Sentenza 21 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2002, n. 4059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4059 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBL0405 9 /02 IN NOME DE POLOITAMANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 10062/99 - Rel. Consigliere Cron.9524 Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep . Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 05/12/01 ConsigliereDott. Attilio CELENTANO ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: ENTE NAZIONALE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE (E.N.A.I.P.), in persona del legale rappresentante pro domiciliato in ROMA VIAtempore, elettivamente BELISARIO 6' presso lo studio dell'avvocato NATALE CARLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIETI, in ISPETTORATO persona del legale rappresentante pro tempore, 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 4760 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo -1- rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 120/98 del Giudice di pace di RIETI, depositata il 11/01/99 R.G.N. 75/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/01 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha inammissibilità ed inconcluso, in via principale subordine l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio In data 24 maggio 1995, veniva notificata all'Ente nazionale Acli una ordinanza ingiunzione dell'Ispettorato del lavoro di Rieti per il pagamento della somma di L. 20 milioni circa per aver assunto 19 lavoratori dipendenti non per il tramite dell'ufficio di collocamento. Avverso tale ordinanza l'Ente proponeva opposizione davanti al giudice di pace di Rieti che, espletata l'istruttoria, annullava l'ordinanza e condannava l'ente al pagamento della sanzione amministrativa di L.
5.250.000 relativamente a cinque lavoratori. Avverso la decisione del giudice di pace n. 120 del 1998, l'Ente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L'Ispettorato del lavoro di Rieti resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e con il secondo vizi della motivazione e, cioè, insufficiente e contraddittoria motivazione. I due motivi, essendo connessi, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono infondati. Quanto alla violazione di norme di diritto, e, cioè, degli artt. 11, 13 e 18 della legge n. 264 del 1949, va osservato che il motivo è del tutto generico, in quanto non spiega in cosa consisterebbe tale violazione, limitandosi ad affermare che, per concretizzarla, è necessario assumere lavoratori in violazione delle norme che presiedono a tale assunzione, cosa che apoditticamente nega essere stata compiuta, senza analizzare le ragioni sulle quali l'affermazione si basa, per cui la censura appare inammissibile. Quanto al secondo motivo, anch'esso consiste in una mera enunciazione, e, sotto l'apparente denuncia di un vizio che rientra nello schema astratto previsto dall'art. 360, n. 5 c.p.c., in realtà sollecita questa Corte ad un riesame del merito della vicenda, negando in sostanza la concludenza delle prove apprezzate dal giudice al fine di ritenere sussistente il requisito della subordinazione, e ciò inammissibilmente. In particolare il ricorso non illustra né deficienze della motivazione della sentenza impugnata nè le supposte contraddizioni da cui essa sarebbe affetta, ma si limita, anche in questa censura, a contestare l'accertamento del giudice di merito circa l'esistenza del rapporto di subordinazione relativamente ai lavoratori occupati, che qualifica come autonomi, ma di nuovo, senza indicare, illustrare e, soprattutto, " dimostrare vizi 0 illogicità della motivazione della sentenza relativamente all'accertamento della subordinazione, per cui anche esso è inammissibile. Il ricorso va pertanto rigettato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 12,90 spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro... oltre a Euro 1.500 per onorario di avvocato Roma, 5 dicembre 2001 Il Presidente Il Cons. est. Витан Dille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 21 MAR. 2002 E M E IL CANCELLIERE R P U 2