Sentenza 18 marzo 2003
Massime • 1
In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553, cod. proc. civ., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario ed ha tale efficacia anche per le spese conseguenti e necessarie per la sua concreta attuazione.
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Testo massima Con la sentenza n. 225 depositata il 24 aprile 2014 il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, si è occupato di decidere in merito alla valenza dell'ordinanza di assegnazione di somme nei confronti del terzo pignorato, ossia se la stessa possa essere considerata o meno titolo esecutivo nei confronti di quest'ultimo. Tale aspetto è già stato, più volte, affrontato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 3976/2003, Cass. n. 19363/2007), che ha affermato il principio secondo cui l'ordinanza di assegnazione di somme costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo e a favore dell'assegnatario e ha tale efficacia anche per le spese conseguenti per la sua …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/2003, n. 3976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3976 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA CARIME SPA, con sede legale in Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Giovanni Tricchinelli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G G BELLI 39, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO SCHIAVONE, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCESCO SACCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR ID;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 11028/00 proposto da:
ID AR, difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI TOR VERGATA 12, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ID;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
BANCA CARIME SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 148/00 del Tribunale di CATANZARO, Sezione 1^ Civile, emessa il 26/01/00 e depositata il 10/02/00 (R.G. 2243/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Eugenio SCHIAVONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l'inammissibilità o in subordine il rigetto di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Carical S.p.a. proponeva opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c. al precetto notificatole da LE ID per la somma complessiva di lire 6.471.717. Il precetto era notificato unitamente al titolo costituito dall'ordinanza d'assegnazione del giudice dell'esecuzione, che, in un'esecuzione presso terzi, aveva attribuito al procedente ID la somma di lire 5.828.427 a soddisfazione del credito nei confronti della Regione Calabria. La Carical S.p.a. deduceva che il creditore procedente era sfornito di titolo esecutivo con riferimento alla somma ulteriore rispetto a quella attribuita con l'ordinanza d'assegnazione. Il ID si costituiva, contestando il fondamento dell'opposizione. Il Pretore accoglieva l'opposizione e dichiarava la nullità del precetto. Proposto appello, il Tribunale di Catanzaro, in riforma della prima sentenza, rigettava l'opposizione proposta dalla Carical S.p.a., con condanna alle spese dei due gradi.
Avverso questa sentenza la Carical S.p.a. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. LE ID resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.
2.1. Con l'unico motivo di ricorso la Carical S.p.a. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 474, 553 e 546 c.p.c, lamentando che il Tribunale aveva ritenuto che l'ordinanza di assegnazione a norma dell'art. 553 c.p.c. costituisse titolo esecutivo. Infatti, a norma dell'art. 474, sono titoli esecutivi solamente quelli ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, mentre all'ordinanza ex art. 553 c.p.c. non è attribuita dal legislatore efficacia esecutiva. In
caso di assegnazione ex art. 553 c.p.c, il terzo non è debitore dell'assegnatario, ma è, a norma dell'art. 546 c.p.c, custode, che non può essere assoggettato ad esecuzione, dovendo soddisfare un interesse a lui estraneo. Nel caso di specie, poi, non poteva muoversi al terzo pignorato il rimprovero di essere stato inadempiente, poiché era stato inviato al creditore un telegramma con il quale si dichiarava la disponibilità al pagamento. L'interpretazione seguita dal Tribunale consentendo la notifica congiunta dell'ordinanza di assegnazione e del precetto, imponeva al terzo pignorato l'esborso di somme ulteriori, non previste nell'ordinanza e non dovute in assenza di una condotta inadempiente. Lo stesso Pretore aveva imposto la notifica del provvedimento a carico del creditore procedente 2.2. Il motivo è infondato. Il Collegio, conformandosi ad un principio più volte enunciato in sede di legittimità, ritiene che l'ordinanza di assegnazione costituisca titolo esecutivo nei confronti del terzo (Cass. 30 maggio 1963, n. 394; Cass. 5 febbraio 1968, n. 394; Cass. 14 febbraio 1996, n. 453; Cass. 24 novembre 1980, n. 6245). L'ordinanza di assegnazione produce una modificazione soggettiva del rapporto creditorio, in virtù del quale il terzo, debitor debitoris, è tenuto ad eseguire la prestazione di chi si è dichiarato debitore, non più al proprio creditore, ma al creditore di questi.
Ciò postula, in un'ottica di tutela del creditore procedente, che il provvedimento, quale che sia la forma che la legge ad esso impone, debba avere in sè efficacia tale da assicurare la soddisfazione del diritto attribuito all'assegnatario nei confronti dell'assegnato, che non può essere costretto ad intraprendere un separato giudizio di cognizione per ottenere il titolo esecutivo. Il fondamento di questa efficacia esecutiva - di individuazione problematica in quanto l'art. 474 c.p.c. non ricomprende il provvedimento di assegnazione tra i titoli esecutivi e l'art. 533. c.p.c. non fa cenno dell'efficacia esecutiva dell'assegnazione - può ricavarsi da una lettura sistematica delle norme disciplinanti l'espropriazione presso terzi.
L'assegnazione in pagamento, a noma dell'art. 552 c.p.c. consegue alla dichiarazione del terzo di essere debitore di somme (art. 547 c.p.c.) ovvero, in mancanza, alla sentenza che definisce il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (art. 548 c.p.c). Se il procedimento si conclude con una sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo, non vi sono ovviamente problemi, essendo la sentenza - pur se definita di accertamento dall'art. 549 c.p.c. - titolo esecutivo. Ma a conclusioni analoghe deve pervenirsi nel caso in cui l'assegnazione consegue alla dichiarazione confessoria del terzo. Ai fini dell'assegnazione, infatti, l'art. 553 c.p.c. pone sullo stesso piano la dichiarazione del terzo e la sentenza di accertamento. E sullo stesso piano devono porsi, per le esigenze della procedura esecutiva, l'efficacia della dichiarazione o della sentenza. Ciò per l'ovvia considerazione che, come rilevato in dottrina, il terzo che ha usato della facoltà di rendere la dichiarazione positiva si sottrae all'accertamento giudiziale a norma degli artt. 548 e 549 c.p.c, cosicché nulla può poi lamentare se dopo l'ordinanza di assegnazione nessun accertamento sarà necessario per conseguire quanto egli ha messo a disposizione della procedura esecutiva.
In altri termini, l'alternatività tra la dichiarazione resa spontaneamente dal terzo e la sentenza che accerta l'obbligo del terzo induce a ritenere che in entrambi i casi il provvedimento di assegnazione abbia efficacia esecutiva. In tal modo si evita l'incoerenza che la procedura esecutiva possa concludersi con un provvedimento meramente dichiarativo, tale da imporre nuovamente al creditore il ricorso al giudizio di cognizione nei confronti del debitore ceduto. E non può ritenersi, come invece lamenta la Banca ricorrente, che il terzo in tal modo vedrebbe deteriorare la propria posizione, in quanto la dichiarazione è resa spontaneamente dal terzo, in luogo dell'accertamento giudiziale.
Nel motivo di ricorso si deduce anche che al terzo pignorato non poteva muoversi il rimprovero di essere stato inadempiente, avendo messo a disposizione le somme dovute.
Questa deduzione non sposta però i termini giuridici della questione. Infatti, versandosi in materia di titolo esecutivo per un diritto esigibile non ha senso parlare di adempimento o inadempimento, essendo stata intrapresa l'esecuzione, con la notificazione del titolo esecutivo e del precetto, come previsto dall'art. 479 c.p.c. Quanto alla doglianza circa le ulteriori spese che sarebbero contenute nel precetto, si rileva che, per un verso, la ricorrente non ha specificamente indicato quali sarebbero le spese in questione, e, per altro verso, il titolo esecutivo si estende anche alle spese necessarie alla sua concreta attuazione (Cass. 5 febbraio 1968, n. 394).
3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale LE ID deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942, della tariffa professionale di cui al d.m. n. 589 del
1994, dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 75 disp. att. c.p.c, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. La sentenza era illegittima per avere liquidato le spese in misura, non solo inferiore a quella prevista dalla tariffa, ma anche in modo forfetario per ciascuna delle tre componenti (spese vive, competenze e onorari), con ciò non consentendo il controllo sulla liquidazione, benché nella nota spese vi fosse un'analitica indicazione delle singole voci. Il ricorso incidentale è inammissibile, mancando l'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dal n. 3 dell'art. 366 c.p.c, richiamato dall'art. 371, terzo comma (Cass. 28 agosto 2002, n.
12256; Cass. 3 giugno 2001, n. 7998; Cass. 16 settembre 2000, n. 12256). Le spese del giudizio di Cassazione, atteso il suo esito, sono compensate.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2003