Sentenza 9 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2001, n. 5250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5250 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL POPOL5250/01 REPUBBLIC(c) LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS -Presidente R.G.N. 2619/98 Dott. Vincenzo MILEO -Consigliere- Cron. 11263 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO-Consigliere- Rep. Dott. Francesco A. MAIORANO -Consigliere- Ud.25/01/01 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA IA, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato IMPARATO FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta 2001 procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di 431 -1- ROMA DEL 29.04.1998, rep. N. 48647; - resistente con procura avvers0 la sentenza n. 3617/97 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 31/07/97 R.G.N. 46991/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato RASPANTI RITA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso. . -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 31 luglio 1997, ha accolto l'appello proposto dall'INAIL avverso la pronuncia del Pretore del luogo che aveva accertato il diritto di BI CH alla costituzione di rendita per infortunio sul lavoro e, per l'effetto, ha rigettato la domanda, osservando che lo CH non aveva dato adeguata prova del fatto dedotto a fondamento della domanda e cioè che l'infortunio da lui subito si fosse verificato mentre stava eseguendo lavori di pulitura delle pareti di un locale commerciale alle dipendenze di tale UO AN. Ricorre per la cassazione della sentenza BI CH con due motivi. L'INAIL ha depositato procura speciale e ha partecipato alla udienza di discussione. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2, 4 e 67 del d.p.r. n.1124 del 1965, nonché degli artt. 2626 e 2697 cod. civ. 8in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), osservando che la “ratio” delle citate norme del testo unico sugli infortuni e malattie professionali è quella di garantire comunque al prestatore di lavoro la tutela antinfortunistica anche se il datore di lavoro non abbia assolto agli obblighi e adempimenti posti a suo carico dalle norme di protezione sociale. Sostiene, inoltre, che il Tribunale ha inteso il principio dell' onus probandi con un rigore non consentito dalle richiamate norme e che la decisione è insufficientemente motivata in punto di valutazione della prova testimoniale dalla quale risulterebbe la qualità di datore di lavoro di UO AN. Il motivo è privo di fondamento. Sulla prima delle prospettate questioni osserva la Corte che la tutela per gli infortuni sul lavoro, apprestata dal d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, non trova applicazione a tutti i lavoratori, ma riguarda esclusivamente le persone che lo stesso d.p.r. n.1124/65 e gli altri provvedimenti normativi succedutisi nella materia indicano 3 come "persone assicurate” (artt. 4 e 205 e segg. d.p.r. n.1124/65, nonché, successivamente, d.p.r. 31 dicembre 1971 n. 1403, legge 18 dicembre 1973 n. 877, d. lg. 23 febbraio 2000 n.38 che, rispettivamente, hanno esteso la tutela agli addetti ai servizi domestici e familiari, ai lavoratori a domicilio, ai lavoratori dipendenti appartenenti all'area dirigenziale, ai lavoratori parasubordinati e agli sportivi professionisti ), in quanto adibiti ad attività (a loro volta elencate negli artt. 1, 206, 207 e 208 del d.p.r. n. 1124 del 1965) del pari oggetto di assicurazione perché, secondo le valutazioni accolte dal legislatore, comportano una più intensa esposizione al rischio dell'infortunio. Solo e in quanto ricorrano entrambi i descritti requisiti, in concorrenza tra loro, of sussiste il diritto alla tutela antinfortunistica, il quale prescinde, invece, dall'adempimento degli obblighi di contribuzione che la legge impone per reperire i mezzi finanziari necessari alla sua realizzazione. E' questo il cosiddetto principio dell'automaticità delle prestazioni che caratterizza l'intero sistema giuridico della previdenza e dell'assistenza sociale (contrapponendosi a quello della corrispettività proprio delle assicurazioni private) e che, nel d.p.r. n.1124/65, si esprime, in particolare, nella previsione dell'art.67, secondo cui gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi contributivi stabiliti a suo carico. Se quindi la "ratio" delle norme citate è quella di garantire comunque le prestazioni previste per il caso di infortunio, anche se non siano stati regolarmente versati i contributi dovuti è, tuttavia, pur sempre necessario che colui che richiede la tutela sia soggetto compreso tra le "persone assicurate", per la ricorrenza in concreto delle condizioni richieste dalla legge agli effetti di tale qualificazione. Nella controversia in esame lo CH ha posto a fondamento della domanda un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito del quale svolgeva attività di pittore edile: un rapporto cioè che, se sussistente, rientrava certamente tra quelli protetti ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 3, n.1 e dell'art. 4, comma 1, n. 1, del d.p.r. n.1124 del 1965. Senonchè il Tribunale ha ritenuto indimostrata l'esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, come pure del nesso di occasionalità necessaria tra l'evento lesivo e l'asserita attività di lavoro dipendente;
e tale giudizio ha giustificato con una motivazione ampia e convincente, che dà conto delle incertezze e contraddizioni emerse dal materiale probatorio (deposizioni testimoniali, dichiarazioni rese dallo CH nella immediatezza del fatto, verbali degli Ispettori dell'INAIL) e della impossibilità di risalire, attraverso quel materiale, alla identificazione di un datore di lavoro. Le critiche del ricorrente, secondo cui dalle risultanze istruttorie si evinceva of la qualità di datore di lavoro di UO AN, si risolvono in un inammissibile diverso apprezzamento di elementi già valutati attentamente e compiutamente nella impugnata sentenza, mentre la denuncia di insufficienza della motivazione resta una mera affermazione priva di qualunque supporto argomentativo. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 106 c.p.c. e 2733 cod.civ. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e c.p.c.) sostenendo che il Tribunale ha totalmente ignorato nella sua sentenza la prova costituita dalla confessione giudiziale posta in essere dall'INAIL, il quale, chiedendo di chiamare in causa nel giudizio di primo grado il UO AN, lo aveva qualificato come datore di lavoro, -giungendo anche a richiederne – incidenter tantum - l'affermazione di responsabilità penale. Anche questo motivo è da rigettare. Al riguardo è sufficiente osservare che le dichiarazioni contenute nella comparsa di costituzione o in altri atti del giudizio sottoscritti dal difensore e non dalla parte convenuta non possono avere valore di confessione ma possono solo fornire 5 elementi indiziari, nella specie, peraltro, correttamente non presi in considerazione dal giudice a quo, posto che la richiesta di chiamata in causa del UO, era stata sollecitata dal procuratore alle liti dell'Istituto assicuratore convenuto, in quanto era stato lo CH, attore in giudizio, ad indicare e qualificare tale soggetto come suo datore di lavoro. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nonostante la soccombenza il ricorrente va esonerato dal pagamento delle spese del giudizio di cassazione in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2001 Il Presidente Il Cons. estensore fabelhola Repurio be Uunis Phill IL CANCELLIERE Depositain in Conselleria -9 APR. 2001. 3 3 3 5 . N 8 7 1 1 - - E L G G A E L D L E . 1 0 ' T A L R E L D N S I S E I A T T O I O D R I S R G I E D T O , R A E G P O N E S I T S S A , A S A IL CANCELLERE D O , B I D I O L O A S A L T P T E S I M D E E N O N E T 1 0