Sentenza 1 ottobre 1999
Massime • 1
Non sussiste concorso materiale tra il reato di truffa e quello di indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o di pagamento, bensì concorso apparente, essendo le due fattispecie in rapporto di specialità. Ciò in quanto: 1) l'oggettività giuridica della Legge 197/1991 destinata alla prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, tutela l'ordine pubblico, ma anche (come nella truffa) il patrimonio del privato o dell'ente pubblico vittima del raggiro; 2) il legislatore ha ritenuto sufficiente per la configurazione della fattispecie di cui all'art. 12 legge citata, che la condotta dell'agente sia volta al fine di trarne profitto (per sè o per altri), indipendentemente dal verificarsi del danno. La sfera di applicabilità della norma, quindi, è tanto ampia da ricomprendere sia le ipotesi in cui il danno non si verifichi, sia quelle nelle quali (come nella truffa che è reato di danno) il danno si sia verificato; 3) l'entità della sanzione che nel reato ex legge 197/91 (reclusione da uno a cinque anni e multa da lire 600.000 a tre milioni) ricomprende interamente quella prevista per la truffa sia semplice (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da lire 100.0000 a lire 2 milioni) che aggravata (reclusione da 1 a 5 anni e multa da lire 600.000 a 3 milioni).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/1999, n. 13164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13164 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AL LACANNA PRESIDENTE del 1.10.1999
1. Dott. FRANCO MARRONE CONSIGLIERE SENTENZA
2. " AL NE " N. 1635
3. " RE RE " REGISTRO GENERALE
4. " VI ON " N. 7699/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UC CA n. Torre Annunziata il 1^.
8.1942 avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 17.7.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Marrone
Udito il Procuratore Generale Dr. Gianfranco Viglietta che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per il delitto di truffa
MOTIVI
L'imputato è stato dichiarato responsabile:
A) del delitto di cui all'art. 12 D.L.
3.5.1991 n. 143 convertito con modificazioni nella L.
5.7.1991 n. 197 per avere indebitamente utilizzato, al fine di trarne profitto, la tessera Viacard n. 964882551, intestata a RI AR, che abilitava al pagamento del servizio autostradale e che risultava smarrita dal proprietario. In Firenze Signa fino al 4.7.1992
B) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 640 C.p. per avere, con gli artifici e raggiri indicati nel capo che precede, in più occasioni e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, indotto in errore l'esattore del servizio autostradale, e quindi l'Autostrade Spa consegnando una tessera Viacard smarrita dal titolare e ciò al fine di trarne un ingiusto profitto, consistente nel conto del pedaggio autostradale per lire 2.037.000. In Firenze Signa fino al 4.7.1992
Col ricorso la difesa deduce:
violazione ed errata applicazione della legge penale sostanziale: art. 12 L.
5.7.1991 n. 197 e 640 C.p.. Manifesta illogicità della motivazione.
L'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione ai reati p. e p. dagli artt. 12 L. 197/1997 e 640 C.p. appare viziata sotto tre distinti profili:
in primo luogo, perché inferisce la riferibilità dei reati contestati nel capo di imputazione al ricorrente in base ad elementi ex se equivoci e comunque, inidonei ad essere posti a fondamento di un giudizio di responsabilità;
in secondo luogo, perché, ritiene ravvisabile il reato di truffa pur in assenza di una condotta ingannatrice rivolta ad una persona fisica - soggetto passivo dell'errore;
in terzo luogo, perché, ritiene sussistente un'ipotesi di concorso formale di reati e non invece di concorso apparente di norme come la corretta applicazione delle leggi penali sostanziale imporrebbe.
Il ricorso è fondato.
La comparazione tra le due fattispecie penali contestate allo imputato, consente di affermare che le stesse non possono concorrere materialmente tra loro, essendo in rapporto di specialità, ai sensi dell'art. 15 Cod. pen.. È perciò configurabile un concorso apparente di norme.
Infatti, tutti gli elementi costitutivi del delitto di truffa sono presenti nel delitto previsto dall'art. 12 n. 1 c.p.p. L. 197/91 in cui il dato specializzante è caratterizzato dalla indebita utilizzazione della Carta di credito oppure del documento abilitante al prelievo di denaro, o ad ottenere la prestazione di servizi (come nel caso in esame).
Requisito centrale delle due fattispecie è il raggiro qui costituito dalla utilizzazione del documento da parte del non titolare.
Quanto agli altri elementi, va considerato:
- che l'oggettività giuridica della L. 197/91 destinata alla prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, proprio nell'art. 12, 1 p.p., tutela l'ordine pubblico, ma anche (come nella truffa) il patrimonio del privato o dell'ente pubblico vittima del raggiro.
- che il legislatore ha ritenuto sufficiente per la configurazione della fattispecie di cui all'art. 12, 1 p.p. legge citata che la condotta dell'agente sia volta al fine di trarne profitto (per sè o per altri), indipendentemente dal verificarsi del danno. La sfera di applicabilità della norma, quindi, è tanto ampia da ricomprendere sia le ipotesi in cui il danno non si verifichi, sia quelle nelle quali (come nella truffa che è reato di danno) il danno si sia verificato. Da questo punto di vista è innegabile perciò che il delitto previsto nell'art. 12, 1. p.p. assorbe la truffa. - che riprova del rapporto di continenza tra la fattispecie prevista dall'art. 12, 1 p.p. legge citata e la truffa, è l'entità della sanzione che nella prima (reclusione da uno a cinque anni e multa da lire 600.000 a tre milioni) ricomprende interamente quella prevista per la truffa sia semplice (reclusione da 6 mesi e 3 anni e multa da lire 100.000 a lire 2 milioni) che aggravata (reclusione da i a 5 anni e multa da lire 600.000 a 3 milioni).
Alla luce di tali argomentazioni non può essere condivisa la soluzione data dalle precedenti sentenze di questa Sezione della Corte (n. 610 del 4.4.1995 imp. Borelli e n. 7192 dell'8.6.1999, Sorgenti) per le quali i due reati possono concorrere materialmente, diversa essendo la loro oggettività giuridica ed i loro elementi costitutivi.
Poiché, invece, trattasi di un concorso apparente di norme, per cui il delitto di truffa risulta assorbito da quello di cui all'art. 12, 1 p.p. L.
5.7.1991 n. 197, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al capo B) per il reato di cui agli artt.81 e 640 Cod. pen. perché il fatto non sussiste.
Va conseguentemente eliminata la pena inflitta per tale reato (satellite) di mesi tre di reclusione e lire 200.000 di multa
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di truffa continuata perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi tre di reclusione e lire 200.000 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1^ ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 1999