Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2002, n. 6830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6830 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 9 O I 1 / Z 5 4 71 784 A / . 6 R A N 2 T I . - S R I R . B G P A . . E 06 830 / 0 2 T L D R L EPUBBLICA ITALIANA U L A E B A . I D B D I R A S IN NOME D T A E T N I T E 1 S R N 3 I E 1 E CORTE SUPR MADI AZIONE A S T Oggetto E A N Trinit M SEZIONE TRIBUTARIA Agevolazi mi- Love th onstate Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19270/00 Dott. Michele CANTILLO Presidente Dott. Enrico PAPA - Consigliere Consigliere Cron. 19403 Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano BENINI Ud. 30/01/02Consigliere Dott. Antonino DI BLASI C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
ON NO;
intimato - CommissioneavversO la sentenza n. 254/99 della tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 2002 01/07/99; 449 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/01/02 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 1.7.1999, la Commissione tributaria regionale di Campobasso ha rigettato l'ap- pello dell'Ufficio imposte dirette di Isernia motivando che le somme relative alla sospensione delle imposte dirette, disposta a favore dei contribuenti delle zone terremotate, non concorrono alla formazione dell'impo- nibile per Irpef e Ilor, e correttamente erano state dedotte da LI SE nella dichiarazione dei redditi. Ricorre per Cassazione il Ministero delle finanze sulla base di un solo motivo. Apparendo manifestamente infondato, il ricorso viene trattato in camera di con- siglio, previa acquisizione della richiesta del Procu- ratore generale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, il Ministero delle finanze, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 28 1. 13.5.1999, n. 133; 3, comma 2 bis, d.l. 2 30.12.1985 n. 791, conv. in 1. 28.2.1986 n. 46, in re- lazione all'art. 13 quinquies 1. 24.7.1984 n. 363; dell'art. 11 1. 18.2.1999 n. 28, sostiene il carattere solo provvisorio della sospensione delle imposte, con possibilità di successivo recupero rateizzato da parte dell'erario. Il ricorso si rivela manifestamente infondato, eVa rigettato. Va ritenuto che in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 3, secondo comma bis, d. 1. 30.12.1985 n. 791, conv. in 1. 28.2.1986 n. 46, il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali, sospesi, in virtù dell'art. 13 quinquies d.l. 26.5.1984 n. 159, conv. in 1. 24.7.1984 n. 363, fino al 31.12.1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da calamità naturali, non concorrono alla for- mazione dell'imponibile ai fini Irpef e Ilor, va consi- derato, alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 1. 13.5.1999, posto in relazione all'art. 11 1. 18.2.1999 n. 28, norma introduttiva di un'ulte- riore agevolazione consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (Cass. 24.8.2001, n. 11248; 26.7.2001, n. 10237; 25.6.2001, n. 8659; 3 18.4.2000, n. 4945). Non v'è luogo a procedere per le spese, non essen- dosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 30.1.2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Benini Michele Cantillo Зарадиў GE 01 Nota DEPOSITATO CANCELLERIA 13 MAG. 200Z Oggi IL CANCEL JERE C1 Pattista E N O 6 I 8 9 Z 1 A / 5 R 4 . / T 6 N A S 2 I I . G R R . E A P R . L T D L U A L A E D B . I D B E R I A T S T A T N I N 1 E E R S 3 S E 1 I E A T . N A M 4