Sentenza 17 aprile 2000
Massime • 1
La ricusazione nei procedimenti concernenti atti non costituenti notizia di reato è inammissibile poiché proposta da soggetto che non può essere qualificato come parte e che, conseguentemente, non è legittimato a proporre la relativa dichiarazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2000, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Consigliere
Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere
Dott. ALDO GRASSI Consigliere
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da IN NO, nato il [...] ad [...],
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Torino 21 luglio 1999 n. 632, con la quale è stata dichiarata inammissibile la dichiarazione di ricusazione da lui proposta nei confronti del g.i.p. presso il Tribunale di Ivrea, dr. Antonio TISEO nei procedimenti relativi ad atti non costituenti notizia di reato nn. 144, 147, 152 e 1159/99 R. Mod. 45.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Torino 21 luglio 1999 n. 632 - con la quale è stata dichiarata inammissibile la dichiarazione di ricusazione da lui proposta nei confronti del g.i.p. presso il Tribunale di Ivrea, dr. Antonio TISEO nei procedimenti relativi ad atti non costituenti notizia di reato nn.144, 147, 152 e 1159/99 R. Mod. 45 - IA NA ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. la procedura dell'archiviazione deve applicarsi anche quando risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato;
2. la dichiarazione di ricusazione è stata presentata al Dirigente dell'Ufficio G.I.P. il 3 luglio 1999, data in cui aveva avuto la notifica del nominativo del G.I.P. designato;
3. al ricorrente non risulta che i procedimenti siano stati archiviati dal G.I.P..
L'impugnazione è inammissibile per manifesta infondatezza. L'ordinanza impugnata ha ritenuto l'inammissibilit della ricusazione per un triplice ordine di motivi.
Il primo riguarda la proposizione, in procedimenti relativi ad atti non costituenti notizia di reato, da un soggetto che per questa ragione non può essere qualificato come parte e non è quindi legittimato a proporre dichiarazione di ricusazione. La decisione cosi motivata è pienamente legittima. L'istituto della ricusazione ha la funzione processuale di convogliare in sede giurisdizionale il rifiuto del giudizio del giudice naturale, precostituito per legge, formulato, in relazione a casi preventivamente e specificamente determinati dalla legge, dalla parte che teme di riceverne un pregiudizio (Cass., Sez. VI, 21 settembre 1998 n. 2613, ric. Mele). Esso, pertanto, presuppone acquisita la qualità di parte, che si fonda sull'assunzione della posizione processuale di imputato in seguito all'esercizio dell'azione penale da parte del P.M. con la formulazione del l'imputazione, prima della quale non si individua il giudice procedente che può essere fatto oggetto di ricusazione (Cass., Sez. I, 7 settembre 1994 n. 3356, ric. Tafuro). Non costituisce, quindi, secondo la lettera del primo comma dell'art. 405 c.p.p., esercizio dell'azione penale la richiesta di archiviazione nè l'emissione del relativo decreto, che chiude la fase delle indagini preliminari con la decisione d'inesistenza degli elementi di fatto per il passaggio alla fase propriamente processuale (Cass., Sez. I, 21 agosto 1997 n. 4551, Confl. comp. in proc. Feudi), rispetto ai quali, oltre tutto, la ricusazione sarebbe priva di qualsiasi interesse.
È inammissibile, pertanto, la ricusazione proposta in procedimento relativo ad atti non costituenti notizia di reato, fra l'altro dopo che è stato emesso decreto di archiviazione.
Il primo motivo dell'ordinanza impugnata è di per sè sufficiente a giustificare la decisione d'inammissibilità adottata dal Giudice d'appello.
Gli altri due motivi, concernenti l'intempestività della proposizione della ricusazione e la non riferibilità ai casi previsti dall'art. 36 c.p.p., sono altrettanto preclusivi, per cui l'impugnazione dev'essere dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e di L. 1 milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2000