Sentenza 16 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2001, n. 3814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3814 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 038 14/0 1 IN NOME POR LO TALIA D LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 15316/98 - Rel. Consigliere Cron.8125 Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 27/10/00 Dott. Alessandro DE RENZIS Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta Copia studi 694 dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA 6000 per diritti L. sul ricorso proposto da: WEDDE A ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO thiles I. P.SE.MA., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN NICOLA DA TOLENTINO 5, presso Lo studio II avvocat CANCELLERIA sede FORMICA RENATO C/O I.P.SE.MA., rappresentato e difeso dall'avvocato SARDOS ALBERTINI PIERO, giusta procura speciale atto notar ANGELO GAGLIONE di Roma del 24/10/00, n. rep. "84934; CANCELLERIA ricorrente
contro
FILANGIERI DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA 2000 -1- M VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato 3922 CABIBBO SALVATORE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2286/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 01/06/98, R.G.N. 41635/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato SARDOS ALBERTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 15 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 16.2.1996 IL Domenico, premesso di aver riportato, nel corso della attività lavorativa svolta a bordo della nave Jolly Verde, il giorno 8 maggio 1990, un infortunio sul lavoro con postumi indennizzabili, peraltro non riconosciuti dall'I.P.S.E.M.A. (Istituto Previdenza già Cassa Marittima per il Settore Marittimo - Meridionale per l'Assicurazione degli infortuni e malattie della gente di mare); che successivamente, in data 1.140.,1992, aveva richiesto la revisione per aggravamento;
e che la istanza amministrativa era stata del parti rigettata, all'esito degli accertamenti, dall'Istituto, sul presupposto della Miles insussistenza dei requisiti di legge per la costituzione della relativa rendita, chiedeva al Pretore di Napoli la declaratoria del proprio diritto a tale beneficio, con condanna dello Istituto alle conseguenti prestazioni in suo favore. Residente il convenuto, il quale eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto e, nel merito, deduceva la infondatezza della istanza sulla base della documentazione sanitaria prodotta, Н il giudice adito, acquisita C.T.U., accoglieva la 3 domanda con sentenza del 31.12.1996 e la decisione, all'esito dell'appello del soccombente, che pro- spettava nella impugnazione vari motivi di erro- neità della pronuncia pretorile, veniva confermatax dal Tribunale del luogo con sentenza dell'1 giugno 1998. Ritenevano, in particolare, i giudici di merito che, nella specie, non fosse decorso il termine prescrizionale dell'azione, ai sensi dell'art. 112 T. U. 30 giugno 1965, n. 1124; che il diritto alla al momento dello rendita, ove non riconosciuto infortunio, ovvero alla prima manifestazione della malattia, per mancato raggiungimento della soglia legale utile della inabilità permanente, potesse essere fatto valere dall'assicurato in termini di Miles revisione ai sensi dell'art. 83 T.U. citato, ricor- rendone i presupposti di legge e temporali atteso l'aggravamento della malattia denunciato entro il decennio;
che l'azione giudiziale risultava tempe- stivamente proposta, nei termini di cui al menzio- nato art. 112, posto che il lasso temporale inter- corso tra la data fissata dal C.T.U. quale raggiungimento del grado di invalidità utile per la rendita (1.10.92) e quella di proposizione valida ply della domanda di revisione per aggravamento (16.2.96), risultava inferiore al termine massimo prescrizionale, fissato in tre anni e 150 giorni quanto alla prima costituzione della rendita, ed in tre anni e 210 giorni in sede di revisione;
che la da parte dell'assicurato, delconsapevolezza, raggiungimento della soglia di indennizzabilità poteva essere ricondotta al giorno della propo- domanda di aggravamento in sede sizione della amministrativa (1.10.92), che segnava dunque il dies a quo di decorrenza della prescrizione;
che nel caso in esame non ricorreva il lamentato vizio di ultrapetizione;
che nessuna documentazione contraria era stata prodotta dall'appellante circa il ritenuto nesso eziologico tra infortuni ed infermità, ovvero in ordine alla entità ed al grado M iles di indennizzabilità delle medesime. Avverso tale sentenza L'I.P.S.E.M.A. ha proposto ricorso per cassazione, ancorato a tre motivi;
il IL ha depositato soltanto la procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di impugnazione il ricor- rente, denunciando violazione et falsa applicazione dell'art. 2697 C.C., deduce che il Tribunale ha dell'avvenuto fly errato nel ritenere che la prova 5 decorso della prescrizione costituisce onere dello Istituto, atteso che questi doveva soltanto eviden- ziare che, dalla data dell'infortunio a quella della domanda giudiziale di rendita, il termine prescrizionale di cui all'art. 112 T.U. n. 1124/65 era già maturato, e quindi competeva allo assicu- rato fornire la dimostrazione del contrario. Il motivo è infondato. Al riguardo va premesso, quale ius receptum, che in caso di infortunio sul lavoro, che nello immediato non abbia provocato postumi indenniz- zabili al lavoratore, quest'ultimo può chiedere all'Istituto assicuratore l'attribuzione della rendita soltanto se l'aggravamento delle sue condi- zioni di salute, inconseguenza dell'infortunio, si lia verificato entro il termine perentorio di dieci anni (ex art. 83, ottava comma del D.P.R. n. 1124/65 citato) dalla data dell'infortunio mede- simo, dal momento che il compiuto decorso del termine senza la formulazione di alcuna richiesta nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in ipotesi di aggravamento impedisce, sul piano sostanziale, l'insorgenza del diritto, operando una prescrizione legale assoluta 6 bb, per effetto della quale si deve ritenere che i postumi del fatto lesivo, iniziamente inferiori alla percentuale stabilita dalla legge, non siano suscettibili di modifica. Insorto, poi, il diritto alla rendita, trova applicazione il termine 112, prescrizionale previsto dal successivo art, comma primo, di tre anni per proporre la domanda giudiziale, cui va aggiunto il periodo di sospen- sione di centocinquanta giorni per l'espletamento della procedura amministrativa, termine che comincia a decorrere dal giorno in cui è stata raggiunta la soglia minima di indennizzabilità, e che sia conosciuta - о conoscibile - dall'assi- curato - (cfr., ex plurimis, Cass. n. 7648/1998). Orbene, in applicazione di tali principi, e ricorrendo, nella specie, la ipotesi descritta dello M iles infortunio che non ebbe a provocare postumi indennizzabili al lavoratore immediatamente, con variazione in aggravamento dello stato di inabilità solo in prosieguo, si da far raggiungere all'as- sicurato la soglia di indennizzabilità, prima soltanto alla data dell'1.12.1992, carente, come indaginidal C.T.U. sulla scorta di accertato dirette a di probante documentazione (V. sentenza 20 impugnata a pag. 9), e recepito dall'infortun con contestuale domanda di revisione per aggravamento, 7 bles risultano evidenti, per tabulas, talune conseguenze indefettibili. Tali: a) il fatto che, ricorrendo la descritta ipotesi di istanza di revisione, di cui al ripetuto art. 83, per aggravamento dei postumi invalidanti, risulta obiettivamente provato che, fino alla data fissata dalla C.T.U., la inabilità del soggetto non raggiungeva la soglia legale utile per fargli conseguire la rendita, e che soltanto da siffatto momento la accertata inabilità (11%) appariva connotata dai requisiti per ottenere l'invocato beneficio;
b) il rilievo che, in detta situazione ed a fronte degli obiettivi accertamenti eviden- ziati, la conoscenza conoscibilità - della ° entità indennizzabile dei postumi invalidanti da Miles parte del IL, per effetto dell'aggravamento successivo all'infortunio, non poteva che presumersi in pari data, come del resto avvalorato anche dalla circostanza che nella immediatezza del sinistro l'Istituto ne aveva negato la valenza positiva, sì da provocare soltanto in prosieguo la domanda di revisione per aggravamento;
c) gli effetti scaturenti in tema di onere della prova, in quanto, dimostrati nel senso che precede entrambi gli elementi temporali del verificarsi dell'aggra- 8 vamento e della contestuale conoscenza O cono- dello stesso, da parte del soggetto scibilità - interessato, incombeva palesemente sull'Istituto l'onere di fornire elementi probatori "contrari,” volti a dimostrare rigorosamente l'accadimento delle prefate circostanze in tempi diversi e precedenti, e finalizzati a sostenere il compiuto decorso della prescrizione, ai sensi del capoverso dell'art. 2697 Cod. Civile;
d) l'argomento, corre- lato al difetto di rigorosa prova in tal senso e correttamente evidenziato dal Tribunale, secondo il quale, fissato per quanto esposto il dies a quo al momento indicato (1.10.1992) come intervenuta variazione in aggravamento dei postumi invalidanti utili a fini di rendita, all'epoca della domanda Mile proposta il 16.2.1996 a titolo digiudiziale, revisione dall'interessato ai sensi dell'art. 83 citato, la prescrizione ex art. 112 T.U. n. 1124/65 eccepita dall'istituto (tre anni e 150 giorni) non risultava essersi verificata, né appariva decorso il termine decennale per la istanza di revisione, da computarsi a far data dal momento dell'infor- tunio (8 maggio 1990). Con la seconda censura il ricorrente, denun- Ну ciando violazione e falsa applicazione dell'art. 83 9 T.U. n. 1124/65, comma ottavo, deduce che i giudici di merito hanno errato nel qualificare la domanda attorea in termini di valida richiesta di revisione, secondo la citata norma, atteso che la stessa può essere proposta entro il decennio dallo infortunio solo nella ipotesi di aggravamento dei postumi derivanti dall'evento, laddove tale circo- stanza non è stata provata da parte interessata. Il motivo è del pari infondato. Ribadito che, nella specie, non fu riconosciuta la rendita coeva all'infortunio in quanto i postumi non raggiungevano il minimo legale indennizzabile, considerazioni che precedono, in tema dile delibazione del primo motivo di ricorso, non consentono dubbi sulla ricorrenza della prova Miles relativa all'aggravamento denunciato ai fini della revisione, scaturendo la stessa in modo incon- futabile dai risultati della C.T.U., che ha fissato la invalidità all'11%, idonea per ottenere la - per evoluzione rendita e necessariamente maggiore ratione temporis - rispetto a quella ritenuta in precedenza dall'Istituto a base del rigetto della medesima istanza all'epoca dell'infortunio, con amministrativa conseguente, pedissequa domanda dell'interessato, finalizzata alla revisione 10 Hy (1.10.1992) ed analogamente rigettata per carenza dei requisiti necessari. Né, d'altronde, si profi- lano perplessità sul momento della effettiva cono- scenza o conoscibilità della valenza indenniz- - - dell'infortunio da parte del zabile dei postumi IL, a seguito dell'aggravamento degli stessi, posto che, per effetto della sentenza Corte Costituzionale n. 206/88, la manifestazione della malattia, dalla quale far decorrere il termine prescrizionale dell'azione, va intesa come certezza della esistenza dello stato morboso e della cognizione di esso in termini di indennizzabilità, e che in concreto entrambi detti elementi si sono verificati successivamente al sinistro, come si evince dai risultati della C.T.U. e dalla documen- Miles tazione richiamata in sentenza, del resto avvalo- rati indirettamente dallo stesso comportamento di reiterato diniego della rendita adopera dello Istituto, con riferimento alla insussistenza della percentuale di legge invalidante. Con la terza doglianza il ricorrente denuncia motivazione insufficiente e contraddittoria su punti decisivi della controversia, ed articola il contenuto della censura in diverse direzioni, Ну deducendo che: il C.T.U. non ha fissato il dies a 11 quo di decorrenza della prescrizione all'1.10.1992, ma si è limitato ad asserire che a quella data il grado di invalidità dell'assicurato andava calco- lato all'11%; la domanda non conteneva gli estremi dell'aggravamento denunciato a fini di revisione, sicchè lo stesso doveva essere provato dall'inte- l'aggravamento presupponeva determinatiressato;
elementi essenziali, concernenti la ricorrenza di esso con riferimento alle condizioni fisiche del soggetto, il nesso di causalità rispetto all'infor- tunio patito in precedenza, la data del suo verificarsi ed una precisa domanda del suo ricono- nella specie si configurava un palese scimento;
vizio di ultrapetizione, atteso che la domanda Milea riguardava solo la costituzione della rendita e non la ritenuta revisione, per cui, in difetto dei presupposti, questa esulava dall'oggetto di disa- mina. Anche tale censura appare priva di consistenza in tutte le sue prospettazioni, sia con riferimento ai rilievi in precedenza esposti, per quanto attiene alla decorrenza della prescrizione ed allo dell'aggravamentoonus probandi ritenuto a base della istanza di revisione, nonché alla sua 12 fly sussistenza in concreto;
sia in relazione alla diffusa ed approfondita motivazione della sentenza impugnata, la quale ha correttamente dato atto del nesso di causalità tra infortunio ed aggravamento dei conseguenti postumi, richiamandosi alle logiche e rigorose conclusioni della C.T.U. al riguardo, ed ha evidenziato, altresì, la precisa adozione, da parte assicurata, della procedura di revisione per aggravamento, atteso che la compiuta esposizione nell'atto introduttivo delle circostanze di fatto necessarie ad identificare l'infortunio subito, il reiterato rigetto amministrativo delle richieste avanzate anche per effetto del denunciato aggra- - e la successiva domanda giudiziale,vamento qualificata con riferimento a tutte le circostanze M iles riportate, non potevano che configurare il proce- dimento di cui al menzionato art. 83. Di tal chè resta confutato anche il rilievo concernente la asserita ultrapetizione, in quanto siffatte precisazioni, supportate dall'ulteriore argomento, dedotto dai giudici di merito, circa la corretta valutazione del petitum azionato in prime cure, volto alla costituzione della rendita per il sopravvenuto peggioramento dei postumi determinati dall'infortunio, non comportano i limiti pretesi della iniziale domanda, ma ampliano l'ambito del fly 13 devoluto e la valenza della stessa, configurandosi esattamente come istanza di revisione nel senso che precede. Alla stregua delle svolte considerazioni la sentenza impugnata non appare inficiata dalle di legge e dai vizi di motivazione violazione prospettati dall'Istituto; il ricorso va, pertanto, rigettato. Non si procede ad alcuna statuizione in ordine alle spese relative al presente giudizio (di legit- timità in quanto l'assicurato-convenuto ha depo- sitato solo la procura, senza svolgere ulteriori atti defensionali.
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese concernenti il giudizio di cassazione. Helelines - 27 ottobre 2000 - Roma Il Presidente: Il Cons. estensore: U JL. COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, 16 MAR. 2001 CA IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 14