Sentenza 7 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2003, n. 10652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10652 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA + IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Composta dagli Ill mni Si1 0652/03 SEZIONE LAVORO Lavoro Dott. Erminio RAVI residente R.G.N. 26704/01 Consigliere 23867 Dott. Bruno BATTIMIELLO Cron. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud.20/03/03 Dott. Ulpiano MORCAVALLO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EN CI JA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato GINA TRALICCI, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVINO GRECO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, dont vocal domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA N. elettivamente 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e difeso dagli avvocati ALESSANDRO rappresentato2003 1706 RICCIO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 33221/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 24/10/00 - R.G. N. 21955/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. IN -2- Svolgimento del processo Il Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, accogliendo la domanda proposta da BR IJ GR, condannava 1' INPS a corrispondere a quest'ultima gli interessi e la rivalutazione sui ratei arretrati della pensione liquidata in regime internazionale (mediante il cumulo dei contributi versati presso l'istituto assicuratore della ex Repubblica jugoslava, secondo la previsione della Convenzione italo- jugoslava 14 novembre 1957, ratificata con legge 11 giugno 1960 n. 855), a decorrere dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa presso l'ente assicuratore estero. La decisione pretorile veniva riformata, sul punto, dal Tribunale della stessa città, che, in parziale accoglimento dell'appello dell'INPS, condannava quest'ultimo а pagare gli accessori a decorrere dal centoventunesimo giorno successivo alla data di ricezione della domanda detratta la somma di lire 715.565 amministrativa da parte dell'Istituto, già corrisposta. I giudici di appello osservavano che: la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, che aveva esteso ai crediti previdenziali la disciplina dell'art. 429 c.p.C., non aveva ricalcato integralmente la regola della rivalutazione automatica, ma aveva tenuto conto delle esigenze organizzative e di gestione degli enti previdenziali statuendo che interessi e rivalutazione fossero dovuti dalla data di reiezione della domanda amministrativa e, comunque, dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima senza che l'ente si fosse pronunciato;
l'obbligazione per gli interessi e la rivalutazione era da collegare al 1 very sorgere di condizioni legali di responsabilità dell'INPS, cioè ad un comportamento colposo secondo le regole generali stabilite dagli art. 1218 e segg. C.C.; sino alla trasmissione della domanda da parte dell'ente previdenziale estero, l'Istituto, non avendo neppure conoscenza della presentazione della domanda, non poteva essere ritenuto in colpa;
tale interpretazione era confermata dalla previsione di cui all'art. 3, comma diciasettesimo, della legge n. 335 del 1995, che, ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991, faceva esplicito riferimento alla data di ricezione della domanda da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria;
dagli importi spettanti doveva detrarsi la somma già offerta in pagamento dall'INPS, secondo quanto ammesso dalla stessa ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Contro tale decisione ha proposto ricorso in cassazione la pensionata, con due motivi illustrati da memoria. L'Istituto ha depositato procura. Motivi della decisione Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1197, 1199, 1220, 1277 C.C. e 58 r.d. n. 1736 del 1933. Si lamenta che il Tribunale abbia erroneamente tenuto conto del pagamento parziale dedotto dall'INPS, sebbene questi non avesse prodotto alcuna quietanza idonea а provare l'avvenuto versamento, secondo quanto previsto dalle norme sull'adempimento delle obbligazioni pecuniarie mediante assegno bancario. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 35 della Convenzione italo-jugoslava del 14 novembre 1957, ratificata con 2 서 legge 11 giugno 1960 n. 855, dell'art. 16 della legge n. 412 del 1991 e degli art. 36 e 38 della Costituzione. Si deduce la spettanza automatica degli accessori del credito previdenziale indipendentemente da colpa dell'obbligato, salvo lo spatium deliberandi di centoventi giorni dalla domanda amministrativa, e si osserva come da tutta la normativa della suddetta Convenzione si ricavi il principio della equivalenza, quanto ad effetti, della presentazione della domanda amministrativa di pensione all'uno o all'altro ente, e ciò in coerenza con la natura previdenziale del credito e con la funzione propria della relativa rivalutazione, non di mero risarcimento, bensi di adeguamento alle esigenze di vita dell'assicurato, ex art. 36 e 38 Cost. (almeno per i crediti, come quelli in esame, maturati prima dell'entrata in vigore dell'art. 16 della legge n. 412 del 1991). Il primo motivo è fondato. Il Tribunale ha detratto dagli importi spettanti alla pensionata la somma lire 715.565, sul presupposto che tale somma era stata erroneamente di conteggiata nel ricorso introduttivo nonostante che, secondo quanto ammesso dalla stessa pensionata nel medesimo atto, fosse stata offerta in pagamento dall'INPS nelle more del giudizio. Ma tale detrazione è ingiustificata, presupponendo una indebita equiparazione, non prevista dalla legge ai fini dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie (v. art. 1277 c.c.), tra la mera offerta e l'effettivo pagamento, sicchè la sentenza impugnata non si sottrae alla relativa censura di violazione di legge mossa dalla ricorrente. Fondato è anche il secondo motivo di ricorso. 3 му La tesi del Tribunale, secondo cui, a seguito della sentenza della Corte n. 156 del 1991, la costituzionale responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali non possa prescindere dall'imputabilità del ritardo а colpa del debitore, è erronea, ed in contrasto con consolidata giurisprudenza di questa Corte ( v. Cass. 2 marzo 1998 n. 2280, 14 agosto 1999 n. 8669, nonché, con riguardo a controversie aventi lo stesso oggetto di quella in esame, Cass. 7 ottobre 2000 n. 13386, 14 dicembre 2000 n. 15776, 11 aprile 2001 n. 5439, 26 aprile 2002 n. 6114 ed altre conformi). Invero, con la citata pronuncia, il Giudice delle leggi, sul rilievo dell'irragionevole disparità di trattamento dei crediti previdenziali e di lavoro quanto al regime degli accessori, ha ritenuto di dover adeguare i primi ai secondi, stabilendo anche per i crediti previdenziali il principio della spettanza automatica (indipendentemente dalla colpa) degli accessori predetti, con la sola differenza della fissazione del c.d. spatium deliberandi. Esclusa, ai fini dell'applicabilità della disciplina dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., la necessità della colpa dell'ente previdenziale, cade, evidentemente, il principale sostegno della tesi, affermata nell'impugnata sentenza, della necessità del riferimento alla data in cui la domanda è stata ricevuta dall'INPS, non essendo ipotizzabile, prima di tale data, alcuna sua colpa. Tuttavia, l'automaticità del decorso degli accessori ai sensi della stessa sentenza costituzionale sopra indicata non costituisce di per sé argomento sufficiente per risolvere la questione in oggetto assegnando er rilievo alla data di presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero. Rilievo determinante, per la soluzione in tal senso della medesima questione, va invece assegnato, da un lato, all'art. 35 della Convenzione italo-jugoslava del 14 novembre 1957, ratificata con legge 11 giugno 1960 n. 855, e, dall'altro, all'art. 3, comma 17, della legge 8 agosto 1995 n. 335. La prima di tali norme prevede che le domande (nonché dichiarazioni, presentarsi entro unricorsi e altri documenti) che avrebbero dovuto determinato termine presso l'organismo competente di uno dei due paesi contraenti siano considerate ricevibili se presentate nello stesso termine presso un organismo di eassicurazione dell'altro paese che quest'ultimo organismo debba trasmettere senza indugio tale domanda all'organismo di assicurazione sociale del primo paese. Da tale norma, nonché dall'art. 30, secondo comma, dell'Accordo amministrativo del 10 ottobre 1958 ("Le domande presentate a un Ente assicuratore del primo Stato sono inoltrate al competente Ente assicuratore dell'altro Stato. Come data di presentazione della domanda vale quella riconosciuta dal primo Ente assicuratore secondo la legislazione del rispettivo Stato"), risulta, quindi, che la presentazione della domanda all'organismo estero è parificata a tutti gli effetti alla presentazione della domanda all'organismo italiano, derivando dalla violazione dell'obbligo dell'ente ricevente, di darne pronta comunicazione all'altro, conseguenze che investono la responsabilità dell'ente previdenziale ملك straniero nei confronti di quello italiano, senza possibilità di effetti pregiudizievoli per l'assicurato. La seconda di dette norme (art. 3, comma 17, della legge n. 335 del 1995) dispone che, ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di Stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria. E' quindi corretto, sul piano logico-giuridico, ritenere che, se il legislatore ha ravvisato la necessità di disciplinare, con una norma specifica e non retroattiva, gli effetti della ritardata trasmissione delle domande amministrative di pensione presentate ad enti previdenziali stranieri in forza di convenzioni internazionali, la stessa regola era contenuta nella disciplina previgente e che questa ricollegava le condizioni di responsabilità dell'ente italiano alla presentazione della domanda all'ente straniero, indipendentemente dalla data di trasmissione di essa da parte dell'organismo estero e di ricezione della medesima da parte dell'ente italiano. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va pertanto cassata. Non è peraltro possibile decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., essendo a tal fine necessari accertamenti di fatto (in ordine, in particolare, alla data in cui la domanda della parte 6 ricorrente fu presentata all'organismo estero e alla conseguente determinazione della somma spettante), per i quali non può farsi riferimento alla sentenza di primo grado, ormai irrimediabilmente vanificata dall'effetto sostitutivo proprio della riforma in appello e non ripristinata dalla cassazione della pronuncia di secondo grado (come può desumersi dalla previsione dell'art. 393 c.p.c. per l'ipotesi di mancanza di tempestiva riassunzione del giudizio dopo la pronuncia di cassazione). L'impugnata sentenza deve, quindi, essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, che procederà a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi sopra svolti e, in particolare, del principio che, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 17, della legge n. 335 del 1995, rivalutazione monetaria ed interessi, in ipotesi di tardiva corresponsione di ratei di pensione liquidata in regime internazionale mediante cumulo di contributi versati nell'ex Repubblica jugoslava, decorrono dal compimento di centoventi giorni dalla presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero (salva, ovviamente, la necessità del riferimento alla data di maturazione di ciascuno di essi quanto ai ratei maturati posteriormente al compimento dello spatium deliberandi anzidetto). Allo stesso giudice, designato nella Corte di appello di Roma, è altresì rimessa, ai sensi dell'art. 385, ultimo comma, c.p.c., la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2003. % 8 c n o a r f о р г а л К E E R I L L C E N C A L I . 0 0 3 U 2 7 G - L g , i g O i l a e r l c e n a c i n a t s i o t o p e D asmoz. L I C A E N L C L E I R E n l e c a i M n s l l e o r l o I й и н и М ས - ་ ་ བ ་ ་ ་ ་ ཁ ༽ ་ ་ ་ I l C o n s i g l i e r e e s t e n s o r e I l P r e s i d e n t e ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533