Sentenza 24 novembre 2017
Massime • 1
L'occupazione dello spazio demaniale marittimo è "arbitraria" ed integra il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. se non legittimata da un valido ed efficace titolo concessorio, rilasciato in precedenza e non surrogabile da altri atti, ovvero allorquando sia scaduto o inefficace il provvedimento abilitativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2017, n. 4763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4763 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2017 |
Testo completo
massimario 04763-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE сл TERZA SEZIONE PENALE А Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/11/2017 -- Presidente - Sent. n. sez. ALDO FIALE 1506/2017 LUCA RAMACCI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE GASTONE ANDREAZZA N.37249/2017 STEFANO CORBETTA EMANUELA GAI Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI nei confronti di: TO GI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 24/07/2017 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;
lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO che ha chiesto l'annullamento con rinvio Udito il difensore DEPOSITA CELLERW L IL CAND Luana RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli con cui è stato in parte annullato il decreto di sequestro preventivo dello stabilimento balneare "La Brezza" per il reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. Lamenta che, contrariamente all'assunto del Tribunale, la struttura non è stata assentita sotto il profilo demaniale marittimo in ragione della assoluta inefficacia della autorizzazione n.8 del 15/06/2017 emessa dal Comune di Casamicciola;
in particolare, rileva che nessuno degli adempimenti comunque richiesti da tale autorizzazione comunale (che è stata rilasciata ogni anno a far data dal 2007) è stato realizzato (segnatamente, limitazione nell'installazione di accessori, smontaggio delle strutture alla scadenza balneare del 30 novembre di ogni anno, acquisizione preventiva delle dovute autorizzazioni, nulla osta o titoli abilitativi delle amministrazioni competenti), con conseguente decadenza dal servizio in forza di quanto espressamente previsto dall'art. 15 della stessa. Né la struttura è stata assentita sotto il profilo urbanistico-paesaggistico attesa l'insufficienza delle Scia del 22/05 in sanatoria e del 16/06/2017 (questa, tra l'altro, attestante opere ancora da realizzarsi in contrasto con la realtà) attese le caratteristiche di stabilità e permanenza della struttura (ancorata stabilmente al suolo sin dal 2007) che avrebbero richiesto invece il permesso a costruire. Né, ancora, è stata rilasciata alcuna autorizzazione paesaggistica della Sovrintendenza. In definitiva, benché non contestati reati edilizi e paesaggistici giacché prescritti, la mancanza dei relativi titoli abilitativi priva però di ogni efficacia giuridicamente rilevante le autorizzazioni demaniali emesse dal Comune di Casamicciola.
2. Il ricorso è fondato. Il provvedimento impugnato, pur riconoscendo che la autorizzazione demaniale del 15/06/2017, alla pari delle precedenti, conteneva clausola di decadenza della stessa per il caso di mancato rilascio di titoli edilizi e di mancata ottemperanza all'ordine di rimozione delle strutture (circostanze, queste, entrambe verificatesi), è pervenuto a disporre l'annullamento del decreto di sequestro (tranne che per una superficie di circa 15 metri quadri giacché ritenuta esterna all'area oggetto di autorizzazione) sul presupposto che, a fronte di una mera "inefficacia", non sarebbe consentito operare alcuna disapplicazione di detta autorizzazione, giacché la decadenza avrebbe dovuto essere fatta valere dall'Amministrazione contraente, Amministrazione che ha invece revocato l'ordine di demolizione precedentemente emesso. Ciò posto, va tuttavia considerato che il reato ex art. 1161 cod. nav. contestato è integrato per il semplice fatto di un'occupazione del demanio (nella specie di quello marittimo) posta in essere "arbitrariamente", ovvero in assenza di autorizzazione valida ed efficace nonché non surrogabile da altri atti (Sez. 3, n. 40029 del 23/09/2008, dep. 28/10/2008, Sarrecchia, Rv. 241294; si vdano anche, indirettamente, Sez. 3, n. 29763 del 26/03/2014, dep. 08/07/2014, Di Francia, Rv. 260108; Sez. 3, n. 32966 del 02/05/2013, dep. 30/07/2013, Vita, Rv. 256411); tanto che si è pacificamente affermato integrare il reato anche la condotta di chi prosegua nell'occupazione del demanio marittimo pur dopo la scadenza del provvedimento abilitativo, per tale motivo non più efficace (Sez. 3, n. 2545 del 24/01/1997, dep. 17/03/1997, Teodori, Rv. 207369), solo discutendosi della rilevanza, ai fini della eventuale esclusione dell'elemento soggettivo del reato, della tempestiva richiesta di rinnovo (tra le altre, Sez. 3, n. 29915 del 13/07/2011, dep. 26/07/2011, P.M. in proc. Amati, Rv. 250666; Sez. 3, n. 34622 del 22/06/2011, dep. 23/09/2011, P.M. in proc. Barbieri, Rv. 250976; Sez. 3, n. 16495 del 25/03/2010, dep. 28/04/2010, Massacesi, Rv. 246773). Ne consegue che, lungi dal doversi fare ricorso a "disapplicazioni" del provvedimento comunale in oggetto (disapplicazioni che, secondo quanto affermato dal provvedimento impugnato, non sarebbero nella specie consentite), è sufficiente constatare che, non più efficace il provvedimento autorizzativo in conseguenza della operatività della previsione di decadenza dello stesso come effetto della mancata realizzazione degli adempimenti previsti e di cui sopra, sarebbe a ben vedere integrato lo stesso elemento costitutivo del reato, ovvero, appunto, la arbitraria occupazione. Né si vede come tale conclusione possa essere contrastata dall'avere l'amministrazione comunale proceduto a revocare, peraltro sul diverso piano urbanistico-edilizio, l'ordine di demolizione in precedenza adottato.
3. In definitiva, l'ordinanza impugnata, in quanto fondata su un presupposto (quello della non consentita disapplicazione del provvedimento amministrativo) non pertinente rispetto alla struttura del reato da considerare ai fini della necessaria valutazione in sede cautelare del fumus, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli che procederà a nuovo esame tenendo conto dei principi qui ribaditi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla statuizione di dissequestro con rinvio al Tribunale per il riesame di Napoli. Così deciso nella camera di consiglio del 24 novembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Gastone AndreazzaAndreazza Aldo Fiale Мар велодой