CASS
Sentenza 23 novembre 2023
Sentenza 23 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2023, n. 47142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47142 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza nei confronti di RA AN, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 28/03/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capoz_zi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. Nicola Carrateili, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4/1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 47142 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 11/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'appello proposto da AN RA avverso l'ordinanza cautelare emessa il 2 novembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, con la quale al predetto è stata applicata la misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività professionale per mesi dodici, ha annullato la predetta ordinanza in relazione al reato di cui al capo 32 (artt. 110,356 e 61 n. 9 cod. pen.), confermandola in relazione al reato di cui al capo 30 (artt. 110,81 cpv., 479 e 476, comma 2, cod. pen.), rideterminando la durata della misura interdittiva in mesi sei. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza deducendo con unico motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 32, travisando le fonti di prova e ponendosi in contraddizione con la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 30, non essendo ragionevole riconoscere la sussistenza dell'espediente malizioso costituito dai falso e poi escludere, sulla base degli stessi elementi, la ravvisabilità della malizia e dello stesso espediente artificioso in relazione alla medesima vicenda con riferimento alla esecuzione dei lavori di riqualificazione appaltati dalla ditta "Alò Pasquale s.r.l." ma realizzati nella totalità dalla impresa LÍ AN s.r.l.", formalmente subappaltatrice. 3. E' pervenuta memoria della difesa di AN RA a sostegno della inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. E' stato già condivisibilmente affermato che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero (Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018 Cc., dep. 2019, De 2 Gasperis, Rv. 276375; conf. Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Rv. 281010). Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355, ha ribadito il principio spiegando che "qualsiasi impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cui deve essere apprezzata l'attualità, interesse che in materia cautelare, con riguardo alla posizione del Pubblico ministero, deve essere correlato alla possibilità di adozione o di ripristino della misura richiesta. Ciò significa che il Pubblico ministero deve in linea di massima fornire elementi idonei a suffragare l'attualità del suo interesse, in relazione ai presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti. Peraltro, ove quest'ultimo abbia specificamente escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l'impugnazione non può essere riferita ad uno solo dei due presupposti, ma dovrà articolare specifiche e argomentate censure con riferimento ad entrambi, giacché non può ravvisarsi l'interesse del Pubblico ministero ad affermazioni astratte, in specie in materia di gravità ind iziaria" . 2. Nella specie il ricorrente pubblico si è limitato alla sola censura del profilo della gravità indiziaria in ordine ad una delle ipotesi di reato senza argomentare in alcun modo in ordine alle esigenze cautelari, così manifestandosi la carenza di interesse della impugnazione proposta. 3. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 11/10/2023.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capoz_zi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. Nicola Carrateili, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4/1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 47142 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 11/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'appello proposto da AN RA avverso l'ordinanza cautelare emessa il 2 novembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, con la quale al predetto è stata applicata la misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività professionale per mesi dodici, ha annullato la predetta ordinanza in relazione al reato di cui al capo 32 (artt. 110,356 e 61 n. 9 cod. pen.), confermandola in relazione al reato di cui al capo 30 (artt. 110,81 cpv., 479 e 476, comma 2, cod. pen.), rideterminando la durata della misura interdittiva in mesi sei. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza deducendo con unico motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 32, travisando le fonti di prova e ponendosi in contraddizione con la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 30, non essendo ragionevole riconoscere la sussistenza dell'espediente malizioso costituito dai falso e poi escludere, sulla base degli stessi elementi, la ravvisabilità della malizia e dello stesso espediente artificioso in relazione alla medesima vicenda con riferimento alla esecuzione dei lavori di riqualificazione appaltati dalla ditta "Alò Pasquale s.r.l." ma realizzati nella totalità dalla impresa LÍ AN s.r.l.", formalmente subappaltatrice. 3. E' pervenuta memoria della difesa di AN RA a sostegno della inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. E' stato già condivisibilmente affermato che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero (Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018 Cc., dep. 2019, De 2 Gasperis, Rv. 276375; conf. Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Rv. 281010). Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355, ha ribadito il principio spiegando che "qualsiasi impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cui deve essere apprezzata l'attualità, interesse che in materia cautelare, con riguardo alla posizione del Pubblico ministero, deve essere correlato alla possibilità di adozione o di ripristino della misura richiesta. Ciò significa che il Pubblico ministero deve in linea di massima fornire elementi idonei a suffragare l'attualità del suo interesse, in relazione ai presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti. Peraltro, ove quest'ultimo abbia specificamente escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l'impugnazione non può essere riferita ad uno solo dei due presupposti, ma dovrà articolare specifiche e argomentate censure con riferimento ad entrambi, giacché non può ravvisarsi l'interesse del Pubblico ministero ad affermazioni astratte, in specie in materia di gravità ind iziaria" . 2. Nella specie il ricorrente pubblico si è limitato alla sola censura del profilo della gravità indiziaria in ordine ad una delle ipotesi di reato senza argomentare in alcun modo in ordine alle esigenze cautelari, così manifestandosi la carenza di interesse della impugnazione proposta. 3. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 11/10/2023.