Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2001, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' NONE DELROPOLO TA3.30/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT U RE A DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 3061/98 Cron. 2740 Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 11/12/00 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Dott. Camillo FILADORO - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZION ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta SEN TENZA dal Sig. 3000 sul ricorso proposto da: per diritti L. 31 GEN. 2001 HI AB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERS GOZZOLI 82, presso lo studio dell'avvocato FALCHI GIAN 3000 CANCELLERIA LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato SIOTTO PINTOR GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente CG408457
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA N.17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati STARNONI " 2000 GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in calce alla 5286 -1- copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avversO la sentenza n. 41/97 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 03/02/97 R.G.N. 1944/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 2 dicembre 1994 BI HI chiese che il Pretore di Cagliari in funzione di giudice del Lavoro gli riconoscesse il diritto all'assegno per invalidità, e condannasse l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) al pagamento delle relative somme. Dopo aver acquisito parere medico di ufficio, il Pretore accolse la domanda. Con sentenza del 3 febbraio 1997 il Tribunale respinse la domanda, affermando che in base al nuovo parere tecnico di ufficio acquisito in secondo grado (e che, adeguatamente motivato e documentato, era da preferire al parere espresso dall'ausiliare del Pretore), era stato accertato che le infermità (sindrome lombalgica in esiti di emilamectomia LA per ernia discale di L4-L5, iperuricemia in trattamento, ipertensione arteriosa in trattamento) non erano causa di una determinante riduzione della capacità di lavoro dell'assicurato, il quale era in grado di continuare a svolgere la sua attività di bracciante agricolo, senza danno od usura;
in particolare, la più significativa infermità (esiti di intervento per ernia discale), pur nella necessità di fisioterapia e di busto ortopedico e di controlli, determinava solo una lieve riduzione della motilità attiva e passiva della colonna lombare, e non aveva causato alterazioni del tono - trofismo muscolare né significativi deficit articolari;
ed a livello cardio - circolatorio non sussistevano alterazioni organiche. Per la cassazione di questa sentenza ricorre BI HI, percorrendo le linee di due motivi. L'I.N.P.S. ha depositato procura. 3 Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia immotivatamente disposto una nuova consulenza tecnica di ufficio, pur in presenza della relazione del consulente tecnico nominato dal Ludo Pretore, abbia poi aderito immotivatamente al parere del secondo consulente, in quanto “specialista in ortopedia e traumatologia e cardiologia”, e non abbia tenuto conto delle pregresse indagini strumentali e delle ininterrotte cure praticate. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il ricorrente lamenta che il Tribunale, considerando atomisticamente le infermità, non abbia dato una valutazione globale dello stato invalidante, con specifico riferimento allo svolgimento di un'attività confacente, e senza rischio di usura o danno, né abbia dato ingresso alla prova testimoniale che egli intendeva dare per consentire questa valutazione. I motivi, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono palesemente infondati. Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive od integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti (Cass. 20 dicembre 1994 n. 10972); e l'esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (Cass. 14 agosto 1985 n. 8611). 4 In ordine ad ogni altro aspetto dei motivi, è da premettere che la sentenza è tale in quanto gli elementi della causa consentano di giungere ad un'unica decisione, che, non avendo alternative a se stessa, emerga come il prodotto della necessità. La motivazione, come descrizione di questa necessità, è non solo affermazione (indicazione degli elementi del percorso logico che conduce Pleses alla decisione), bensì negazione: esclusione della rilevanza di ogni elemento di segno contrario, di natura documentale (come un nuovo o diverso attestato) materiale (come le patologie posteriori al parere tecnico d'ufficio) logica (come la critica al parere tecnico di ufficio) o processuale (come i mezzi istruttori richiesti), potenzialmente idoneo a condurre ad una decisione diversa da quella adottata (decisivo). La predetta negazione esige che il giudice fornisca adeguata critica di questi contrari elementi (Cass. 2 aprile 1999 n. 3183); ed invero, la sua funzione fondamentale è, per l'art. 112 cod. proc. civ., dare adeguata risposta ad ogni domanda delle parti ed ad ogni argomentazione e documentazione che la sorreggono, anche ove ne sia palese la non decisività o l'infondatezza. Da ciò discende che, ove fra due successive contrastanti indagini tecniche d'ufficio il giudice aderisca al secondo parere, la motivazione della sentenza è sufficiente, ove, attraverso il secondo parere, fornisca gli elementi che consentano, sul piano positivo, di delineare il percorso logico seguito, e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza degli elementi di segno contrario, esposti dalla prima relazione o aliunde deducibili” (Cass. 18 giugno 1998 n. 6106). 5 Da ciò discende anche che la censura del difetto di motivazione esige l'indicazione specifica (e non solo per relationem) degli elementi di causa dei quali si lamenti omessa od insufficiente valutazione, e della loro rilevanza ai fini di una diversa decisione (per consentire al giudice di legittimità, attraverso lo stesso ricorso e senza rendere necessaria la lettura degli atti del processo, di accertare la carenza e valutarne la decisività: Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611). Luseo Ciò, nel caso in esame. Dando conto di avere espressamente considerato il parere tecnico fornito dal consulente tecnico nominato in primo grado, il Tribunale, attraverso il parere tecnico di ufficio (che, espressamente richiamato, è parte integrante della sentenza), motiva adeguatamente il ridimensionamento della diagnosi. In particolare, a livello osteo articolare, avendo accertato che non sussistono "limitazioni funzionali di rilievo”, che la motilità attiva e passiva della colonna lombare è solo lievemente ridotta, e che sussistono "deficit neurologici obiettivi di lievissima entità", il secondo consulente ha motivatamente escluso “l'insufficienza funzionale” ritenuta dal primo consulente;
ed avendo accertato l'assenza di lesioni organiche cardiovascolari, ha motivatamente escluso una cardiopatia;
avendo accertato l'assenza di complicazioni osteoarticolari, ha escluso l'artropatia gottosa (accertata dal primo consulente); ed attraverso esame strumentale “ha escluso la lieve listesi di LA su L5, diagnosticata dal precedente consulente". Ai fini della giustificazione dell'adesione (da parte del giudice) al parere del consulente tecnico di ufficio, è determinante la valutazione che questi fornisce dei dati clinici e strumentali accertati. La specializzazione, 6 quale formale documentazione del grado di conoscenza di un consulente, è solo un elemento che conferisce maggior peso a questa valutazione. L'apprezzamento di questo rilievo (spesso conferita in presenza di elementi non rigorosamente definiti o contraddittori), essendo questione di fatto, rientra nello spazio del giudizio di merito. Nel caso in esame, la Judo specializzazione del consulente è solo un elemento marginale nella logica (congiuntamente alle “accurate indagini”, all'attento studio della documentazione” ed all'adeguata motivazione) che conduce il giudicante a condividerne il parere;
in questa logica assumo rilievo determinante i dati accertati e la valutazione fornita. E' indubbio che “ai fini del giudizio sullo stato di validità fisica del soggetto, rilevante per gli effetti di cui alla legge 12 giugno 1984 n. 222, le patologie devono essere concretamente valutate dal giudice del merito nella loro incidenza complessiva, eventualmente sinergica, onde poter apprezzare nella sua effettività, la possibilità di una residua attività lavorativa” (e plurimis, Cass. 29 aprile 1998 n. 4396). Ed invero, le singole infermità sono solo l'umano frazionamento necessario alla comprensione di un'unitarietà (la situazione psico - fisica, quale presupposto della capacità lavorativa), nel cui ambito i singoli fenomeni hanno indubbie anche occulte interferenze. La scomposizione dei singoli aspetti patologici è tuttavia la premessa necessaria per la loro unitaria comprensione;
ciò è maggiormente necessario al fine di evidenziare lo scarso significato funzionale di ogni singola infermità (quale aspetto della predetta unitarietà). Nel caso in esame, tuttavia, il Tribunale, attraverso il parere del consulente tecnico di ufficio, ha dato delle infermità una valutazione 7 unitaria, anche con queste interferenze (in particolare, per il rapporto fra iperuricemia e sindrome algica lombare). In ordine alla reiezione della richiesta di prova testimoniale, da un canto, non essendo indicato in modo autosufficiente il contenuto del mezzo uas istruttorio, la censura resta inammissibile;
d'altro canto (ciò, per mera esigenza di completezza), il Tribunale dà conto di avere espressamente L considerato anche le cure necessarie alle infermità diagnosticate (“controlli specialistici, cicli di fisioterapia ed uso saltuario di busto ortopedico”), e la capacità lavorativa in relazione all'attività da espletare (anche come bracciante agricola) “senza danno od usura”. E' comunque da osservare che in materia di prestazioni previdenziali per invalidità (determinata da uno stato patologico), il difetto di motivazione della sentenza è la palese devianza dalle correnti nozioni della scienza medica o l'omissione degli accertamenti strumentali necessari, secondo le predette nozioni, alla formulazione di una corretta diagnosi;
al di fuori di tale ambito, la censura costituisce mero dissenso, non attinente a vizi del processo logico formale, e si traduce nell'irrilevante critica del convincimento del giudice (Cass. 21 gennaio 1998 n. 530). Nel caso in esame, il ricorrente non indica alcun elemento che, sul piano formale, conferisca autosufficienza alla censura, e, sul piano sostanziale, specifichi la sostenuta infondatezza della seconda consulenza come una razionale necessità e non come un mero dissenso di valutazione. Il ricorso deve essere respinto. In applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità. 8
PQM
La Corte rigetta il ricorso, e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, 1'11 dicembre 2000. Tieto Cusco Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE притв Still IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 80 GEN. 2001 gi, IL ALABORATORE DI CANCELLERIA I D A , S 0 O S 1 L 3 A L . 3 T O T , 5 R B A I . S 'A E D N L P L S A E 3 I T 7 D S N - I O G 8 S P - O 1 N M E 1 A I S D A I E E D , A G E O G O T R E T T N T L S E I I S R G I E A E L D R L O E D 9