Sentenza 14 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2003, n. 3820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3820 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE 0 38 2 0/03 Composta dagli Ill.mi Si Dott. Angelo N. 4636/01 Cron. 8753 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Rep. 1086 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Kel. Consigliere Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud.29/10/02 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA 1 sul ricorso proposto da: DI MI AS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BRUNACCI 1, presso l'avvocato LIBERO GUARNIERA, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO MASSIMO GUAITOLI, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
BANCA DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore e nella qualità di mandataria della TREVI FINANCE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FONTANE 10, presso l'avvocato LUCIO GHLA, che 2002 QUATTRO la rappresenta e difende, giusta procura a margine del 1954 7 -1- controricorso;
- controricorrente
contro
BALESTRA GIULIANA, CESCO DATA SRL, FALLIMENTO AS MI;
- intimati avversO la sentenza n. 3985/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 11/12/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il resistente, 1'Avvocato GHIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto Q2 citazione notificato in dazo 19.1.1994 MI LO proponeva opposizione EverSo la sertenza del 16.12.1993 del Tribunale di Roma che ne aveva dichiarato il fallimento, eccependonc la nullità per essere stata disposta previamente La SIZ comparizione e sostenendo comunque che non ricorreva i requisito soggettivo in quanto non poteva essere considerato imprenditore commerciale. Si costituiva, quale creditrice Istante, la h Banca di Roma s.p.a. che chiedeva il rigetto della opposizione. Successivamente intervenivano "ad adiuvandum", tramite medesimo difensore del EL, IA IA RA, acquirente d un immobile già di proprietà de] fallito f suscettibile di cevocatoria, ẹ sia la Gesco Data 5.1.1., anch'essa proprietaria di due immobili alionati dal Micle ed ogcctio di revocatoria tal imentare, Nel corso del giudizio il EL, in un primo tempo, revocava 1 mandato al proprio difensore e, successivamente all'udienza collegiale, rinunciava agli atti del giudizio. Con Ben Lenza del 18.2.1998 il Tribunale 3 не rovocava la dichiarazione falliment.o per mancanza del requisito soggellivo in capo al Micle. Proponeva impugnazione la Hanca di Roma, chiedendo la conferma della sentenza di fallimento a seguito dell'intervenuta rinuncia al giudizio da parte del Viole e comunque, in subordine, por a presenza dei requisiti di legge. Si costituiva i. EL che chiedeva i rigetto del gravamo e proponeva anche appello incidentale neila parte in cui il Tribunale non avova accolto La richiesta di nullità della sentenza dichiarative di fa limerlo per mancata convocazione del fallito. Si costituivano anche le parti intervenuto che aderivano alle comande ed alle eccozioni dei EL. All'esito del giudizio la Corte d'Appello di Roma con sentenze del 22.11-11.12.2000, in accoglimento dell'appello principale, dichiarava l'estinzione del giudizio di opposizione et seasi dell'art. 306 C.P.C. ė conseguentemente ia definitività della senter za dichiarativa di fallimento, mentre rigettava l'appello incidentale e e deduzioni adesive degli intervenuti. R ile vava cho la rinuncia agli atli dej giudizio espressa dal EL compor_ava l'estinzione del giudizio di opposizione, senza necessità di 4 H accettazione da parte della Валса, che nessur interesse contrario avrebbe potuto avere, ovvero da parte degli intervenuti, trattandosi di interventi adesivi dipendenti, con la conseguente defini-ività del a sentenza di fallimento ai sensi dell'art. 310 C.P.C.. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione SO EL, deducendo que motivi di Cen a. Resiste CON controricorso, i ustrato anche con memoria, la Banca di Roma 5.0. .. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motive di r_corso UN EL denuncia violazione e Talsa app icazione dell'art. 51 C.P.C.. Lamenta the 11 Tribunalc in sede di opposizione abbia omesso di pronunciarsi in orcine alla richiesta di astensione formulala ai sensi Qe i'art. 51 n.4 C.P.C. nei confront:5 doi G.I. Dott. Maurizio Maseli che ha facto parte del co-legio giudicante sull'opposizione norostarte avesso conosciuto e deliberato la controversia in sede di dichiarazione di fallimento, I. consura è inammissibile sotto vari profili, їп primo Lungo va Lilevato che i'cmessa pronuncia in ordine alla richiesta di astensione н 5 jamentata dai ricorrente è diretta non già avverso la sentenza della Corte d'Appello one or avrebbe in ipotesi esaminato ia dedotta uilità nonostante foase slala Oggetto di lino specifico motivo ران impugnazione o comunque di una deduzione in quel grado Jā direttamente nej confronti deila decisione de] Tribunale, de la quale peraltro nessun interesse egli avrebbe potuto avere 2 chiedere la riforme, essendo stata a lui favorevole Con != revoca della dichiarazione di fallimento, come richiesto con l'atto di opposizione. Non essendo stata proposta alcuna impugnazione al riguardo avanti alla Corte d'Appello, rimane preclusa quindi coni ulteriore deduzione in questa sode ove non possono essere fatte valore questioni Ca intendersi ormai definitivamente rinunciate ai sensi dell'art. 346 C.B.C.. Tutto ciò anche BO voler considerare che non si tratto di un'istanza di ricusazione ma di un semplice invito ad astenersi rivolto UTO de_ componentj del collegio in relazione all'arl.. ارنا 1.4 C.E.C., vale a dire di una situazione che, T mancanza ci ה1 obbligo da parte del giudice di astenersi, non avre be comportato in ogni caso 1.a nu_lità de i la sentenza, possibile eventualmente هدا solo in presenza di un'espressa istanza di ricusazione. Con 1 secondo motivo il ricorrente denuncia nuovamento violazione o falsa applicazione di legge nonché insuf iciente e contraddittoria molivazione. Sostiene che erroneamento la Corte d'Appello ha ritenuto che egli avesse rinunciato gli att del giudizio, dovendosi piuttosto ritenere che Ion avesse compreso significato della propria dichiarazione con cui in effetti aveva intesc sclo rinunciare proprio difensore costituitosi in giudizio per gli intervenuti. Sostiene altresì che in ogni caso tra lavasi di ricuncia all'azione non già agli a del giudizio e che era mancato l'accettazione da parte della Banca. La consura è infondate. Come evidenziato dalia Corle d'Appello, risulta dagli atli, la cui lettura è consentita in presenza del dedotto vizio di ordine processuaie, che all'udienza collegiale avanti al Tribunale del 4.2.1998 il EL aveva espressamente rinunciato agii alli del giudizio ("E' presente il sig. EL SO il quale rinuncia agli atti del giudizio". Firmato LO SO). Fropric perché !rattasi di questione 7 ا صدا processuale e non di merito à consentito altresi in queara scde valutare I'interpretazione cata dalia Corte d'Appello in ordine F tale dichiarazione ن convenire con le conclusiori qui ossa à pervenuta e cioè che si è in presenza di un'effettiva rinuncia aqii alt- de giudizio integrante gli estre..i dell'art. 306 C.P.C.. la richiamata espressione prò essere N interpretala come revoca del proprio difensore, TOD onsentendo chiaro significato davia questa diversa conclusione dichiarazione od nsserdo, o'cre tutto, dokta revoca già avvenuta in precedenza nel corso del procedimento con distinta dich_arazione da parte del M'elc. Del pari le dichiarazione in può osame esserc interpretata come rinuncia all'azione, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, in quanto, a parce j SU evidence significato letteralo già not olincato e l'impossibilità ancho sotto tale profilo vi porvenire ✓ conclusion i per 11 ricorrente, di nessun di ricloCavorevoli sostanziale egli poteva aj sporre con la rinuncia procedimento in osame di opposizione alianel aichiarazione di fall merlo. Analogamente infondata deve ritenersi la ply * censura Laddove si SOS Lier: ia necessità di una accettazione del la controparte. L'art. 306 C.P.C., sopra richiamato, richiede espressamente infatti !'accetlazione al fini coll'estinzione del processo solo allorchè l a controparte abbia U alla prosecuzione e s del giudizio. s e r e Correttamente portanto la Corle d'Appello, in t n i applicazione di Lale previsione, ha escluso nei caso in eseme la necessità di un'accettazione delia rinuncia da parte della Banco Ci Roma se consideri cho questa, quale credi rice, Aveva proposto istanza di fallimento nej confronti de! EL e successivamente, convenuta giudizio con 'opposizione olla dichiarazione di Fallimen o, 10 aveva criosto il iyerto. relazione al. comportamento concretamente rel processc nession interesse può essere riconosciuto quindi à detta banca alia prosecuziore del giudizio di opposizione volto alia revoca ci quei fallimento che esso stessa aveva sollecitato e su cui aveva insistito. T.'impugnata senlen d, ctc ha dichiarato estinzione per cin cia del giudizio di opposizione attribuendo consequentemente validità ed efficacle Q RG 145 alla sentenZA dichiarativa di fallimento, merita pertanto di essere confermata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.O.M. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in opro 3.000 oltre alle spese liquidate in euro fyll Roma, 29.10.2002 Melo Jinie Il Consigliere est. Il Presidente Mgo Аласть CORTE SUPREM AGNATIONE Pri z IL CANCELLERE Depositat ila Andre anchi CELLIERE 144