Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/1999, n. 11542
CASS
Sentenza 3 giugno 1999

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Lo scarico non autorizzato di liquami provenienti da un allevamento di animali (nella specie suini) ed il superamento dei limiti tabellari in tanto possono costituire reato, anche ai sensi del sopravvenuto D.L. n.152 del 1999, in quanto risulti accertato che i suddetti liquami non siano assimilabili alle acque reflue domestiche. Detta assimilazione sussiste, ex art.28, comma 7, lett.b) del citato D.L.G. n.152 del 1999, quando trattisi di liquami provenienti da imprese dedite all'allevamento del bestiame le quali dispongano di "almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento al netto delle perdite di stoccaggio e di distribuzione".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/1999, n. 11542
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11542
    Data del deposito : 3 giugno 1999

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