Sentenza 22 giugno 2011
Massime • 1
Il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo si configura anche in caso di occupazione protrattasi oltre la scadenza del titolo, a nulla rilevando l'esistenza della pregressa concessione e la tempestiva presentazione dell'istanza di rinnovo.
Commentario • 1
- 1. L’Antitrust e la concorrenza nel settore delle concessioni demanialiMorena Luchetti · https://www.filodiritto.com/ · 10 ottobre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2011, n. 34622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34622 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 22/06/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 1414
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 41046/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI GENOVA;
nei confronti di:
IE AL ME GI N. IL 25/12/1954 C/;
avverso la sentenza n. 10960/2009 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del 25/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
lette le conclusioni del PG: annullamento con rinvio della sentenza di proscioglimento emesso dal GIP c/o Trib. Genova.
OSSERVA
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Genova propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il gip del tribunale della medesima città, richiesto dall'emissione del decreto penale di condanna nei confronti di RI TE AR GI per il reato di cui all'art. 1161 c.n. contestato per avere arbitrariamente occupato un'area demaniale marittima in assenza di qualsiasi titolo dall'1 al 23 gennaio 2007, assolveva il predetto dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato. Ha rilevato in proposito il gip che la contestazione attiene ad un'occupazione abusiva di area demaniale protrattasi per solo 23 giorni;
che, peraltro, fino al 31 dicembre 2006 l'imputato era autorizzato all'occupazione dell'area dall'autorità portuale di Genova e che, nonostante egli avesse presentato istanza di rinnovo tempestivamente alla data del 5 dicembre 2006, la autorizzazione era stata rinnovata solo il 24 gennaio 2007.
Ciò posto, deduce in questa sede il procuratore della Repubblica ricorrente l'erronea e contraddittoria motivazione essendo del tutto apodittica l'affermazione secondo cui il ritardo nell'emanazione del provvedimento autorizzatorio da parte della pubblica amministrazione non possa ridondare in danno del privato, e illogicità della motivazione nonché la violazione di legge in ordine all'elemento psicologico del reato in quanto la natura contravvenzionale di esso consente di configurarne l'esistenza anche in presenza di colpa e che in nessun caso può essere invocata l'ignoranza di norma amministrativa in presenza di un chiaro dettato normativo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Come rilevato dal procuratore generale della Corte correttamente il ricorrente ha sottolineato la natura di concessione non di autorizzazione del provvedimento della pubblica amministrazione, come tale costitutivo del diritto, deducendo l'arbitrarietà dell'occupazione del suolo ogni qual volta la stessa non sia legittimata da un titolo concessorio valido ed efficace rilasciato in precedenza.
Nè vale rilevare l'esistenza di un pregresso titolo concessorio e la tempestiva presentazione dell'istanza di rinnovo in quanto, come più volte chiarito dalla Corte, il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo si configura anche in caso di occupazione protrattasi oltre la scadenza del titolo abilitativo (Sez. 3, n. 16495 del 25/03/2010 Rv. 246773). Quanto all'elemento soggettivo del reato correttamente il ricorrente ha fatto riferimento alla natura contravvenzionale dello stesso e, quindi, anche alla natura colposa del reato e, pertanto, la sentenza deve essere annullata con l'invio al tribunale di Genova.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011