Sentenza 23 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/2002, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
0 072 2 /02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE REPU B B L I CA ITAL IANA per diritti 1.55 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2.2 GEN. 2002 il LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE 1 sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: ammissibilità azione dr. Rosario De Musis Presidente dichiarativa paternità. dr. Giammarco Cappuccio Consigliere R.G. N. 23059/99 dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere Cron. 1982 Consigliere rel. dr. Fabrizio Forte Rep. 222 dr. Onofrio Fittipaldi Consigliere Ud. 04.10.2001 ha pronunciato la seguente: S E NT EN ZA CORTE SUPREMA DI CASSAZION оsu ricorso iscritto al n 23959 del Ruolo Generale de- UFFICIO COPIE gli affari civili dell'anno 2001, proposto Richiesta copia studi AMAT Cal Sig. DA 153. giritti 24 GEN. 2002 ROSSI SAURO, elettivamente domiciliato in Roma, alla IL CANCELLIER V. Boezio n. 6, presso gli avv.ti Ettore Paparazzo e Vittorio Paparazzo e dal primo rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
ZI HE, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Cerchiara, presso il quale elettivamente do- micilia in Roma, alla Via Britannia n. 29, giusta pro- cura a margine del controricorso. 2058 2001 #2 CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia, sez. civile n. 18/99 del 10 giugno 3 settembre 1999. Udita, all'udienza del 4 ottobre 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con decreto del 25 maggio 1998, il Tribunale di Peru- gia dichiarava ammissibile l'azione di LE LO zi nei confronti di RO SI per la dichiarazione di paternità naturale, ritenendola giustificata dalla relazione tra il resistente e la madre dell'istante LL RL, emersa dalle dichiarazioni della donna e confermata dal teste LU, e dalle pressioni operate all'epoca sul resistente dalla famiglia della donna per il riconoscimento del bimbo. Il reclamo del SI contro detto decreto era respinto dalla Corte d'appello di Perugia, che considerava suf- ficiente la motivazione dei primi giudici;
nessun ri- lievo aveva infatti la deduzione del reclamante in or- dine alla prova per testi ammessa per l'insufficienza di quella documentale costituita da lettere prodotte dal ricorrente, essendo la deposizione della RL 3 credibile e compatibile con quella del LU che aveva confermato la relazione della donna con il SI, di cui aveva avuto conoscenza, pur ignorando lo stato di gravidanza della donna. I vari indizi della paternità del resistente di cui si era chiesto l'accertamento comportavano che l'azione doveva dichiararsi ammissibile, compensandosi le spese della fase preliminare. Per la cassazione di questo provvedimento, ha proposto ricorso con sette motivi il SI. Il RL si è difeso con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve rilevarsi che l'atto impugnato emesso nella forma della sentenza, nella sostanza co- stituisce decreto ai sensi dell'art. 739 c.p.c., impu- gnabile ai sensi dell'art. 111 Cost. soltanto per vio- lazione di legge ed entro tali limiti va esaminato il ricorso in omaggio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma spesso affermato da questa Corte (tra molte, Cass. 10 gennaio 2001 n. 260, 14 agosto 1998 n. 8046 e 29 agosto 1998 n. 2383).
2. I primi due motivi di ricorso deducono violazione dell'art. 274 c.p.c., per avere ritenuto la Corte di merito giustificata l'azione esclusivamente in base alle dichiarazioni della madre del ricorrente, senza 4 riscontri sui rapporti sessuali tra la donna e il re- sistente e disattendendo la deposizione del teste Lu- pi, che aveva affermato di non avere avuto notizie del concepimento;
poichè la madre aveva sempre detto all' attore che il padre era deceduto prima della nascita, l'equivocità dei motivi a base della decisione impu- gnata sarebbe evidente. Sulla contraddittorietà della motivazione tra ammis- sione della prova testimoniale del LU per inadegua- tezza di quella documentale e delle altre indagini e successiva sostanziale irrilevanza riconosciuta alle dichiarazioni del teste sull'ignoranza della relazione sessuale tra i genitori dell'istante, si incentra il terzo motivo d'impugnazione; con il quarto motivo di ricorso si evidenzia poi l'illogicità della motiva- zione della decisione impugnata nel non rilevare l'in- coerenza tra le pretese insistenze della famiglia del- la donna sul SI per il riconoscimento del bimbo e il mancato inizio dell'azione per la dichiarazione di paternità all'epoca.
1.2. Tutti i quattro motivi riportati sono inammissi- bili in rapporto ad una pretesa insufficiente motiva- zione che di per sè non determina la violazione di legge da sola deducibile ex art. 111 Cost. (Cass. 23 febbraio 2000 n. 2065), mentre sono infondati se in- - 5 - tendono censurare la decisione per una mera apparente motivazione, denunciandone la contradditorietà. I primi due motivi si limitano a criticare la logica valutazione data dalla Corte di merito alle risultanze delle indagini svolte e pretendono una diversa rico- struzione dei fatti, conforme alla prospettazione che di essi venne data dal ricorrente. La Corte d'appello di Perugia ha ritenuto logica la decisione del Tribunale per il quale é stata suffi- ciente la conferma della relazione tra il SI e la RL da parte del LU, essendo irrilevanti sia l'ignoranza del teste sullo stato di gravidanza della donna, che la mancata azione immediata per la dichia- razione giudiziale di paternità all'epoca del conce- pimento da parte della donna. Non vi è quindi alcuna contraddittoria o apparente motivazione.
2. Il quinto motivo di ricorso deduce vizi del proce- dimento, essendosi omesso il deposito degli atti dell' inchiesta sommaria di primo grado al termine di questa (art. 274, 3° comma c.c.) ed essendosi pronunciata la Corte di merito con sentenza e non con decreto, senza motivare in ordine alla rilevanza della deposizione del LU ai fini della dichiarazione di ammissibilità.
2.1. Il quinto motivo di ricorso è in parte inammissi- bile, per il deposito degli atti dell'inchiesta somma- 6 - ria e in parte infondato, perchè la decisione della Corte di Perugia che, come si é visto, è in sostanza un decreto, risulta motivata come già chiarito in precedenza anche relativamente al rilievo riconosciu- to alla deposizione del teste LU. Avendo il tribunale omesso il deposito degli atti di cui al 3° comma dell'art. 274 c.c., la fattispecie in- tegra una causa di nullità che si converte in motivo di gravame (Cass. 20 marzo 1999 n. 2572), e non essen- do stato dedotto come motivo di reclamo alla Corte di merito, lo stesso non può proporsi per la prima volta in questa sede e deve dichiararsi inammissibile.
3. Gli ultimi due motivi di ricorso insistono ancora sull'erronea valutazione degli elementi probatori ac- quisiti, sempre per il profilo del mancato rilievo da- to all'ignoranza da parte del teste LU dello stato di gravidanza della madre del controricorrente, nono- stante nella richiesta di ammissione della prova il ricorrente avesse dedotto che il teste conosceva tale stato e per non avere rilevato la Corte territoriale la contraddittorietà della decisione dei primi giudi- ci, che avevano ritenuto insufficiente a un esito po- sitivo della fase la documentazione acquisita, dispo- nendo l'escussione del LU per integrarla, e la deci- sione finale che, in assenza di conferme dal teste -- 7 sullo stato di gravidanza della madre del ricorrente aveva dichiarato ammissibile l'azione.
3.1. Le ragioni per le quali si sono ritenuti infonda- ti i primi quattro motivi di ricorso giustificano il rigetto degli ultimi due motivi. I giudici di merito hanno solo dato un rilievo diverso alla deposizione del LU rispetto a quello preteso dal ricorrente in riferimento alla incidenza di essa il carattere sommario e delibativosull'inchiesta; della decisione consentiva di ritenere pienamente giu- stificata l'azione per la dichiarazione giudiziale di 109T 12811 paternità del SI.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come 455T 066 in dispositivo. TOT. 149,77
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in ( 125.800- per le £.
2.500.000 per onorari, oltre a £. spese. Così deciso nella Camera di consiglio del 4 ottobre 2001. Pollini's Il presidente Consigliere estadore Il consigliere estensore Toky F F C I I U IL CANCELL plane Oggi, Of IL CAM