Sentenza 11 febbraio 2002
Massime • 1
La mancata acquisizione del parere del pubblico ministero in ordine alla istanza di revoca della misura cautelare, richiesto dall'art. 299 comma 3-bis cod. proc. pen, non determina la nullità del provvedimento ex art. 178 lettera b) dello stesso codice, a condizione che il rappresentante della pubblica accusa sia stato messo in condizione di esprimere le proprie conclusioni, ancorché in concreto non lo abbia fatto. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la nullità del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare proposta, in pubblica udienza, alla presenza del p.m., il quale si era poi spontaneamente allontanato prima di concludere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2002, n. 8392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8392 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA - Presidente - del 11/02/2002
Dott. ANTONIO ESPOSITO - Consigliere - SENTENZA
Dott. DONATO DANZA - Consigliere - N. 691
Dott. LUIGI FENU - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARLA PODO - Consigliere - N. 18026/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
US SE e DE MA DR
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, in data 18 aprile 2001. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Mario Iannelli, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato,
osserva:
In fatto e in diritto
Con sentenza del 28 marzo 2001, il Tribunale di Bologna dichiarò US SE e DE MA DR responsabili del reato di tentata estorsione aggravata loro attribuito e - con la concessione delle attenuanti generiche - condannò il primo alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione e di lire 500.000 di multa ed il secondo alla pena di due anni di reclusione e di lire 400.000 di multà; con la stessa sentenza il menzionato Tribunale assolse i due imputati dal delitto di ricettazione loro attribuito, mentre con ordinanza dello stesso giorno respinse le istanze da essi avanzate e tendenti alla revoca delle misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere alle quali si trovavano rispettivamente sottoposti.
Avverso tale ordinanza gli imputati proposero appello, ai sensi dell'articolo 310 c.p.p., ma il Tribunale di Bologna respinse i gravami.
Ricorrono per cassazione i difensori dei prevenuti. L'avvocato Maria Gloria Basco, nell'interesse di entrambi, deduce:
a) erronea applicazione e interpretazione dell'articolo 182, comma 1, c.p.p.; per il ricorrente, i giudici del Tribunale di Bologna
avrebbero errato ad affermare che gli imputati non avevano interesse ad eccepire che l'istanza di revoca era stata rigettata in assenza del parere obbligatorio del pubblico ministero.
b) Carenza di motivazione ed erronea applicazione dell'articolo 275 c.p.p. in relazione all'articolo 299 dello stesso codice;
secondo la tesi difensiva, i giudici del merito avrebbero altresì mal valutato i precedenti penali dei prevenuti, avrebbero trascurato l'elemento nuovo dell'assoluzione dal delitto di ricettazione, ed avrebbero errato a definire non modeste le condanne applicate agli imputati, di gran lunga inferiori a quelle ipotizzate negli originari provvedimenti cautelari.
C) Erronea applicazione dell'articolo 274, lettera b) c.p.p. ed omessa motivazione sul punto;
ad avviso del ricorrente, non sussisterebbe nel caso concreto l'esigenza cautelare del pericolo di fuga ritenuta per il De Marzo: e ciò sia per la modestia della pena inflitta, sia per l'irrilevanza del precedente comportamento del prevenuto il quale si sarebbe sottratto all'esecuzione dell'ordinanza cautelare.
L'avvocato Roberto Delfino, difensore del solo DE MA, ha del pari dedotto: a) Violazione dell'articolo 275, commi 2, 2 bis e 3, c.p.p., nonché manifesta illogicità della motivazione sul punto e violazione del principio di adeguatezza;
il ricorrente afferma che "l'ordinanza appare illegittima e ingiusta, perché palesemente afflittiva, costituendo una chiara anticipazione di pena non definitiva contenuta nel limite di due anni, e contraria ai principi codicistici di tutela".
b) Violazione dell'articolo 274, lettere b) e c), c.p.p.; ad avviso del ricorrente non sussisterebbe l'esigenza cautelare del pericolo di fuga, dal momento che il DE MA non sarebbe stato a conoscenza dell'esistenza di un ordinanza di custodia cautelare a suo carico e si sarebbe allontanato dal suo domicilio solo per ragioni di lavoro;
mentre non sussisterebbe l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede in quanto "il reato tentato contestato al prevenuto per l'intermediazione posta in essere anche nell'interesse della così detta parte offesa non giustificherebbe una prognosi di pericolosità sociale".
c) Violazione dell'articolo 178, lettera b), c.p.p., in relazione agli articoli 179 e 299, comma 3 bis, c.p.p.; infine, per il ricorrente, il mancato parere del pubblico ministero in ordine all'istanza di revoca costituirebbe una nullità assoluta e insanabile che l'imputato aveva interesse a far rilevare. I ricorsi non meritano accoglimento. Sostanzialmente i difensori dei prevenuti propongono le stesse doglianze, sia pure con ordine diverso: pertanto esse saranno prese in esame congiuntamente.
La prima censura da esaminare è quella relativa alla violazione dell'articolo 299, comma 3 bis, c.p.p., dedotta alla lettera a) del ricorso dell'avvocato Basco ed alla lettera c) del ricorso dell'avvocato Delfino.
Come si è cennato, entrambi i ricorrenti sostengono che il provvedimento con cui erano state rigettate le istanze di revoca delle misure cautelari avrebbe dovuto essere annullato in quanto emesso in assenza del parere obbligatorio del pubblico ministero. I giudici del riesame, peraltro, hanno respinto tale deduzione difensiva affermando che il DE MA e il US non avrebbero alcun interesse a dedurre la nullità in questione, senza tuttavia affrontare il problema posto dalla circostanza che la violazione dell'articolo 178, comma 1, lettera b), c.p.p., comporta una nullità assoluta, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Sennonché, Corte osserva che - nella fattispecie - tale vizio non si è verificato.
Ed in vero, l'articolo 178, comma 1, lettera b), c.p.p., su citato, prescrive a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti "l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la partecipazione al procedimento"; sennonché, l'espressione "partecipazione al procedimento" secondo la costante giurisprudenza di questa Corte non implica che il pubblico ministero debba svolgere le sue conclusioni, orali o scritte, su tutte le questioni che si possono prospettare in relazione alle possibili statuizioni del giudice;
ma sta a significare che il rappresentante della pubblica accusa deve essere messo nelle condizioni di potere esprimere le sue conclusioni (cfr. sul punto: Cass. pen., sez. 2^, 8 luglio 1996, Campanale, RV 205365; e con riferimento al codice di procedura penale del 1930: Cass. pen., sez. 1^, 6 maggio 1994,
Maltese, RV 197521; Cass. pen., sez. 1^, 16 marzo 1994, Montalbano, RV 196840; Cass. pen., sez. 1^, 5 settembre 1984, Ippolito, RV 165520).
In conformità ai suddetti principi, questa Corte ha quindi stabilito che "il provvedimento di revoca della misura cautelare adottato dal giudice dell'udienza preliminare non è affetto dalla nullità prevista dall'articolo 178, lettera b), c.p.p. per violazione delle norme inerenti la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero al procedimento, allorquando nel verbale dell'udienza preliminare manchi l'indicazione del parere del P.M. sull'istanza di revoca della misura cautelare ma comunque risulti che il pubblico ministero è intervenuto all'udienza ed è stato, quindi, posto in grado di svolgere la sua funzione resistente (Cass. pen., sez. 5^, 7 aprile 1993, Nocente, RV 193846)". Del resto, che l'imputato - in materia di revoca o di sostituzione delle misure coercitive - non vanti il diritto assoluto ad un parere del pubblico ministero, lo si desume dal tenore dell'articolo 299, comma 3 bis, che fa obbligo al giudice di sentire il rappresentante della pubblica accusa, precisando però che "se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il suo parere, il giudice procede".
Quanto sopra premesso, va posto in rilievo che - nel caso concreto - l'istanza di revoca delle misure cautelari venne proposta dai due prevenuti al Tribunale di Bologna nel corso di una pubblica udienza alla quale il pubblico ministero era presente e dalla quale si allontanò di sua iniziativa.
Dunque, il rappresentante della pubblica accusa - nella fattispecie - era stato messo nelle condizioni di esprimere il suo parere: e la circostanza che abbia omesso di farlo non comporta, alla stregua di quanto prima esposto, alcuna nullità del procedimento. È, dunque, sotto tale profilo (piuttosto che sotto quello della carenza di interesse ad impugnare) che va rigettata la censura difensiva di che trattasi.
Quanto alla seconda doglianza - con cui i ricorrenti hanno dedotto il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari (cfr. lettera c) del ricorso proposto dall'avvocato Basco e lettera b) del ricorso proposto dall'avvocato Delfino) - va rilevato che, sempre secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "in conformità al disposto dell'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., il difetto di motivazione valutabile in cassazione può
consistere solo in una mancanza (o in una manifesta illogicità della motivazione stessa), ma esclusivamente se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato;
il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice e che non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto ad emettere il provvedimento" (Cass. pen., sez. 2^, 11 giugno 1998, Di Salvo). Ebbene, i giudici del riesame hanno chiarito le ragioni della loro decisione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari;
essi hanno, infatti, testualmente affermato che "attese, da un lato, le modalità e circostanze del fatto che emergono dall'ordinanza cautelare sostanzialmente confermate dalla sentenza di condanna e, d'altro lato, la capacità a delinquere dimostrata nella conduzione della trattativa con la vittima, deve ritenersi perdurante il concreto pericolo che gli appellanti, se rimessi in libertà o sottoposti a misure cautelari meno restrittive della custodia cautelare, possano commettere reati della stessa specie di quello per cui si procede. Ciò anche in considerazione del difetto negli atti trasmessi di elementi da cui desumere l'esistenza di stabili fonti lecite di reddito"; gli stessi giudici, inoltre, hanno posto in rilevo che per il DE MA sussiste anche "il pericolo di fuga, dato il tempo in cui lo stesso si è sottratto all'esecuzione dell'ordinanza cautelare", affermazione questa coerente con il principio giurisprudenziale secondo cui un eventuale periodo di pregressa latitanza può essere il profilo dell'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, lettera b), c.p.p. - come elemento negativo da parte dei giudici del merito (cfr.: Cass. pen., sez. 5^, 27 agosto 1991, Dicembre). Ciò posto, si osserva che le suddette argomentazioni non sono manifestamente illogiche e che, anzi, l'estensore dell'ordinanza si è puntualmente attenuto ad un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la decisione del tribunale, che resiste perciò alle censure dei ricorrenti sul punto.
Infine, con riferimento alla terza doglianza - concernente una pretesa violazione dell'articolo 275 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione sui criteri di scelta delle misure (cfr. lettera b) del ricorso proposto dall'avvocato Basco e lettera a) del ricorso proposto dall'avvocato Delfino) - si osserva che anche in questo caso i giudici del riesame hanno reso una motivazione priva di vizi logici.
Detti giudici, infatti, hanno così argomentato: "gli elementi acquisiti attestano che la condotta criminosa non si è presentata come un fatto determinato da un impulso criminogeno estemporaneo, risultando invece frutto di una scelta meditata con la ricerca di un obiettivo determinata e con la predisposizione di un piano con ripartizione di compiti. La condotta consumata si è quindi inserita in un sistema di vita in ordine al quale il rischio della propria condotta e dell'eventuale sanzione penale non ha sortito alcun effetto in termini di prevenzione speciale;
se pertanto l'impulso a delinquere ha prevalso su tali rischi, non è plausibile che gli appellanti avvertano detto timore in relazione ad una misura (articolo 282 c.p.p.) che comunque, non incidendo concretamente sulla libertà di locomozione, non realizza un'effettiva funzione di prevenzione. Pertanto la custodia cautelare in carcere per DE MA e gli arresti domiciliari per US costituiscono misure adeguate al soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 274, lettera c), c.p.p." Ed anche tali argomenti - conformi al disposto delle norme del codice di rito - sono del tutto privi di vizi logici: con la conseguenza che la censura difensiva in esame non può trovare accoglimento. Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, le parti che li hanno proposti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento;
inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del DE MA, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali;
si provveda a norma dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2002