Sentenza 16 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2002, n. 14707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14707 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 14707 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO i LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE - Presidente- R.G.N. 6689/00 Dott. Bruno D'ANGELO - Rel. Consigli r - 9092/00 Cron. 34233 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consiglier Dott. Francesco MAIORANO Consigliere- Rep. Consigliere- Ud.09/05/02Dott. Guglielmo SIMONESCHI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COTRAL CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI ROGAZIONISTI 16, presso lo studio dell'avvocato MARIA ADELAIDE VENCHI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GIORDANO GIOVANNI;
intimato e sul 2° ricorso n° 09092/00 proposto da: 2002 GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA 2048 GIORDANO -1- VLE GIULIO CESARE 61, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO DRISALDI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
COTRAL CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LAZIO (poi METROFERRO SPA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI ROGAZIONISTI 16, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA ADELAIDE VENCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
COTRAL E PER ESSO LILA LINEE LAZIALI SPA;
- intimato avverso la sentenza n. 5896/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 29/03/99 R.G.N. 75812/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato DI LU per delega VENCHI;
udito l'Avvocato DRISALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Roma, RD NI, dipendente RA con qualifica di impiegato, deduceva che in base ad un accordo aziendale del 9 giugno 1972, l'azienda si era impegnata a fornire annualmente una giacca ai dipendenti maschili con onere di spesa dell'ottanta per cento a carico dell'azienda e del 20 per cento a carico del personale. Senonchè dal 1983 tale assegnazione non aveva avuto più luogo. Successivamente, con verbale del 1 giugno 1990, la RA e le associazioni sindacali, preso atto della mancata assegnazione di cui si è detto, avevano convenuto che agli aventi diritto sarebbero state distribuite 5 giacche con costo a totale carico dell'azienda. Poiché anche questo secondo accordo non era stato rispettato, il RD chiedeva il risarcimento del danno subito per la mancata fornitura, indicato nella somma di L.
3.200.000 o, in subordine, di L.
2.500.000. Su opposizione della RA. che eccepiva anche la prescizione quinquennale del credito, il pretore, con sentenza del 16 dicembre 1993, accoglieva parzialmente la domanda, condannando la RA al pagamento della somma di L. 1.200.000, oltre accessori. Su appello della RA, il tribunale di Roma, con sentenza 29 ottobre 1997, riformava parzialmente la sentenza, accogliendo l'eccezione di prescrizione e riducendo in proporzione la somma liquidata dal primo ти giudice. Rilevava innanzitutto il tribunale che, contrariamente all'avviso della RA, il RD poteva invocare l'accordo di cui si è detto perchè ancora in servizio, sicchè poteva beneficiarne fino alla data del pensionamento. Riteneva inoltre che la RA fosse inadempiente all'obbligo della prestazione di natura retributiva di fornitura del vestiario, per cui il RD aveva diritto al risarcimento del danno subito, nei limiti della prescrizione. Avverso la sentenza la RA ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ¡llushak da memoria Resiste RD NI con controricorso contenente ricorso incidentale con un motivo, cui resiste la OT can contioricon 20. a Я Motivi della decisione I due ricorsi vanno riuniti concernendo la medesima sentenza. Con il primo motivo di annullamento il Consorzio ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. con riguardo al verbale di intesa 1 giugno 1990 e all'accordo aziendale 1 marzo 1990, oltre che violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e vizi di motivazione della sentenza. Il motivo, essendo ai limiti dell'inammissibilità va rigettato. I E valga il vero. Dalla lettura del motivo si evince che, pur essendo esso diffuso in più pagine, tuttavia non indica quale dei canoni di ermeneutica contrattuale indicati dal codice sarebbe stato violato e perché. Infatti da tale lettura si evince che il Consorzio ricorrente si limita ad esaminare il testo degli accordi ed a darne una lettura a sè favorevole, diversa da quella effettuatane dal tribunale, per cui la censura manca di puntualità e di specificità. M In particolare a pag. 19 del ricorso si procede all'esame del verbale 1 giugno 1990,a ui si riconosce un valore transattivo, osservazione questa che non incide certo sulla decisione del tribunale perché non è con essa contrastante, ma anzi è con essa in piena euritmia, per cui non si comprende la ragione della censura. 2 Me pricha nat caquito il mativa, ni ottaedo not riportara la vinando dalla ivia alilit niti seguito il motivo si autaiuia fiti riportant it viltliut utlia fornitura ai vari dipendenti, per cui va ancora osservato che il motivo non dimostra alcuna contraddittorietà o illogicità della motivazione e, quanto alla violazione dell'art. 2697 c.c., essa è in questa sede solo enunciata, essendo poi ripresa nel secondo motivo. La prima censura va pertanto disattesa. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c., oltre che insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. In realtà, di nuovo, quest'ultima censura è solo enunciata e per nulla dimostrata. Quanto all'altro profilo del motivo, in sostanza il ricorrente deduce che controparte avrebbe allegato un danno senza dimostrarlo, anzi senza dimostrare il comportamento inadempiente dell'azienda. Anche sotto questo riguardo il motivo contiene solo affermazioni apodittiche, in quanto il tribunale ha analizzato gli accordi di cui si è detto ed ha esaurientemente esposte le ragioni della propria decisione, partendo dall'ovvio presupposto che il mancato rispetto degli accordi implica un'inadempienza, e trovando la ragione della condanna al risarcimento nel fatto che era venuta meno una prestazione di natura retributiva. A tale motivazione del tribunale il ricorso oppone solo argomentazioni del tutto generiche, per cui anche la censura in esame non merita accoglimento. Con il ricorso incidentale il RD denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c. e vizi della motivazione, sostenendo in sostanza che il tribunale non poteva prendere in considerazione l'eccezione di prescrizione proposta ex adverso in quanto rinunciata, 3 perché la RA nelle note finali depositate davanti al pretore non aveva fatto cenno ad essa, che pertanto doveva intendersi abbandonata. Il ricorso è infondato. Invero, posto che l'interpretazione degli atti processuali è riservata al giudice di merito e non è censurabile in questa sede ove non sia illogica o contraddittoria, va detto che il tribunale ha rilevato che l'eccezione di prescrizione era stata ritualmente formulata in primo grado e riproposta in appello, per cui la sentenza del tribunale non è censurabile. Pertanto anche il ricorso incidentale va rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce il ricorso e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 9 maggio 2002 II Presidente"Youth ly Il Cons. est. Ital Ма IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 160T 2007 889 'N 84-8-11 39DAT VITEC OI LEV.THE JONES IV OLLINIA O TelleCLEANCHIMEREM VSSVL VSIDS INDO YⱭ A 'OULSTISTA 17 'omos 17 VISOTT VÀ SIN 4