Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2002, n. 11585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11585 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
E N IO A Z L L A R E REPUBBLICA ITALIANA D T IS 9 1 G 3 E T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . R R N 'A A L 7 D L 6 TE SUPREMA DI CASSAZIONE 9 E Oggetto E 1 D - T 5 N I - Sanzioni amministrative S E 3 SEZIONE PRIMA CIVILE N S Circolazione stradale1 1585/02 E E E " G S G I Composta dagli Ill.mi Sig.ri dagi E A L 24754/00 Dott. Antonio Dott. Vincenzo Consigliere PROTO 29193 Cron. Consigliere Dott. AR Gabriella LUCCIOLI Rep. - Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI BONOMO Rel. Consigliere Ud. 08/04/02 Dott. Massimo ha pronunciato la seguente SEN TE N ZA sul ricorso proposto da: PA MA SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIBERIANA 17, presso lo studio degli avv.ti EROS POLZELLA e PASQUALE PAPA;
ہ ے - ricorrente
contro
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, COMUNE DI NAPOLI;
intimati avverso la sentenza n. 3513/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 02/05/00; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 794 udienza del 08/04/2002 dal Consigliere Dott. Massimo 1 BONOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sei distinti ricorsi ex art. 23 della legge 689 del 1981, AR OS RI proponeva opposi- zione avverso le iscrizioni esattoriali a suo carico di cui alle comunicazioni nn. 6442664 e 6442665 del 7 luglio 1999, 9278971, 9278968, 9278969 e 9278970 del 30 novembre 1998, per gli importi in esse indicati, disposte a suo danno dal Comune di Napoli. Deduceva che le comunicazioni di iscrizioni a ruolo erano state effettuate dal Concessionario della riscossione prive di alcuna notificazione da parte dell'ufficio postale, né da parte di messo notificatore, e si opponeva alle iscrizioni in quanto, per difetto di notifica, era im- possibile accertare i termini per produrre ricorso. Con sentenza del 14 aprile - 2 maggio 2000, il ri-Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, gettava l'opposizione osservando che la lamentela del- l'opponente era priva di rilevanza, in quanto ella aveva comunque proposto le impugnazioni in questione ed esse erano risultate tempestive. 2 Avverso tale sentenza AR OS RI ha pro- posto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Rileva il Collegio che il ricorso è inammissi- bile perché non è sottoscritto da un avvocato. La sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un avvocato iscritto all'apposito albo è pre- scritta, a pena d'inammissibilità, dall'art. 365 c.p.c., applicabile anche all'impugnazione dei provve- dimenti adottati in esito al giudizio di opposizione di cui all'art. 23 della legge n. 689 del 1981, atteso che tale ultima disposizione si limita a stabilire che la sentenza di merito, inappellabile, è ricorribile per cassazione, senza prevedere specifiche previsione derogatorie rispetto alla disciplina del ricorso per cassazione contenuta nel codice di rito. Né risulta che la ricorrente, che ha sottoscritto il ricorso, abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore dinanzi a questa Corte.
2. Nulla per le spese del giudizio di cassazione in considerazione dell'esito del giudizio e della man- canza di difese da parte degli intimati.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 3 Così deciso in Roma 1'8 aprile 2002. Il Presidente Il Cons. est. Dott. Antonio Saggio Dott. Massimo Bonomo Musui Mt Maxime Donours CASSAZIONE A CORTE SUP Prima Sezione Civile melloria IL CANALIERE Depositate 2 AGO. 2002 Andrea Bianchi IL CANCELLIERE il "ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 3-5-1967 N. 317* 4