'assegno di mantenimento) era modificabile solo nell'ambito di quel giudizio, potendo tale pronuncia costituire oggetto di reclamo a termine dell'art.732 c.p.c.”. Ricorre per cassazione, con due motivi, il CA;
resiste con controricorso la GI. Il CA ha,altresì, depositato memoria. Motivi della decisione Con i due motivi a fondamento del ricorso, senza indicazione di norme, si censura il decreto impugnato laddove ha ritenuto improponibile la richiesta di revisione degli accordi in sede di separazione consensuale per essere il relativo giudizio “ancora pendente” nonché in relazione alla condanna alle spese. Nel controricorso si eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un provvedimento non "decisorio”. Preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del ricorso in esame in base all'ormai consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui, avendo il giudizio di revisione delle disposizioni sulla separazione natura contenziosa ed in contraddittorio delle parti, il relativo decreto emesso in camera di consiglio si configura a carattere decisorio ed è, pertanto, reclamabile ex art.739 c.p.c. e, conseguentemente, impugnabile ex art. 111 Cost., deve, comunque, osservarsi che lo stesso non è meritevole di accoglimento. Riguardo alla fattispecie in esame, avente ad oggetto separazione consensuale tra coniugi omologata con provvedimento non notificato, va osservato che le norme di riferimento sono gli artt. 158 c.c. e 710 e 739, secondo comma, c.p.c.. L'art. 158 c.c., norma di carattere sostanziale, stabilisce che la separazione consensuale non ha effetto tra le parti senza l'omologazione del giudice;
gli artt. 710 e 739 c.p.c., norme di carattere processuale, prevedono, comparativamente interpretate, che il reclamo, avverso il decreto (come detto di natura decisoria) emesso con procedimento camerale dal tribunale, sulla richiesta di modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi, "deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato nei confronti di più parti.". Ne deriva che, se da un punto di vista sostanziale, per l'efficacia dell'accordo in ordine alla separazione occorre il provvedimento giudiziario di omologazione, senza ulteriori "adempimenti”, sul piano prettamente processuale, onde procedere all'impugnazione nelle forme previste, è indispensabile l'ulteriore requisito della “messa a conoscenza” dell'omologazione, con la suddetta modalità della notifica, onde consentire l'individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine per proporre reclamo (tra l'altro, avverso un provvedimento emesso in un procedimento a carattere sostanzialmente contenzioso). Nel caso in esame non solo tale notifica non risulta effettuata, ma il reclamo alla Corte d'Appello (riguardante gli accordi economici) è stato proposto, come ben evidenziato dai giudici di secondo grado, mentre era ancora pendente il giudizio di separazione proprio per tale omessa notificazione. Quanto alla doglianza sulle spese, deve osservarsi l'inammissibilità della stessa, rientrando la condanna alle spese processuali, ex art.91 c.p.c., nel potere discrezionale del giudice di merito e non essendo la stessa sindacabile in sede di legittimità ove, come nel caso di specie, motivata in base al principio di soccombenza. Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. 7 n e 4 . 7 ( m 9 6 A r 9 1 z ) a 1 r e 8 . g g o t L R A A S A D A T G O T S A I L N R E E D O I I R , B T O S L O G L In Roma, il giorno 11-10-2000 O ' M A I S D P L D T S A I L T E N E E Il Presidente L'estensore मन्तू Losevio ZIONE IL CANELLIERE Andrea Bianchi -2 FEB 2001 IL CA IERE