Sentenza 30 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2004, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
SOTECO SPA, in persona del legale rappresentante GI Di ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 190, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FAVINO, che lo difende unitamente all'avvocato LIVIO GRAPULIN, giusto mandato a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 378/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 21/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/03 dal Consigliere Dott. MARIGLIANO Eugenia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine del rigetto del ricorso;
FATTO
La SO.TE.CO. s.p.a. adiva il tribunale di Trieste per ottenere dal Ministero delle finanze il rimborso delle somme pagate pari a L. 61.000.000 a titolo di tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese per gli anni 1986/1991, con gli interessi previsti dalla l. n. 29/1961. Il Tribunale, con sentenza del 6.3.1998, accoglieva la domanda perché l'imposizione di tale tassa veniva ritenuta in contrasto con la direttiva CEE n. 335/1969. L'Amministrazione proponeva tempestivo appello, chiedendo che, in parziale riforma della decisione impugnata, venisse dichiarata la decadenza dal diritto al rimborso ex art. 13 DPR n. 641/1972, per le istanze presentate oltre il termine di tre anni. La Corte di appello accoglieva parzialmente il gravame, pronunciando la decadenza triennale in relazione agli importi versati per gli anni 1986 e 1987.
Avverso detta pronuncia propone ricorso per Cassazione l'Amministrazione delle finanze dello Stato, in persona del Ministro in carica, con un unico articolato motivo;
resiste con controricorso la SO.TE.CO. s.p.a. che ha anche presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. DIRITTO
Con il proprio ricorso l'Amministrazione finanziaria chiede che venga riconosciuta l'operatività della nuova disciplina del rimborso della tassa di concessione governativa, dettata dall'art. 11, legge 23 dicembre 1998, n. 448, per cui dall'importo complessivamente già
versato dalla società ed eventualmente riconosciuto a titolo di rimborso dalla sentenza impugnata, siano detratte annualmente le somme dovute (in base a quanto stabilito dalla nuova disposizione) per l'iscrizione iniziale nel registro delle imprese e negli anni successivi per l'iscrizione degli atti sociali diversi dall'atto costitutivo. Su tale somma da rimborsare si devono computare, in base allo ius superveniens citato, interessi di mora a decorrere dalla data della domanda di rimborso, pari al 2,50% con l'esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi anatocistici. Resiste la SO.TE.CO. s.p.a. con controricorso, deducendo il passaggio in giudicato della questione relativa all'applicabilità dello ius superveniens (art. 11 l. n. 448/1998) per non essere stata dedotta specificatamente detta argomentazione nei motivi di appello nè per quanto concerne le somme da rimborsare (comma primo), ne' per gli interessi applicabili (terzo comma).
In via preliminare questa Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di giudicato avanzata da parte resistente. Invero dalla lettura della sentenza di appello si evince che oggetto d'impugnativa da parte dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, proposta nell'aprile del 1998, è stata solo la questione relativa all'applicabilità del termine triennale di decadenza previsto dall'art. 13 DPR n. 641/1972, mentre solo nelle conclusioni era stata avanzata una generica richiesta di "applicarsi lo jus superveniens ex art. 11 l. 23.12.1998, n. 448" e la sentenza si era pronunziata su tale punto rilevando "che tale norma risulta inapplicabile alle questioni non investite da specifiche doglianze e sulle quali si è quindi formato il giudicato". Tale ratio decidendi non è stata in alcun modo fatta oggetto d'impugnativa in sede di ricorso per Cassazione e, pertanto, sul punto si è formato il giudicato, con la conseguente preclusione per l'applicabilità dell'art. 11 l. cit. e, quindi, di ogni contestazione relativa all'ammontare delle somme che l'Amministrazione deve rimborsare per le annualità non colpite dalla decadenza ed al tasso d'interesse da applicare alle stesse. Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la pronuncia d'inammissibilità preclude l'esame del motivo prospettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Amministrazione delle finanze dello Stato al pagamento in favore della SO.TE.CO. s.p.a. delle spese di questa fase del giudizio che si liquidano in Euro 1100,00 di cui Euro 100,00 per spese. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004