Sentenza 3 giugno 1999
Massime • 1
Lo scarico non autorizzato di liquami provenienti da un allevamento di animali (nella specie suini) ed il superamento dei limiti tabellari in tanto possono costituire reato, anche ai sensi del sopravvenuto D.L. n.152 del 1999, in quanto risulti accertato che i suddetti liquami non siano assimilabili alle acque reflue domestiche. Detta assimilazione sussiste, ex art.28, comma 7, lett.b) del citato D.L.G. n.152 del 1999, quando trattisi di liquami provenienti da imprese dedite all'allevamento del bestiame le quali dispongano di "almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento al netto delle perdite di stoccaggio e di distribuzione".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/1999, n. 11542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11542 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Gennaro Salvatore TRIDICO Presidente del 3.6.1999
1. Dott. Antonio ZUMBO Consigliere SENTENZA
2. " Aldo RIZZO " N.2079
3. " Nicola QUITADAMO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N.2381/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1 - CO AR, n. a Meldola, il 18.3.1949
2 - HI AN, n. a Bagno di Romagna, il 2.2.1948 avverso la sentenza 16.9.1998 del RE di Forlì Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Gioacchino IZZO che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 16.9.1998 il RE di Forlì affermava la penale responsabilità di NT AR e BA AN in ordine al reato di cui:
- all'art. 21, 1^ e 3^ comma, legge n. 319/1976 (per avere - il primo quale legale rappresentante della s.n.c. "Azienda agraria Selbagnone di NT AR & C.", svolgente attività di allevamento di suini, ed il secondo quale addetto all'allevamento - effettuato scarichi dei reflui prodotti dall'attività in questione in un fosso di scolo confluente nel rio Ausa Nuova, senza avere richiesto la prescritta autorizzazione e con superamento dei limiti fissati dalla tabella A, allegata alla legge, in relazione ai parametri espressi in BOD5, COD, fosfato ed ammoniaca - acc. in Bertinoro, il 6.7.1995) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., condannava il NT alla pena principale di lire 13.000.000 di ammenda ed il BA a quella di lire 10.500.000 di ammenda, nonché entrambi alla pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione per un anno, concedendo agli stessi i doppi benefici di legge.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, quali hanno eccepito:
a) violazione dell'art. 511 c.p.p., per la mancata indicazione degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento utilizzati por la decisione;
b) mancanza di motivazione in ordine alla valutazione dell'impresa agricola in oggetto quale insediamento produttivo e non invece equiparato agli insediamenti civili;
c) manifesta illogicità della motivazione quanto alla ravvisata sussistenza di uno scarico ed alla valutazione del superamento dei limiti tabellari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli ultimi due motivi di ricorso sono fondati e meritano accoglimento nei limiti di seguito specificati.
1. La vicenda in esame risulta caratterizzata dai seguenti elementi di fatto:
- l'accertamento è scaturito dal rilevamento di una colorazione anomala del rio Ausa Nuova, a valle del punto di immissione di un fosso di scolo corrente lungo una strada comunale;
- le operatrici del Servizio di igiene pubblica che sono intervenute hanno verificato il collegamento di tale fosso di scolo con il fondo di pertinenza dell'azienda agraria "Selbagnone", - detta azienda è in possesso di autorizzazione allo spandimento sui terreni dei liquami prodotti dall'allevamento dei suini, che viene effettuato previo stoccaggio in appositi "lagoni";
- lo sversamento che aveva determinato l'anomala colorazione del corso d'acqua superficiale proveniva dal "lagone" di stoccaggio più basso, a valle del quale venne constatato che il terreno era ancora umido;
- è stata dichiarata la nullità dell'analisi eseguita sui campioni prelevati in sede di accertamento, per non essere stato dato avviso agli indagati del luogo e dell'ora di effettuazione della stessa.
2. Tanto premesso, quanto al reato di scarico di reflui non autorizzato, deve porsi in rilievo che:
a) Nella vigenza della legge 10.5.1976, n. 319 - tenuto conto che, in seguito dell'entrata in vigore del D.L. 17.3.1995, n. 79, convertito nella legge 17.5.1995, n. 172, l'apertura o la effettuazione di scarichi civili sul suolo o nel sottosuolo senza la prescritta autorizzazione non costituiva più reato e che, in forza di quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 quater del D.L. 10.8,1976, n. 544, convertito con modificazioni nella legge 8.10.1976, n. 690, le imprese agricole di cui all'art. 2135 cod. civ.
erano considerate insediamenti civili - la giurisprudenza di questa Corte Suprema risulta costantemente orientata nel senso che l'allevamento di bestiame non costituisce espressione dell'impresa agricola (legislativamente considerata insediamento civile) ma rientra nella nozione di insediamento produttivo quando nel rapporto terra-animali, con riferimento alla previsione dell'art. 2135, 2^ comma, cod. civ., non sia la prima ad avere ruolo e funzione preponderanti.
Affinché si abbia impresa agricola (e conseguentemente insediamento civile) è stata ritenuta essenziale, dunque, la "connessione funzionale dell'allevamento con la coltivazione della terra" e, tra i criteri di individuazione di tale connessione si è fatto riferimento a quelli (del rapporto tra spazio disponibile e numero dei capi di bestiame;
della proporzione tra il terreno coltivato ed il peso vivo degli animali allevati;
della destinazione all'allevamento dei due terzi del prodotto strettamente agricolo del fondo) indicati dalla delibera 8.5.1980 del Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della medesima legge n. 319/1976. È stato altresì affermato che tali criteri costituiscono, comunque, parametri non esclusivi di riferimento, rimanendo fondamentale - per determinare la natura agricola dell'allevamento di bestiame - la prevalenza dell'attività di coltivazione della terra e la complementarietà ad essa funzionale dell'allevamento (che non deve rappresentare, in sostanza, l'attività principale). b) Il D.Lgs. 11.5.1999, n. 152 (che ha espressamente abrogato le leggi n. 319/1976, n. 690/1976 e n. 172/1995) ha sostituito la distinzione tra insediamenti produttivi e civili (che presupponeva una diversa qualità delle acque di scarico in relazione alla provenienza) con quella tra:
- "acque reflue industriali", nozione ricomprendente "qualsiasi tipo di scarico di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali e industriali diverso dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento". - ed "acque reflue domestiche o di reti fognarie" (per le quali è stata esclusa la sanzione penale in mancanza dell'autorizzazione), intendendosi per "acque reflue domestiche" quelle "provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche" e per "reti fognarie" ogni "sistema di condotta per la raccolta ed il coinvolgimento delle acque reflue urbane".
Si è passati, dunque, dalla precedente distinzione di disciplina per tipi di insediamento ad una distinzione per tipi di acque di scarico.
Quanto alle imprese agricole, si è mantenuta la precedente equiparazione ed il 7^ comma dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/1999 - fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 38 (in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento zootecnico) e dalle diverse normative regionali - assimila alle "acque reflue domestiche" quelle provenienti da "imprese dedite all'allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento ai netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione" (lett. b).
Nella fattispecie in esame il RE ha omesso del tutto di verificare se l'allevamento di bestiame in oggetto dovesse, qualificarsi come "impresa agricola" ovvero come "insediamento produttivo" e tale carenza assoluta di motivazione comporta l'annullamento della sentenza impugnata, dovendosi demandare l'indagine omessa al giudice del rinvio, il quale dovrà svolgerla anche alla stregua della normativa introdotta dal D.lgs. n. 152 del 1999, nel caso in cui la stessa risulti più favorevole agli imputati.
3. Il vizio assoluto di motivazione dianzi evidenziato riverbera i suoi effetti anche sulla fattispecie di reato concernente il superamento dei limiti tabellari, poiché la sanzione penale prevista dal 3^ comma dell'art. 21 della legge n. 319/1976 riguarda gli scarichi di "insediamenti produttivi".
In base ai principi della successione delle leggi penali nel tempo (art. 2 cod. pen.), non vi è spazio per l'applicazione della disciplina posta dal D.Lgs. n. 152/1999, che oggettivamente appare meno favorevole agli impianti, sia per il più grave regime sanzionatorio sia in quanto estende la rilevanza penale non soltanto allo scarico di "acque reflue industriali" ma anche a qualunque "immissione occasionale" che superi i valori-limite stabiliti nell'Allegato 5.
La sussistenza del reato in esame - essendo stata dichiarata la nullità delle analisi eseguite - è stata ravvisata, inoltre, affermandosi che deve ritenersi "pacifico" che i liquami provenienti da un allevamento di suinì "superano abbondantemente" i limiti della tabella A) allegata alla legge n. 319/1976. Un'affermazione di effettivo superamento dei valori-limite tabellari - qualora il giudice di rinvio qualifichi come "insediamento produttivo" l'allevamento di suini in esame e come "acque reflue industriali" quelle di scarico - dovrà correlarsi invece, in un corretto procedimento formativo del libero convincimento, ad un più congruo esame delle specifiche caratteristiche inquinanti peculiari all'impianto, nonché dell'episodio di sversamento valutato nelle sue modalità concrete e delle componenti chimiche e fisiche confluenti nel refluo, secondo le emergenze di un'accurata istruttoria dibattimentale finalizzata allo scopo.
4. Sulla base di tutte le considerazioni dianzi svolte si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, restando assorbito il motivo di ricorso relativo all'eccepita violazione dell'art. 511 c.p.p.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura di Forlì. Così deciso in Roma, il 3 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 1999