Sentenza 18 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/10/2002, n. 14798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14798 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
LIRE 1500 C.C. 66913 CANCELLERIA IN NOM DE POPOLO OLI14 798/02 0405 0405842 LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE OGGETTO: Accertamento reddito da partecipazione societaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO PRESIDENTE R.G.N. 20705/1999 CONSIGLIEREDott. Stefano MONACI CONSIGLIERE Dott. Mario CICALA CONSIGLIERE Rel. Cron. 34574 Dott. Paolo GIULIANI Dott. Bruno SPAGNA MUSSO CONSIGLIERE Rep. ha pronunciato la seguente Ud.
5.4.2002 SENTENZA sul ricorso proposto dal MINISTERO delle FINANZE, legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
- RICORRENTE -
CONTRO
UD EG, BR AT, ID EG
- INTIMATI -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.96/16/98 pubblicata il 25.8.1998. CAMPIONE CIVILE 1437 N. 66913 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.4.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti ricorsi alla Commissione Tributaria di primo grado di Venezia, UD HI, il coniuge BR MA e ID HI impugnavano gli avvisi di accertamento emessi, relativamente all'IRPEF e all'ILOR, dall'Ufficio Imposte Dirette di San Donà di Piave a seguito di liquidazione del modello 740/1991. La Commissione adita, con decisione del 7.3.1996, accoglieva i ricorsi riuniti, assumendo che, essendo stato dichiarato l'accertamento immotivato per la società (la Sole s.n.c.) di cui i ricorrenti erano soci, lo stesso fosse da dire per questi ultimi. Avverso la decisione, proponeva appello l'Ufficio, deducendo che tutte le cessioni a titolo oneroso effettuate dalla predetta società erano relative all'impresa, nel senso che, non avendo la medesima distinto i ricavi per tipologia ed avendo presentato un unico bilancio, era sufficiente l'incongruenza nei beni impiegati per la ristorazione ai fini dell'accertamento induttivo, attraverso il quale era dato di pervenire ad un risultato economico contrastante con il dichiarato, pur nella regolarità della contabilità. Resistevano nel grado gli appellati. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza del 22.6/25.8.1998, rigettava l'appello, non rinvenendo nel ricorso dell'Ufficio elementi nuovi, noto quanto già detto dalla Commissione di primo grado. 2 Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze, deducendo un solo motivo di gravame cui non resistono i contribuenti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente omessa e/o erronea ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360, n.5, c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma secondo, n.4, c.p.c., in relazione all'art.360, n.3, c.p.c., denunziando come la motivazione della sentenza impugnata sia una vera e propria "non motivazione", palesandosi questa altresì contraddittoria nella misura in cui, pur avendoli sinteticamente esposti in narrativa, non ha inteso pronunciarsi sui motivi specifici di appello dedotti dall'Ufficio, senza che, del resto, sia sufficiente il mero rinvio alle statuizioni dei giudici di primo grado. Il motivo è fondato. La Commissione Regionale, infatti, nell'impugnata sentenza: a) ha dato atto che la Commissione di primo grado aveva accolto i ricorsi sull'assunto che, "essendo stato dichiarato l'accertamento immotivato per la società di cui i soggetti sono soci, lo stesso (doveva dirsi) per essi”; b) ha altresì dato atto delle contestazioni mosse dall'appellante alla decisione del primo giudice, sotto il profilo del travisamento dei fatti e della violazione di legge, avendo in particolare l'Ufficio significato che "tutte le cessioni a titolo oneroso effettuate dalla parte - la Sole s.n.c. sono relative all'impresa in quanto essa non avendo distinto i ricavi per tipologia - bar, pizzeria, bazar- ed avendo presentato un unico bilancio è sufficiente l'incongruenza nei beni impiegati per la ristorazione per procedere ad accertamento induttivo, attraverso il quale si perviene ad un risultato economico contrastante con il 3 dichiarato...tutto ciò pur nella regolarità di una contabilità in quanto trattasi di ricavi omessi accertati pari a lire 95.695.000"; c) ha, quindi, ritenuto di respingere il ricorso (in appello), sul rilievo che essa Commissione Regionale "esaminata la documentazione esistente e prodotta non trova elementi nuovi noto quanto già detto dalla Commissione di I° grado”. Tutto ciò premesso, si osserva che la motivazione della sentenza di secondo grado per relationem risulta carente quando consista in un mero rinvio alla precedente decisione che si risolva in una acritica approvazione di quest'ultima, laddove è invece legittima quando il giudice di appello, richiamando nella sua pronuncia punti essenziali della motivazione della sentenza di primo grado, non si limiti a farli propri, ma fornisca comunque, sia pure sinteticamente, una risposta alle censure contro la stessa formulate mediante il gravame, attraverso un itinerario argomentativo ricavabile dall'integrazione della parte motiva delle due decisioni, così denotando in modo adeguato di aver valutato criticamente sia il provvedimento impugnato sia le doglianze proposte (Cass. 8 giugno 1998, n.5612; Cass. 28 gennaio 2000, n.985; Cass. 10 aprile 2000, n.4485; Cass. 4 marzo 2002, n.3066). Nella specie, appare palese come la Commissione Regionale abbia inteso motivare la propria sentenza attraverso il (mero) rinvio alla decisione di primo grado, dimostrando evidentemente di condividerla, laddove, tuttavia, siffatto rinvio, in forza dei principi sopra richiamati, non risulta minimamente corretto ed idoneo allo scopo, dal momento che non reca alcun accostamento tra la riferita motivazione della pronuncia gravata di appello e le censure, pure espressamente riportate nella sentenza del secondo giudice, avanzate contro di essa, così da esternare in modo adeguato le ragioni dell'infondatezza di tali 4 censure e della persistente fondatezza delle argomentazioni della decisione del primo giudice, tanto più in presenza di motivi di impugnazione i quali, secondo quanto traspare dal tenore stesso della pronuncia della Commissione Regionale, appaiono tesi a censurare l'assunto della Commissione di primo grado, imperniata sul fatto che fosse stato dichiarato immotivato l'accertamento per la società di cui i contribuenti sono soci, sotto il profilo della legittimità del ricorso allo strumento induttivo (in ragione dell'incongruenza nei beni impiegati per la ristorazione, attraverso il quale, a fronte di un unico bilancio senza distinzione dei ricavi per tipologia, si perviene ad un risultato economico contrastante con il dichiarato), cui, in effetti, la medesima Commissione Regionale non ha fornito alcuna convincente e plausibile risposta. In questo senso, l'impugnata sentenza soggiace alle censure dedotte dall'odierno ricorrente, onde va cassata in relazione al motivo accolto, con i del presente pulizia rinvio, anche ai fini delle spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini delle spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2002. IL PRESIDENTE Costarello Om an CANCELLIERE L'ESTENSORE N DO IO Alves Z Godo 1986 A R IST / 5 IA 6/4 . EG R M 2 - A . R .R T B . .P A U LL D D IB DEPOSITATO IN CANCELLERIA EL A E R . T D T B SEN SI A Oggi 18 OTT 2002 T SEN 1 IA E IL CANCELLIERE C 3 1 I R A . E DO Casano N T Au lett A M