Sentenza 6 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2002, n. 11805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11805 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
0060870 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Giovann1 1805/02 dagli Ill,mi Sigg.ri Magistrati R.G.N. 14483/98 Cron. 29414 Vittori laud Rel. Consigliere- Dott. Giuseppe Consigliere FALCONE Rep. Consigliere - Dott. Aldo CECCHERINI Ud.29/11/01 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 60870 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
RE CARLO;
intimato avverso la sentenza n. 91/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 2001 28/04/98; 2405 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 29/11/01 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Pol. -2- Svolgimento del processo Re LO proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale notificatagli il 29.8.1986 in rettifica, ai sensi dell'art.36 bis DPR 600/73,della dichiarazione mod.740/83 relativa all'anno 1982 con recupero della maggior Irpef ritenuta dovuta, oltre gli interessi di legge e le conseguenti sanzioni pecuniarie. Assumeva il contribuente la intervenuta decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dal diritto a procedere alla liquidazione dell'imposta, essendo decorso il termine ex art.36 bis DPR 600/73;la incompetenza del Centro di Servizio a pronunciarsi sulla deducibilità dell'Ilor ai fini dell'Irpef e ad irrogare le sanzioni previste dalla legge. Nel merito,poi, deducendo la infondatezza della pretesa erariale, chiedeva il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione, con la rivalutazione al 31.12.1984 e gli interessi sulle somme rivalutate,con decorrenza dall'1.1.1983. La Commissione Tributaria di Primo Grado di Milano, con decisione n.1479/39/1989 accoglieva il ricorso ritenendo la rettifica effettuata tardivamente, oltre il 31.12.1984,termine ultimo ex art. 36 bis DPR 600 cit. La decisione veniva gravata d'appello da parte dell'Ufficio impositore nonché da appello incidentale,del contribuente, il quale chiedeva il rimborso delle somme iscritte a ruolo a titolo d'Irpef nonché il riconoscimento del diritto al rimborso dell'Ilor e della relativa addizionale,con la rivalutazione e gli interessi di legge. L'appello dell'Ufficio proposto sia sotto il profilo della inosservanza della disciplina fissata dall'art.10 DPR 787/1980 sia sotto quello della tempestività della emissione della cartella di pagamento( assumendosi i relativi termini essere regolati dall'art. 17 DPR 602/73 e non dall'art.36 bis DPR 600/73 invocato dal ricorrente) - veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n.91/12/1998, depositata il 28.4.1998. I Giudici di appello,dopo avere disatteso il primo motivo di doglianza,attinente alla irrituale instaurazione del giudizio, ritenevano tardiva la iscrizione a ruolo avuto riguardo alla perentorietà del termine fissato dall'art.36 bis citato. Quanto all'appello incidentale,la CTR lo accoglieva in parte, ordinando la restituzione delle somme iscritte a ruolo nonchè il rimborso del credito d'Ilor e relativa addizionale richiesto con la dichiarazione di redditi relativi all'anno 1982con i soli interessi di legge( esclusa cioè la rivalutazione della somma). Ricorre per cassazione il Ministero delle Finanze,con due mezzi di gravame. Il Re non si è costituito. Motivi della decisione Con un primo articolato motivo l'Amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.36 n.4 e 62 D.Lgs.vo 546/1992 in relazione all'art.360 n.5 cpc;
violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc per omessa motivazione su un motivo di appello;
violazione dell'art. 10 DPR 787/1980 e dellart. 17 DPR 636/72. In particolare, lamenta la mancanza di motivazione in fatto e in diritto in ordine ad una eccezione di rito concernente l'ammissibilità stessa del ricorso introduttivo, sotto il profilo della violazione del disposto dell'art.10 DPR 787/1980. La censura è infondata. Invero,i Giudici di appello nella impugnata sentenza danno atto di avere concretamente accertato la ritualità dell'atto introduttivo, precisando( v.pag.2) che il ricorso è stato proposto con atto spedito con raccomandata a.r.del 10.10.1986 in plico senza busta al Centro di Servizio delle Imposte Dirette di Milano e depositato presso la Commissione Tributaria di Primo grado di Milano in data 19.9.1987. A questa stregua i dedotti vizi di violazione di legge e di motivazione all'evidenza non sussistono,data l'osservanza da parte del contribuente del disposto dell'art. 10 DPR 787/1980. Con un secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.36 bis DPR 600/73 nonché dell'art.28 L.449/1997, attesa la natura ordinatoria del termine per la liquidazione ex art.36 bis DPR 600//3 stabilita in via di interpretazione ex lege dall'art.28 ora richiamato. La CTR non avrebbe tenuto conto di tale interpretazione autentica circa la natura non perentoria del termine in questione,pervenendo così ad una decisione errata,tenuto conto anche della tempestività della iscrizione a ruolo (ex art. 17 DPR 602/73) dell'imposta liquidata ai sensi del più volte richiamato art.36 bis DPR 600/73. La censura è fondata. Invero, l'art.36 bis del DPR 600/1973 - nel testo vigente antecedentemente alle modifiche introdotte dall'art. 13 D.Lgs.vo 9.7.1997 n.241 e nella specie applicabile ratione temporis, atteso che la nuova disciplina ha effetti,ex art. 16 della fonte normativa da ultimo citata, per le dichiarazioni presentate a decorrere dall'1.1.1999 - così dispone(va) al primo comma: Gli Uffici " delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate...... procedono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione alla liquidazione delle imposte dovute, nonché ad effettuare i rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati ovvero sulla base dei dati dichiarati o comunicati all'Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute". Orbene, siffatta disposizione, che aveva dato luogo a contrastanti interpretazioni circa la natura ordinatoria o perentoria del termine fissato dal legislatore, è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art.28 della L.27.12.1997 n.449,giusta il quale il primo comma dell'art.36 bis del DPR 600/73,nel testo da applicare sino alla data stabilita dall'art. 16 del D.Lgs.vo 241/1997, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso t indicato,avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza". Alla stregua di tale disposizione, che, avendo natura interpretativa ha perciò stesso, pacificamente, effetti retroattivi (nel senso che si applica a tutte le situazioni giuridiche ed a tutte le controversie, come la presente,non divenute definitive), deve riconoscersi l'erroneità della impugnata decisione, fondata sul ritenuto carattere perentorio del termine in questione. Il ricorso deve essere dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata, rimanendo ovviamente travolta dalla presente decisione anche 15 statuizione concernente l'accoglimento dell'appello incidentale propost dal Re conseguente al rigetto dell'appello principale): con rinvio, anch per le spese,ad altra sezione della CTR della Lombardia, atteso che vi sono ulteriori contestazioni, anche di merito,per cui si rendono necessari degi accertamenti di fatto, in questa sede non consentiti.
PQM
La Corte,accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per Regionale le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria della Lombardia. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 novembre 2001 Lietam вов Il Consigliere estensore Presidente IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi - 6 AGQ. 2002 IL CANCELLERE C1 Innocenzo Battista