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Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2023, n. 7570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7570 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AC PI PE, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 9 marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Messina;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Messina ha tratto a giudizio PI PE AC per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., per avere, in luogo aperto al pubblico e in presenza di più persone, offeso l'onore e il prestigio del Penale Sent. Sez. 6 Num. 7570 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 11/01/2023 medico di guardia, addetto al controllo dell'imputato per il trasporto presso l'Ismett di Palermo, per essere sottoposto ad una visita ambulatoriale, e gli agenti incaricati del servizio di scorta, fatto aggravato dalla recidiva reiterata, commesso in Messina in data 30 agosto 2018. 2. Il Tribunale di Messina, con sentenza emessa in data 15 giugno 2021 all'esito del giudizio di primo grado, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli e, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo ha condannato alla pena di tre mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita. 3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, che ha condannato al pagamento delle spese del grado e della rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile. 4. L'avvocato Michele Fazio, nell'interesse dello Scarclaci, ha presentato ricorso per cassazione avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento. Con unico motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dei criteri adottati per valutare la prova. Rileva il difensore che la motivazione della sentenza impugnata non sarebbe idonea a dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla fattispecie incriminatrice contestata, in quanto il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. postula che l'offesa sia percepita da almeno due soggetti diversi dai pubblici ufficiali offesi ed estranei alla pubblica amministrazione. Nel caso di specie, tuttavia, i soggetti che avrebbero percepito le espressioni offensive proferite dall'imputato coinciderebbero con gli stessi pubblici ufficiali offesi. Secondo la Corte di appello, inoltre, sarebbe sufficiente ad integrare il reato contestato la mera potenzialità che l'espressione offensiva sia udita dai terzi presenti;
rileva, tuttavia, il ricorrente che occorrerebbe, invece, dimostrare la presenza effettiva di soggetti estranei o, comunque, di pubblici ufficiali che non si trovino in quello specifico contesto spazio-temporale per lo stesso motivo di ufficio e, dunque, nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di appello, nella sentenza impugnata, dunque, non avrebbe dimostrato che gli agenti di polizia penitenziaria diversi dalle persone offese che avrebbero percepito le espressioni proferite dell'imputato si trovassero all'interno del carcere fuori dall'esercizio delle loro funzioni. 2 La Corte di appello, peraltro, non avrebbe indicato i criteri adottati per valutare la credibilità dei testi escussi e in particolare di una delle persone offese costituitasi parte civile. 5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 23 novembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo proposto è manifestamente infondato e, comunque, diverso da quelli consentiti dalla legge. 2. Con unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale contestato. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Ai fini dell'integrazione del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale è necessario che l'offesa attinga l'apprezzamento di sé del pubblico ufficiale sia nella dimensione personale, sia nella dimensione funzionale e sociale, in quanto si può giustificare la tutela assicurata ai pubblici ufficiali dalla fattispecie di cui all'art. 341-bis cod. pen., rafforzata rispetto a quella dei comuni cittadini, soltanto allorché sia minata, più che la reputazione del singolo esponente, la reputazione dell'intera pubblica amministrazione. Per tale ragione, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai "civili"), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente (ex plurimis: Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, Pagliari, Rv. 282999 - 3 01; Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, Rv. 281838 01, che ha rilevato che in tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni). 4. La Corte di appello di Messina ha, tuttavia, fatto corretta applicazione di tali principi nella sentenza impugnata, in quanto ha rilevato che «nel caso di specie, è emerso dall'espletata istruttoria che la scena si svolse all'interno dell'Istituto di pena, in un'area di passaggio ed alla presenza non solo delle persone offese, ma anche di altri agenti, che, atteso il tono usato dal detenuto, dovettero sentirne le urla, o comunque erano in grado di percepirle». In particolare, la Corte di appello ha rilevato che «il dott. Parisi ha evidenziato come la scena si sia svolta in una zona di passaggio dall'interno all'esterno della casa circondariale, "in un posto in cui passano persone...gli agenti, gli infermieri, i medici, il direttore, gli avvocati...ad una certa distanza c'erano gli altri agenti in servizio alle loro postazioni, alla sosta, vicino alla matricola, poi il terzo cancello vicino alla sezione femminile"». Per quanto accertato dalla Corte di appello, dunque, gli agenti che hanno udito le espressioni oltraggiose proferite dall'imputato, diversi dalle persone offese, erano presenti nell'ambulacro della Casa circondariale nell'esercizio delle loro funzioni, ma non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa è stata posta in essere dall'agente. La condotta accertata è, dunque, stata correttamente ricondotta alla fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale dalla Corte di appello di Messina. 5. Inammissibile è, peraltro, la censura relativa alla attendibilità della persona offesa, in quanto è volta a sindacare, peraltro solo genericamente, il merito della sua deposizione. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, del resto, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto 4 a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ammende. Così deciso il 11/01/2023. di euro tremila in favore della Cassa delle
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Messina ha tratto a giudizio PI PE AC per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., per avere, in luogo aperto al pubblico e in presenza di più persone, offeso l'onore e il prestigio del Penale Sent. Sez. 6 Num. 7570 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 11/01/2023 medico di guardia, addetto al controllo dell'imputato per il trasporto presso l'Ismett di Palermo, per essere sottoposto ad una visita ambulatoriale, e gli agenti incaricati del servizio di scorta, fatto aggravato dalla recidiva reiterata, commesso in Messina in data 30 agosto 2018. 2. Il Tribunale di Messina, con sentenza emessa in data 15 giugno 2021 all'esito del giudizio di primo grado, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli e, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo ha condannato alla pena di tre mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita. 3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, che ha condannato al pagamento delle spese del grado e della rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile. 4. L'avvocato Michele Fazio, nell'interesse dello Scarclaci, ha presentato ricorso per cassazione avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento. Con unico motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dei criteri adottati per valutare la prova. Rileva il difensore che la motivazione della sentenza impugnata non sarebbe idonea a dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla fattispecie incriminatrice contestata, in quanto il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. postula che l'offesa sia percepita da almeno due soggetti diversi dai pubblici ufficiali offesi ed estranei alla pubblica amministrazione. Nel caso di specie, tuttavia, i soggetti che avrebbero percepito le espressioni offensive proferite dall'imputato coinciderebbero con gli stessi pubblici ufficiali offesi. Secondo la Corte di appello, inoltre, sarebbe sufficiente ad integrare il reato contestato la mera potenzialità che l'espressione offensiva sia udita dai terzi presenti;
rileva, tuttavia, il ricorrente che occorrerebbe, invece, dimostrare la presenza effettiva di soggetti estranei o, comunque, di pubblici ufficiali che non si trovino in quello specifico contesto spazio-temporale per lo stesso motivo di ufficio e, dunque, nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di appello, nella sentenza impugnata, dunque, non avrebbe dimostrato che gli agenti di polizia penitenziaria diversi dalle persone offese che avrebbero percepito le espressioni proferite dell'imputato si trovassero all'interno del carcere fuori dall'esercizio delle loro funzioni. 2 La Corte di appello, peraltro, non avrebbe indicato i criteri adottati per valutare la credibilità dei testi escussi e in particolare di una delle persone offese costituitasi parte civile. 5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 23 novembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo proposto è manifestamente infondato e, comunque, diverso da quelli consentiti dalla legge. 2. Con unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale contestato. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Ai fini dell'integrazione del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale è necessario che l'offesa attinga l'apprezzamento di sé del pubblico ufficiale sia nella dimensione personale, sia nella dimensione funzionale e sociale, in quanto si può giustificare la tutela assicurata ai pubblici ufficiali dalla fattispecie di cui all'art. 341-bis cod. pen., rafforzata rispetto a quella dei comuni cittadini, soltanto allorché sia minata, più che la reputazione del singolo esponente, la reputazione dell'intera pubblica amministrazione. Per tale ragione, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai "civili"), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente (ex plurimis: Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, Pagliari, Rv. 282999 - 3 01; Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, Rv. 281838 01, che ha rilevato che in tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni). 4. La Corte di appello di Messina ha, tuttavia, fatto corretta applicazione di tali principi nella sentenza impugnata, in quanto ha rilevato che «nel caso di specie, è emerso dall'espletata istruttoria che la scena si svolse all'interno dell'Istituto di pena, in un'area di passaggio ed alla presenza non solo delle persone offese, ma anche di altri agenti, che, atteso il tono usato dal detenuto, dovettero sentirne le urla, o comunque erano in grado di percepirle». In particolare, la Corte di appello ha rilevato che «il dott. Parisi ha evidenziato come la scena si sia svolta in una zona di passaggio dall'interno all'esterno della casa circondariale, "in un posto in cui passano persone...gli agenti, gli infermieri, i medici, il direttore, gli avvocati...ad una certa distanza c'erano gli altri agenti in servizio alle loro postazioni, alla sosta, vicino alla matricola, poi il terzo cancello vicino alla sezione femminile"». Per quanto accertato dalla Corte di appello, dunque, gli agenti che hanno udito le espressioni oltraggiose proferite dall'imputato, diversi dalle persone offese, erano presenti nell'ambulacro della Casa circondariale nell'esercizio delle loro funzioni, ma non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa è stata posta in essere dall'agente. La condotta accertata è, dunque, stata correttamente ricondotta alla fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale dalla Corte di appello di Messina. 5. Inammissibile è, peraltro, la censura relativa alla attendibilità della persona offesa, in quanto è volta a sindacare, peraltro solo genericamente, il merito della sua deposizione. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, del resto, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto 4 a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ammende. Così deciso il 11/01/2023. di euro tremila in favore della Cassa delle