Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2017, n. 38185
CASS
Sentenza 11 aprile 2017

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In tema di reati finanziari e tributari, anche seguito della novella apportata dal D.Lgs. n. 158 del 2015, che ha aggiunto la lett. g-bis all'art. 1del D.Lgs. n. 74 del 2000, la condotta di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti non è assorbita in quella di compimento di operazioni simulate soggettivamente, in quanto in base alla immutata definizione contenuta nella lett. a) dello stesso art. 1 D.Lgs. n. 74 del 2000, sono fatture per operazioni inesistenti anche quelle che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi; ne consegue che il discrimine tra i reati previsti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 74 del 2000 non è dato dalla natura dell'operazione ma dal modo in cui essa è documentata.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2017, n. 38185
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38185
Data del deposito : 11 aprile 2017

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