Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/1999, n. 330
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Sentenza 12 giugno 1999

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Nel caso in cui un ente pubblico abbia, con contratto di diritto privato, conferito ad un professionista la gestione di propri immobili (comportanti anche la costituzione e amministrazione di condomini, nonché la riscossione di quote condominiali) non è configurabile un rapporto di natura concessoria, bensì una prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2230 e seguenti cod. civ.; ne consegue che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia instaurata dal professionista al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della revoca dall'incarico, la reintegrazione nello stesso e il risarcimento del danaro, e non a quella del giudice amministrativo, trattandosi di attività privata della P. A. e non venendo in considerazione la previsione di cui all'art. 5 legge n. 1034 del 1971.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/1999, n. 330
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 330
    Data del deposito : 12 giugno 1999

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