Sentenza 7 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/01/2004, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMEO ROMEI 19, presso lo studio dell'avvocato BRUNO RIITANO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO IC;
- intimato -
avverso la sentenza n. 23/01 del Giudice di pace di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, depositata il 25/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 26/06/03 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il geometra AR NZ, deducendo di avere prestato la propria opera professionale a favore di IC CO per un collaudo in corso d'opera riguardante un fabbricato rurale, chiese ed ottenne nei suoi confronti dal Giudice di pace di S. Angelo dei Lombardi decreto ingiuntivo n. 25/99 di pagamento di lire 386.737, a titolo di compenso per le svolte prestazioni.
L'ingiunto propose opposizione eccependo - tra l'altro - l'estinzione del credito per prescrizione, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla data di ultimazione dell'incarico professionale (agosto 1986) alla data del deposito del ricorso monitorio (marzo 1999). L'opposto, costituitosi, chiese il rigetto dell'opposizione, insistendo nella domanda.
Con sentenza pubblicata il 25/5/2001, il Giudice di pace, ritenuto il credito prescritto, revocò il decreto ingiuntivo compensando le spese processuali.
Contro la sentenza il NZ ha proposto ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. fondato su un unico motivo illustrato da una memoria. Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimato.
Ai sensi dell'art. 375 c.p.c. il Pubblico Ministero ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, essendo stato proposto avverso sentenza pronunciata secondo equità ex art.113 secondo comma c.p.c. e non rientrando i motivi di gravame tra quelli per i quali,
secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. nn. 716/99), è consentito il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. Il ricorrente ha replicato depositando una memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso si censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 320 e 112 c.p.c., nonché degli artt. 2946, 2943, 2944 c.c. in relazione agli artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per avere il Giudice di pace ritenuto estinto per prescrizione il diritto del ricorrente al compenso professionale senza considerare che il decorso del termine decennale era stato interrotto dalla fattura n. 8/93, consegnata a mani del figlio del convenuto, oltre che dal riconoscimento del debito da parte del CO, circostanza, questa, che il ricorrente aveva chiesto di provare con testimoni, ma la richiesta era stata disattesa dal giudicante senza alcuna motivazione. Si lamenta, inoltre, il mancato esperimento da parte del giudicante dell'interrogatorio libero delle parti e del tentativo di conciliazione.
Nessuno dei profili di censura merita accoglimento. L'impugnata sentenza è stata pronunziata secondo equità ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c. (cause di valore inferiore a due milioni di lire).
Per tali sentenze le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronunzia 9493/98, hanno fissato i limiti entro i quali esse sono impugnabili ai sensi dell'art. 111 Cost., individuandoli nella inosservanza delle norme costituzionali, delle norme comunitarie e delle norme processuali (ipotesi, quest'ultima, alla quale è riconducile anche il vizio della motivazione allorché questa manchi del tutto ovvero sia perplessa o manifestamente illogica). Non sono invece ricorribili per violazione di norme di diritto sostanziale in quanto il Giudice di pace, quando pronunzia secondo equità ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c, non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, ma deve giudicare facendo immediata applicazione di un'equità cosiddetta formativa o sostitutiva, e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico (v. Cass. Sez. Un. n. 9493/98 nonché n. 716/99). Alla stregua del suindicato principio, il motivo di ricorso, nella parte in cui si deduce l'inosservanza di norme di diritto sostanziale, è inammissibile.
Parimenti inammissibile è il motivo laddove si denuncia la violazione di norme processuali, atteso che l'inosservanza del disposto dell'art. 320 c.p.c. - peraltro non eccepita in limine - non è sanzionata di nullità e, quanto alla mancata ammissione della prova testimoniale, il ricorrente non ha indicato, ai fini dell'autosufficienza del gravame, l'esatto contenuto del mezzo istruttorio, rendendo, di conseguenza, impossibile il necessario controllo del Collegio sulla decisività dello stesso ex plurimis Cass. n. 5582/03). Anche nel resto il motivo è inammissibile.
Non sussiste, infatti, la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c, in quanto, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la regola di equità posta a base della decisione è chiaramente indicata, ed è convincente e logica proprio sul punto decisivo della prescrizione, ritenuta dal Giudice di pace operante perché gli atti indicati dal NZ come interruttivi della prescrizione, tali non erano, perché non costituivano vere e proprie richieste di pagamento. Il ricorso va, quindi, rigettato.
Non si fa luogo a pronunzia sulle spese, non essendo l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004