Sentenza 25 maggio 1999
Massime • 1
La competenza giurisdizionale della Corte dei Conti è legittimamente ravvisabile in tutte le ipotesi di comportamenti posti in essere, con dolo o colpa, dal pubblico dipendente o funzionario in violazione dei doveri d'ufficio, se produttivi di un danno risarcibile nei confronti della P.A.. Ne consegue che, ove risulti promossa un'azione di responsabilità amministrativa o contabile in relazione alla quale la contestazione dell'addebito assolva all'indicazione dei surriferiti presupposti (sicché l'oggetto del relativo processo si riveli caratterizzato, per l'appunto, da essi) la Corte dei Conti risulta del tutto correttamente investita dei poteri di cognizione e di giudizio ad essa attribuiti dall'ordinamento e, nell'esercizio di tali poteri, è legittimata a verificare se, nel caso sottoposto al suo esame, ricorrano o meno tutte le condizioni di legge per addivenire ad una pronuncia di condanna per responsabilità amministrativo - patrimoniale, nella inammissibilità' di qualsiasi valutazione preventiva in fatto compiuta, al riguardo, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione (principio sancito dalla S.C. nell'affermare, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, la competenza del giudice contabile con riferimento ad una vicenda concernente l'addebito a sottufficiali dell'aeronautica militare di comportamenti integranti ipotesi di gestione non ortodossa dell'ufficio di loro competenza, attuata in violazione di norme di contabilità' e di amministrazione dell'ufficio stesso, e risoltasi nella sottrazione, alla P.A. di appartenenza, di somme e beni di pertinenza di quest'ultima, con correlativo danno patrimoniale).
Commentario • 1
- 1. Esigenze cautelari, tossicodipendente, pericolo di reiterazione criminosaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/1999, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 25 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. AN PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN AN RE, NE EN elettivamente domiciliati in ROMA, VIA P. R. PIROTTA 13, presso lo studio dell'avvocato PIETRO FIORINI, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI;
- intimata -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente della Corte dei Conti di ROMA;
e sul 2^ ricorso n. 07666/98 proposto da:
PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE, PER IL LAZIO DELLA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BAIAMONTI 25, rappresentata e difesa dal Procuratore Regionale Corte dei Conti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AN AN, NE EN, LO UN;
- intimati -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 627/97 della Corte dei Conti di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/99 dal Consigliere Dott. AN PAOLINI;
udito l'Avvocato Pietro FIORINI, per i ricorrenti principali;
udito il P.M. persona dell'Avvocato Generale Dott. AN LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione della Corte dei conti, accoglimento del ricorso della Procura Reg. Sezione Giurisdizionale per il Lazio;
rigetto del ricorso AN ed altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti, con atto del 9 giugno 1997, citò dinanzi alla Sezione suddetta AN AN, TO AR e UN NZ, sottufficiali dell'aeronautica militare già in servizio presso l'aeroporto militare di Frosinone, chiedendo la condanna, solidale, di tutti e tre al pagamento di L.137.430.683, oltre accessori, e la condanna, pure in solido, dei primi due a pagare L. 606.826.749, oltre accessori, a titolo di ristoro del danno erariale derivato dall'illecita appropriazione di somme e merci di pertinenza dell'amministrazione militare da loro posta in essere fra il 15 settembre 1982 ed il 30 gennaio 1994 in correlazione con l'esercizio di funzioni amministrative e gestionali presso la mensa unificata operante nell'ambito dell'aeroporto suindicato e con l'effettiva disponibilità delle somme e delle merci cennate conseguita nello svolgimento di dette funzioni.
AN AN e TO AR, con ricorso del 26 novembre 1997, hanno chiesto a queste Sezioni unite di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti "in ordine agli addebiti ad essi ascritti", deducendo che "nella vicenda de qua difettano i presupposti" suscettibili di "radicare" la giurisdizione della Corte dei conti, e cioè "l'addebitabilità di un comportamento commissivo od omissivo posto in essere da un pubblico funzionario o dipendente in violazione dei doveri d'ufficio", la "squalifica della condotta ascritta, perché affetta da dolo o colpa", la "produzione di un nocumento patrimoniale - effettivo e valutabile in termini economici - subito dalla Pubblica Amministrazione", ed il "collegamento causale fra la condotta antidoverosa ed evento dannoso".
Il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti, alla sua volta, con ricorso notificato al AR, al AN ed all'NZ fra il 20 ed il 24 aprile 1998, ha prodotto istanza per regolamento di giurisdizione, chiedendo dichiararsi la giurisdizione della Corte dei conti sulla vertenza considerata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - I ricorsi per regolamento di giurisdizione di cui trattasi, siccome proposti nel quadro del medesimo processo, e con riferimento alle stesse cause oggetto di questo, e, perciò, connessi, devono essere riuniti, per essere fatti oggetto di un'unica pronuncia. 2) - Il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti ha esperito dinanzi alla sezione suddetta un'azione intesa ad ottenere la condanna dei sunnominati AN AN, TO AR e UN NZ, come rilevato, sottufficiali dell'aeronautica militare (già) in servizio presso l'aeroporto militare di Frosinone, nel fatto, preposti, a vario titolo, alla gestione della mensa istituita nell'ambito di tale struttura aeroportuale, a risarcire il danno erariale, asserito, derivato da loro, pretese, responsabilità amministrative e contabili nella conduzione della mensa cennata e, dedotto, concretatosi in appropriazioni illecite di somme e merci di pertinenza dell'amministrazione di appartenenza realizzate in relazione alle mansioni gestionali esercitate e all'effettiva disponibilità delle discusse somme merci conseguita nell'espletamento delle mansioni medesime.
Nella pendenza del giudizio dinanzi al giudice contabile, AN AN e TO AR hanno interposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, contestando la riscontrabilità nella fattispecie dei presupposti necessari per la devoluzione della cognizione della vertenza a detto giudice. I ricorrenti sunnominati, in particolare, sulla premessa che "a radicare la giurisdizione della Corte dei conti occorre che il pubblico interesse, per la tutela del quale il Procuratore generale si fa promotore (dell'azione di responsabilità) caratterizzi la sua azione sotto i profili inerenti a)- alla addebitabilità di un comportamento commissivo od omissivo posto in essere da un pubblico funzionario o dipendente in violazione dei doveri d'ufficio, b)- alla squalifica della condotta ascritta, perché affetta da dolo o colpa, c)- alla produzione di un nocumento patrimoniale - effettivo e valutabile in termini economici - subito dalla Pubblica Amministrazione, e d)- al collegamento causale tra la condotta antidoverosa e l'evento dannoso", sostengono che "nella vicenda de qua difettano" tutti gli elencati "presupposti, ..., e pertanto la Corte dei conti non può essere investita del relativo vaglio giurisdizionale".
Il AN ed il AR, innanzi tutto, dopo aver posto in risalto che "nell'arco di tempo 1986/1993 si sono visti attribuire la massima valutazione dai loro superiori" e che tale "elemento (è) obiettivamente confliggente con il gravissimo addebito loro mosso", prospettano che la condotta da loro tenuta nella gestione della mensa in discorso, segnatamente con riguardo all'organizzazione, asserita episodica e basata su criteri privatistici, di manifestazioni conviviali intese "a soddisfazione delle (legittime) esigenze di promozione ricreativa e di aggregazione sociale" che avveniva in parallelo con "la funzione istituzionale obbligatoria della struttura, sarebbe stata assolutamente corretta e rispettosa della normativa in materia, insuscettibile, quindi, di dar luogo a qualsiasi violazione di ordine regolamentare e contabile"; negano, poi, la riscontrabilità dei fatti di appropriazione di merci loro contestati;
sostengono, ancora, che le appropriazioni di somme in argomento avrebbero riguardato introiti correlati alla cennata episodica e privata organizzazione di manifestazioni conviviali non istituzionali e, perciò, non avrebbero investito fondi di pertinenza della p.a., la quale, conseguentemente, a loro dire, non avrebbe "subito alcuna menomazione patrimoniale, consistita nella mancata realizzazione di entrate, ovvero coincidente con esborsi non dovuti". Il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti, sempre nel quadro del giudizio come in narrativa instaurato dinanzi a detto giudice, ha proposto un suo ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione (alla cui produzione deve essere ritenuto senz'altro legittimato: cfr., al riguardo, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 404 del 17.1.1991), con il quale sostiene doversi affermare nella fattispecie la giurisdizione del giudice contabile, tale giurisdizione sussistendo nei confronti dei gestori di mense militari in relazione al carattere pubblico della gestione, contraddistinta dall'utilizzo di mezzi e di personale della p.a., dall'assoggettamento e controlli pubblici, dalla natura lato sensu assistenziale della gestione medesima.
Ai fini della pronuncia sulla posta questione di giurisdizione, soccorrono i seguenti rilievi.
Le mense istituite presso i reparti e le basi militari sono strutture incontrovertibilmente assoggettate alla normazione in tema di amministrazione e contabilità degli organismi delle forze armate (d.p.r.
5.VI.1976 n.1076 e succ. mod. e integr.): la relativa gestione condotta in violazione della normazione considerata, pertanto, quando risulti causativa di danno erariale risarcibile dà senz'altro luogo ad una responsabilità contabile, l'accertamento ed il sanzionamento della quale competono alla Corte dei conti (C. dei conti, Sez. I, sent. n. 126 dell'11.VII.1994).
Ciò posto, è da dire che è certamente vero, come sostengono il AR ed il AN, che la giurisdizione della Corte dei conti può essere ravvisata solo con riferimento a fattispecie nelle quali risulti ipotizzabile un comportamento di un pubblico funzionario o dipendente posto in essere in violazione dei doveri d'ufficio con dolo o colpa e produttivo per la p.a. di un danno risarcibile: e, tuttavia, deve ritenersi che, quando risulti promossa un'azione di responsabilità amministrativa o contabile in relazione alla quale la contestazione dell'addebito assolva all'indicazione dei connotati considerati, sicché l'oggetto del relativo processo si riveli dagli stessi caratterizzato, la Corte dei conti resta legittimamente investita dei poteri cognitivi e sindacatori attribuitile dall'ordinamento e, nell'esercizio di tali poteri, è legittimata a verificare se nel caso specifico sottoposto al suo esame ricorrono, o non, in concreto tutte le condizioni di legge per addivenire ad una pronuncia di condanna per responsabilità amministrativo- patrimoniale, nella inammissibilità di qualsiasi valutazione preventiva in fatto al riguardo in sede di regolamento di giurisdizione ex art. 41 cod. proc. civ. (cfr., in terminis, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 3970 del 2.IV.1993, inappropriatamente richiamata a supporto dei da loro prospettati assunti dagli attuali ricorrenti privati).
Alla stregua delle illustrate enunciazioni, nel caso di cui trattasi, concernente addebito a pubblici dipendenti di comportamenti integranti gestione non ortodossa di organismo di carattere pubblicistico, condotta in violazione di norme disciplinanti l'amministrazione e la contabilità dell'organismo medesimo, e risoltisi nella sottrazione all'amministrazione di appartenenza di somme e di beni alla stessa pertinenti, con correlativo suo danno, la riscontrabilità della giurisdizione della Corte dei Conti non può essere seriamente messa in discussione.
3) - In conclusione, pertanto, pronunciando sui ricorsi riuniti, le cause in argomento devono essere dichiarate soggette alla giurisdizione della Corte dei conti.
4) - Non vi ha luogo a pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara la giurisdizione della Corte dei conti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 25 maggio 1999