Sentenza 1 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/2002, n. 3018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3018 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMADIC3018/ 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO (Sanzioni ammi) SEZIONE PRIMA CIVILE Mashalive Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 12285/99 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere FELICETTI Cron.Consigliere 7033 Dott. Francesco Rel. Consigliere Rep. Dott. Massimo BONOMO SALME' Consigliere Ud. 30/10/01 Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: GR GO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CAFORIO F.1MARCONI 571 presso l'avvocato rappresentato e difeso dall'avvocato SAVITO TOMMASO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE;
intimato avversO la sentenza n. 15/99 del Pretore di AGRIGENTO, depositata 1'08/02/99; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2250 udienza del 30/10/2001 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 21 feb- braio 1998 GO RÒ proponeva dinanzi al Pretore di Agrigento opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1/98 notificata il 22 gennaio 1998, con la quale l'ispettore generale capo delegato dal ministro per le politiche agricole gli aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 633.216.127 per la violazione del- l'art. 3, commi 1 e 2, della legge 23.12.1986 n. 897, in materia di aiuti comunitari alla produzione del- l'olio di oliva, deducendo: il difetto di legittimazione passiva del soggetto cui l'atto era stato notificato, riguardando l'ordinanza la s.n.c. "RÒ GO e C"; che la suddetta società era stata posta in liquidazione nel 1993; che la notificazione dell'ordinanza ingiun- zione era stata eseguita nei confronti di persona di- versa dai soci e dagli amministratori della società ed in luogo diverso dalla sede sociale;
che l'obbligazione era prescritta. 2 Il convenuto si costituiva eccependo che: il ricorrente era responsabile in solido con la società dallo stesso rappresentata per essere l'autore dell'illecito, con conseguente rituale noti- fica dell'ordinanza ingiunzione;
il termine di prescrizione quinquennale era stato interrotto dalla notifica del processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza in data 30 gennaio 1993. Con sentenza depositata 1'8 febbraio 1999, il Pre- tore di Agrigento rigettava il ricorso, compensando le spese. Osservava, per quanto rileva in questa sede: a) che era regolare la notifica а mani della figlia convivente di GO RÒ, tenuto conto delle regole di notifica degli atti nei confronti delle SO- cietà prive di personalità giuridica e del fatto che nell'ordinanza ingiunzione risultava in capo all'RÒ la qualifica di legale rappresentante della s.n.c. "RÒ GO e C"; b) che GO RÒ, in quanto socio della sud- detta s.n.c.. era solidalmente responsabile per tutte le obbligazioni gravanti sulla società; c) che, con riferimento all'eccezione di pre- scrizione, in base alla documentazione in atti i man- dati di pagamento emessi in favore di RÒ GO ri- 3 sultavano a partire dal 16 febbraio 1988 in poi, men- tre la notifica dell'accertamento risaliva al 30 gen- naio 1993, prima che fosse decorso il quinquennio. Avverso tale sentenza GO RÒ ha proposto ri- corso per cassazione sulla base di due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 4 legge 23 dicembre 1986 n. 898, nonché 1, 3, 6, 14 e 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Sostiene l'RÒ di avere eccepito nel ricorso in opposizione la propria carenza di legittimazione pas- siva, in quanto la contestazione dal parte della G. di F. contenuta nel processo verbale del 30 gennaio 1993 non era diretta in proprio nei suoi confronti, quale presunto autore della violazione, ma unicamente nei confronti della s.n.c. RÒ GO & C., senza eviden- ziazioni di responsabilità personali (azioni od omis- sioni), addebitabili a persone fisiche. Nel caso di violazione amministrativa compiuta dal rappresentante legale di una persona giuridica, non è sufficiente la contestazione della violazione alla persona giuridica, ma è necessaria anche la contesta- effettuata personalmente zione tramite notificazione al rappresentante legale. 4 La mancata notifica della contestazione al presun- trasgressore comporta l'estinzione della sanzione to amministrativa emessa nei suoi confronti.
2. Il motivo non è ammissibile. Con l'opposizione davanti al pretore l'RÒ aveva affermato che l'ordinanza ingiunzione a lui notificata riguardava la s.n.c. RÒ GO e C. ed aveva eccepito la sua carenza di legittimazione passiva. Nessun rife- rimento era stato effettuato alla contestazione da parte della G. di F. contenuta nel processo verbale del 30 gennaio 1993 ed all'identificazione del suo de- stinatario, né era stata sollevata la questione della mancanza ○ dell'invalidità della contestazione della violazione nei confronti dell'opponente. Ne consegue la questione dedotta con il motivo in nuova e, quindi, non esamina- esame deve considerarsi bile in questa sede.
3. Con il secondo motivo (indicato come terzo) il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e 2935 c.c.. Il Pretore aveva rigettato l'eccezione di prescri- zione sul falso presupposto fattuale che i mandati di pagamento sarebbero stati emessi a favore di GO RÒ (altro errore, in quanto, erano stati emessi in 5 favore della s.n.c.) "a partire dal 16.02.88 in poi". Evidentemente era incorso in tale errore perché aveva considerato soltanto il fascicoletto della domanda di aiuto inerente al periodo 1.8-31.8.1987, e non anche i cui man- le altre 7 domande dall'1.1.87 al 31.7.87, dati risultavano tutti emessi e liquidati nell'anno Quantomeno per queste ultime domande era stata 1987. legittimamente eccepita la prescrizione quinquennale ex art. 28 citato, la quale opera non solo con riferi- mento alla riscossione della somma di cui alla sanzio- ne amministrativa, ma anche al potere di applicare la sanzione.
4. Nemmeno questo motivo è ammissibile. Il ricorrente lamenta pretesi errori commessi dal giudice di merito nell'accertamento dei fatti di cau- in particolare per quanto riguarda le date in cui sa, sarebbero stati emessi e liquidati alcuni mandati di pagamento. Tali errori non sono censurabili in sede di legittimità, non potendo questa Corte procedere ad ac- certamenti in punto di fatto, ma possono dare even- tualmente luogo a revocazione, ove ricorrano le condi- zioni previste dagli artt. 395 e segg. c.p.c.
5. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Nulla per le spese del giudizio di cassazione in 6 considerazione dell'esito del ricorso e della mancanza di difese da parte dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 30 ottobre 2001. I L Il Cons. est. Il Presidente L O B 9 E e 8 l Dott. Massimo Bonomo Dott. GiammarcoCappuccio E a 6 n N . e O Ma ma Bonomo I p N Z , a A 1 R m 8 T e S t 9 I s 1 i G - s E 1 R l 1 - a A 4 e D 2 h E . c i T L f i N d 3 E o S 2 E m . T R COT A DI CASSAZIONE A Pr Deprod IL CANCELLIERE Andrea Bianchi il IL CANCELLIERE 7