Sentenza 11 aprile 2017
Massime • 1
In tema di reati finanziari e tributari, anche seguito della novella apportata dal D.Lgs. n. 158 del 2015, che ha aggiunto la lett. g-bis all'art. 1del D.Lgs. n. 74 del 2000, la condotta di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti non è assorbita in quella di compimento di operazioni simulate soggettivamente, in quanto in base alla immutata definizione contenuta nella lett. a) dello stesso art. 1 D.Lgs. n. 74 del 2000, sono fatture per operazioni inesistenti anche quelle che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi; ne consegue che il discrimine tra i reati previsti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 74 del 2000 non è dato dalla natura dell'operazione ma dal modo in cui essa è documentata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2017, n. 38185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38185 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2017 |
Testo completo
38 185 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. Sez.1324 Aldo Cavallo Presidente - PU - 11/04/2017 Aldo Aceto Relatore - R.G.N. 6658/2017 Emanuela Gai Ubalda Macrì motivazione semplificata Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ZI LU BI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 24/10/2016 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto;
udito il difensore, avv. Antonio Erba. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il sig. LU BI ZI ricorre per l'annullamento della sentenza del 24/10/2016 della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma di quella del 03/03/2015 del Tribunale di Monza da lui impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per le annualità 2006 e 2007 perché il reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, è estinto per prescrizione, confermando, nel resto, l'affermazione della sua responsabilità per il medesimo reato relativamente all'anno 2008 (dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti) e rideterminando la pena nella misura di quattro mesi di reclusione.
1.1.Con il primo motivo, deducendo la natura soggettivamente inesistente dell'operazione fatturata, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di mancanza di motivazione circa la astratta riconducibilità della condotta alla fattispecie di cui all'art. 3, d.lgs. n. 74 del 2000 a seguito dell'introduzione della lettera g-bis dell'art. 1, stesso decreto.
1.2.Con il secondo, deducendo l'inerenza del costo all'attività di impresa, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000. 1.3.Con il terzo motivo, contestando la propria qualifica di amministratore di fatto sino al 31/12/2007, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000. 2.Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
3.Osserva a tal fine il Collegio:
3.1.la tesi secondo cui l'inserimento, per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. c, d.lgs. 24/09/2015, n. 158, della lett. g-bis nel corpo dell'art. 1, d.lgs. n. 74 del 2000, avrebbe comportato di fatto l'assorbimento dell'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nella definizione delle operazioni simulate soggettivamente è totalmente infondata poiché contrasta con la definizione di fatture per operazioni inesistenti>> di cui all'immutata lett. a, dello stesso articolo 1, d.lgs. n. 74, cit.; 3.2.secondo tale definizione, sono tali anche le fatture che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi, sicché il discrimine tra le due norme incriminatrici (art. 2 e 3, d.lgs. n. 74 del 2000) non è dato dalla natura dell'operazione ma dal modo con cui essa è documentata;
3.3.la rubrica imputa al ricorrente anche il fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, non solo quella sul reddito, per cui ogni questione relativa alla astratta deducibilità del costo inerente all'attività di impresa effettivamente sostenuto (unico argomento oggetto del secondo motivo) è del tutto irrilevante;
3.4.il terzo motivo è totalmente infondato perché, a fronte di un reato già prescritto, la Corte di appello ha indicato le ragioni per le quali non risulta evidente l'estraneità del ricorrente alla gestione di fatto della società nelle annualità precedenti il 2008, risultando le avverse deduzioni di natura inammissibilmente fattuale. 2 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 11/04/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Aldo Cavallo Nol Acel Alto Corall DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 1 AGO 2017 VERE uana Mariani 3