Sentenza 12 giugno 1999
Massime • 1
Nel caso in cui un ente pubblico abbia, con contratto di diritto privato, conferito ad un professionista la gestione di propri immobili (comportanti anche la costituzione e amministrazione di condomini, nonché la riscossione di quote condominiali) non è configurabile un rapporto di natura concessoria, bensì una prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2230 e seguenti cod. civ.; ne consegue che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia instaurata dal professionista al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della revoca dall'incarico, la reintegrazione nello stesso e il risarcimento del danaro, e non a quella del giudice amministrativo, trattandosi di attività privata della P. A. e non venendo in considerazione la previsione di cui all'art. 5 legge n. 1034 del 1971.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/1999, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 12 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente F. F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Mario Rosario VIGNALE - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RODOLFO LANCIANI 74, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA ESPOSITO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANNA M. IMPINNA, SALVATORE LA MARCA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ROMEO GIUSEPPA VEDOVA VIAGGIO, VIAGGIO MARCELLA, VIAGGIO ALESSANDRA, NELLA QUALITÀ DI EREDI DI EMANUELE VIAGGIO, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, rappresentate e difese dall'avvocato CALANDRA GIROLAMO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 3807/97 del Tribunale di PALERMO, depositata il 30/10/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/99 dal Consigliere Dott. Gaetano GAROFALO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'avvocato NU IA, in forza di provvedimento dell'8 luglio 1988 dell'amministrazione comunale di Palermo, fu incaricato di amministrare 164 appartamenti di proprietà del Comune di quella città. Poiché l'incarico gli fu poi revocato con altro provvedimento dell'8 giugno 1993, egli, ritenendo che fosse stato violato l'art. 7 del disciplinare (con consentiva la revoca ad nutum solo in caso di inadempienza del professionista, che non v'era stata) e che, peraltro, ai sensi dell'art 1725, comma 2, c.c., gli sarebbe spettato il risarcimento del danno, ove nel rapporto fosse stato ravvisato un mandato oneroso, convenne l'amministrazione comunale innanzi al pretore del lavoro di Palermo e chiese dichiararsi l'illegittimità della revoca dell'incarico, effettuata senza giusta causa, disporsi la reintegra nell'incarico stesso ed in ogni caso condannarsi l'ente convenuto al risarcimento del danno.
2. Il Comune resistette, eccependo nel rito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
3. Il pretore, affermata la sua giurisdizione (e competenza) rigettò la domanda, ritenendo che il Comune avesse legittimamente esercitato la facoltà di recesso di cui all'art. 2237 c.c. in tema di contratto di prestazione d'opera.
Il tribunale di Palermo, con sentenza del 16 ottobre 1997, ferma restando la sua giurisdizione, in riforma della pronuncia di primo grado, ha affermato il diritto del IA al mantenimento dell'incarico ed ha condannato il Comune al pagamento, a titolo risarcitorio, dei compensi spettanti in base al disciplinare a suo tempo stipulato, dal momento della revoca a quello della decisione oltre interessi e rivalutazione;
ed ha rigettato l'appello incidentale del Comune.
4. Ha osservato, tra l'altro, il tribunale che la giurisdizione compete al giudice ordinario, trattandosi di contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2230 c.c. e non di rapporto concessorio, vertendosi quindi su diritti soggettivi (richiamando sul punto le sentenze di queste Sezioni Unite 5.7.1994 n. 6331 e 3.12.1994 n. 10414) con competenza attribuita al giudice del lavoro in tema di parasubordinazione (così la sentenza 31.12.1994 n. 10415 di questa Corte a Sezioni Unite); che, nel merito, con la formulazione dell'art. 7 del disciplinare di incarico (che prevedeva la revoca dell'incarico solo in caso di inadempienza del professionista) le parvi avevano inteso porre un limite al potere più ampio di recesso ad nutum previsto dall'art. 2237 cc (non richiamato nel disciplinare); che, quindi, la revoca nel caso di specie era illegittima perché non giustificata;
e doveva conseguenzialmente essere affermato il diritto del Professionista al mantenimento dell'incarico e quello al risarcimento del danno.
5. Ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Palermo, sulla base di sette motivi.
Hanno resistito con controricorso PP RO vedova IA e LA ed AN IA, nella qualità di eredi di NU IA deceduto nelle more.
Il ricorso è stato rimesso a queste Sezioni Unite per la decisione soltanto della questione di giurisdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente denuncia violazione delle norme di legge sul riparto della giurisdizione violazione dell'art 5 della legge 1034 del 1971 ed errata motivazione su punto decisivo della causa, per avere il giudice del merito, impropriamente richiamando una precedente decisione di queste Sezioni Unite in analoga fattispecie, escluso che nella specie potesse essere ravvisata una concessione di pubblico servizio ed affermato, invece, la ricorrenza di un contratto d'opera (artt, 2239 e segg. C.c. ) la cui cognizione, vertendosi in tema di diritti soggettivi, è demandata al giudice ordinario. Ricorreva, per contro, ad avviso del ricorrente, una concessione di pubblico servizio, considerato: a) che l'incarico ad amministrare, conferito al IA, riguardava immobili che, facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune, venivano da questo attribuiti in locazione a determinati soggetti, con l'osservanza di talune condizioni, oggettive e soggettive, appositamente predeterminate;
b) che per la realizzazione di siffatto programma gli incarichi di amministrazione erano conferiti per "dichiarate transeunti carenze di organico"; c) che la regolamentazione del rapporto con gli amministratoti era stata effettuata con provvedimento di tipo autoritativo: d) che anche la disposizione riguardante la revoca dall'incarico ne evidenziava la natura pubblicistica;
e) che la proprietà degli immobili era stata acquisita dal Comune per indubbi fini pubblicistici e cioè per la necessità di attribuire un alloggio ai soggetti che ne erano sprovvisti;
f)) che i fini pubblicistici dell'ente territoriale, riverberandosi sulla attività di amministrazione degli immobili, rendevano gli amministratori in certo modo partecipi della funzione pubblica, così che nella specie doveva essere ravvisata una concessione di pubblico servizio rimessa alla cognizione del giudice amministrativo ex art. 5 della legge 1034 del 1971. 2 La deduzione del ricorrente non può essere condivisa, ritenendo questa Corte doversi fare applicazione al caso in esame del principio, altra volta enunciato da queste Sezioni Unite (vedasi sentenza 5 luglio 1994 n. 6331,ad istanza proprio del Comune di Palermo) secondo il quale, nel caso in cui un ente pubblico abbia, con contratto di diritto privato, conferito ad un professionista la gestione di propri immobili (comportante costituzione ed amministrazione di condominii, riscossione di quote condominiali ed altre connesse attività) è configurabile non un rapporto di tipo concessorio (al cui riguardo possa sussistere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5,comma 2,della legge 1034 del 1971) ma (trattandosi dello svolgimento di attività privata della P.A.) un rapporto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2230 e segg. cc., così che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia instaurata dal professionista per l'accertamento dell'inadempienza contrattuale della pubblica amministrazione e la condanna della medesima al pagamento dei corrispettivi. Nè le circostanze di fatto esposte dal ricorrente possono indurre a diversa conclusione, perché le ragioni che possono aver indotto l'ente pubblico a rendersi acquirente della proprietà degli immobili ed a conferirne il godimento a cittadini bisognosi non interferiscono con il successivo e diverso rapporto riguardante l'amministrazione degli immobili stessi e la scelta degli amministratori, essendo il rapporto in ordine sia alla scelta delle persone degli amministratoti che al modo di condurre l'amministrazione regolato nel caso di specie non con provvedimenti autoritativi dell'amministrazione ma secondo le norme appositamente previste dal codice civile.
P. Q. M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette la causa, per la decisione in ordine agli altri motivi di ricorso, alla Sezione Lavoro di questa Corte. Così deciso in Roma, il 11 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 1999