Sentenza 15 febbraio 2000
Massime • 1
Nell'ipotesi di cumulo materiale di pene concorrenti deve intendersi scontata per prima quella più gravosa per il reo, con la conseguenza che nel caso di pena risultante dal cumulo di pene inflitte per reati ostativi alla concessione di benefici penitenziari, la pena espiata va imputata innanzitutto a queste ultime. (V. Corte cost. 27 luglio 1994 n. 361).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2000, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 15.02.2000
1.Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CAMPO STEFANO " N. 1047
3.Dott. CHIEFFI SEVERO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 35872/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EN AN n. il 09.05.1961
avverso sentenza del 08.07.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di PERUGIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. RIGGIO GIANFRANCO lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto il rigetto del ricorso. Fatto e diritto
Con ordinanza dell'8 luglio 1999 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo proposto da NO TO avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto reiettivo di una domanda di permesso premio.
Il Collegio, premesso che il NO era in espiazione della pena determinata con provvedimento di cumulo, comprensivo di condanne per il reato di cui agli artt. 575 e 577 c.p. e per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., rilevava che era operante la preclusione posta dall'art. 4 bis L. 354/75, in relazione alla quale non poteva procedersi allo scioglimento del cumulo al fine di imputare la frazione di pena già espiata al reato ostativo.
Inoltre, non consentivano la concessione del beneficio la mancanza di collaborazione ai sensi dell'art. 58 ter ord. pen., la mancata previsione dell'esperienza dei permessi premio nel programma di trattamento penitenziario e la pericolosità sociale del detenuto, che risultava appartenere alla criminalità organizzata pugliese. Ricorre per cassazione il NO, denunciando violazione di legge e manifesta illogicità dell'ordinanza, poiché il principio del "favor rei" comporta la scindibilità del cumulo delle pene, che costituisce un beneficio per il condannato.
Conseguentemente, non possono considerarsi ostative la mancata collaborazione di cui all'art. 58 ter ord. pen., ne' la mancata previsione dei permessi premio nel programma di trattamento, mentre del tutto apodittico è il riferimento ad una presunta pericolosità sociale del ricorrente.
Il problema sollevato dal ricorrente con riferimento alla prima parte dell'ordinanza impugnata - se, cioè, in caso di cumulo di pene inflitte per diversi reati, dei quali uno o più ostativi alla concessione di benefici penitenziari, si possa procedere allo scioglimento "ideale" di esso, al fine di consentire al condannato, che abbia già scontato una parte della pena complessiva, di fruire dei suddetti benefici - è stato oggetto di decisioni contrastanti da parte di questa Corte, che, infine, ha optato per la soluzione affermativa (Cass. Sez. I 19-4-1997, Manzi). Secondo tale orientamento, ormai consolidato, nell'ipotesi di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata per prima quella più gravosa per il reo, con la conseguenza che nel caso - corrispondente a quello di specie - di pena risultante dal cumulo, comprensivo di pene inflitte per reati ostativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 bis ord. pen., la pena espiata va imputata innanzi tutto a queste.
Una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con il principio sancito con la sentenza della Corte Costituzionale 27 luglio 1994 n. 361, secondo il quale chi, pur senza collaborare con la giustizia, abbia già espiato la pena inflittagli per i reati di criminalità organizzata e debba restare in carcere per effetto di condanne anche per reati comuni, può essere ammesso a godere dei benefici penitenziari, in quanto le norme concernenti il cumulo delle pene non possono risolversi in un danno per il condannato. Non è, dunque, condivisibile l'argomentazione adottata sul punto dall'ordinanza impugnata, che fa riferimento al titolo dei reati per i quali sono intervenute le condanne in esecuzione, escludendo che la preclusione ad essi connessa possa essere superata mediante lo scioglimento del cumulo.
Tuttavia, il ricorso è infondato per un'altra, decisiva ragione, attinente alla pericolosità sociale del NO, ritenuto tuttora appartenente alla organizzazione criminosa denominata "nuova corona unita".
Tale giudizio, desunto dalla documentazione acquisita dal Tribunale, alla stregua di un apprezzamento in fatto, che non è censurabile in questa sede, attiene ad un elemento radicalmente incompatibile con la concessione di permessi premio, ai sensi dell'art. 30 ter co. 1 ord. pen., indipendentemente dal titolo dei reati attualmente in esecuzione. Anche se fosse dimostrata, infatti, l'avvenuta completa espiazione delle pene relative ai reati ostativi all'applicazione del beneficio carcerario, questo ugualmente non potrebbe essere concesso, in presenza della menzionata condizione negativa, concernente la personalità del condannato. Pertanto, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2000.
Depositato in cancelleria il 16 maggio 2000