Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/2003, n. 3976
CASS
Sentenza 18 marzo 2003

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Massime1

In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553, cod. proc. civ., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario ed ha tale efficacia anche per le spese conseguenti e necessarie per la sua concreta attuazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/2003, n. 3976
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3976
Data del deposito : 18 marzo 2003

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