Sentenza 31 gennaio 2002
Massime • 1
La detenzione all'interno di un ristorante di alimenti surgelati destinati alla somministrazione alla clientela, senza che sulla lista delle vivande messa a disposizione degli avventori sia indicata detta qualità, configura l'ipotesi di reato di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen., atteso che tale comportamento è univocamente rilevatore della volontà dell'esercente di consegnare ai clienti una cosa diversa da quella pattuita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/01/2002, n. 10145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10145 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO TORIELLO Presidente del 31/01/2002
Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dott. GUIDO DE MAIO Consigliere N. 212
Dott. LUIGI PICCIALLI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI Consigliere N. 3263/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Paolo Momaroni, difensore di fiducia di EL LE IZ, n. l'11.8.1973 in Città della Pieve, ivi res. via Icilio Vanni n. 3,
avverso la sentenza in data 12.7,2000 del Tribunale di Orvieto, con la quale venne condannato alla pena di L.
1.200.000 di multa, oltre alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza, quale colpevole del reato di cui agli art. 56 e 515 c.p.. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Paolo Momaroni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Orvieto ha affermato la colpevolezza del EL LE in ordine al reato ascrittogli per avere posto in essere atti idonei, univocamente diretti a somministrare agli avventori del ristorante "Terziari Borgo Dentro" alimenti diversi per qualità da quella dichiarata ed in particolare prodotti carnei surgelati, dichiarati freschi. La sentenza ha accertato la sussistenza del fatto contestato per essere stati rinvenuti dai verbalizzanti nei due frigoriferi del ristorante alimenti surgelati esattamente corrispondenti a quelli riportati nel menu del giorno e destinati alla somministrazione, senza che in quest'ultimo fosse indicata la citata caratteristica delle pietanze. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia con tre motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, primo comma lett. e), c.p.p., la carenza di motivazione della sentenza in ordine all'accertamento del titolo in base al quale è stata affermata la responsabilità dell'imputato, evidenziando sul punto la circostanza che l'attività di ristorazione di cui si tratta viene svolta in concomitanza con una manifestazione popolare denominata "Palio dei Terzieri" in locali adibiti per l'occasione a cosiddette "taverne" mediante l'impiego di personale costituito da giovani che prestano volontariamente e gratuitamente la propria opera. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 522 c.p.p., per indeterminatezza della contestazione e, in particolare, per non essere stati indicati concretamente nel capo di imputazione gli atti idonei, univocamente diretti alla commissione del tentativo di frode in commercio. Con l'ultimo motivo il ricorrente deduce l'errata applicazione della norma incriminatrice, contestando la sussistenza del requisito della univocità degli atti diretti alla commissione del reato di frode in commercio, non ravvisabili nella mera detenzione nelle celle frigorifere di alimenti surgelati. Sul punto si contesta l'accertamento di fatto dal quale il giudice di merito ha dedotto la sussistenza del requisito della univocità della destinazione degli alimenti in questione alla somministrazione ai clienti, senza chiarimenti in ordine alle loro caratteristiche di conservazione, e, più in generale, si deduce in diritto che il tentativo di frode in commercio non è configurabile in assenza della prova che si sia instaurato un rapporto concreto con il potenziale acquirente. Il ricorso non è fondato.
Il primo motivo di gravame è inammissibile.
La doglianza del ricorrente, invero, è fondata su rilievi in punto di fatto non deducibili in sede di legittimità e che, peraltro, non sono stati neanche dedotti dinanzi al giudice di merito, risultando dalla sentenza impugnata che la difesa del EL LE, che era presente al dibattimento, non ha contestato che l'imputato fosse consapevole della destinazione degli alimenti surgelati alla somministrazione ai clienti del ristorante, mentre neppure risulta contestata nella sede propria la natura di quest'ultimo. Il secondo motivo di gravame è infondato.
È stato reiteratamente affermato da questa Corte che "Non si ha insufficiente indicazione della enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare la applicazione di misure di sicurezza, qualora si abbia l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificità, sicché l'imputato possa apprestare la sua difesa.
Infatti, in considerazione della centralità del dibattimento, dei poteri conferiti al giudice sia in materia d'integrazione del materiale probatorio insufficiente o mancante ex art. 507 c.p.p., che in tema di ammissione di prove, e della possibilità di procedere a contestazione suppletiva ed a modificazione dell'imputazione ex art.516 c.p.p., non sembra necessaria una dettagliata imputazione. Ciò,
in aderenza con le novità del nuovo sistema processuale, disancorato da visioni formalistiche e da valori epistemologici delle radici letterali, e teso a considerare l'imputazione nel suo complesso ed il fondamentale principio "iura novit curia". In altri termini, il requisito della enunciazione del fatto in tanto può ritenersi carente, in quanto in concreto possa affermarsi che l'imputato non abbia potuto conoscere i tratti essenziali della fattispecie di reato, attribuitagli dall'accusa, si da non potersene adeguatamente difendere". (sez. 1^, 20000382, Piccioni, riv. 215140; sez. 3^, 199502853, riv. 205407).
Orbene, nella fattispecie in esame non sussiste certamente un'assoluta indeterminatezza dell'accusa, alla luce dell'enunciato principio di diritto, considerato che il capo di imputazione contiene la puntuale indicazione degli elementi di fatto concretanti il tentativo di frode in commercio e che, in ogni caso, l'imputato ha avuto modo di difendersi adeguatamente in dibattimento anche mediante l'espletamento di un'articolata attività istruttoria, che ha riguardato tutti i profili del fatto costituente reato. Anche l'ultimo motivo di gravame è infondato.
Osserva il Collegio in ordine alla questione di diritto sollevata dal ricorrente, e cioè se sia configurabile il tentativo del reato di frode in commercio in conseguenza della detenzione di alimenti surgelati o congelati in un ristorante, senza che di tale caratteristica sia fatta menzione nella lista delle vivande destinata alla clientela, che alcune pronunce di questa Corte hanno escluso la configurabilità di detto reato, in assenza di altri elementi circostanziali concretanti un inizio di pattuizione con il cliente, quale ad esempio la consegna della lista delle vivande all'avventore (sez. 3^, 199912204, Perin, riv. 215082; 199802038, riv. 211807). Tale indirizzo interpretativo non si palesa, però, condivisibile, alla luce delle precisazioni contenute nella più recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (25.10.2000 n. 28, Morici) in ordine alla nozione di univocità degli atti che integrano la fattispecie del tentativo in relazione al delitto di cui all'art. 515 c.p.. Si è precisato, infatti, nella citata sentenza, sia pure in relazione a fattispecie concreta diversa, che, ai fini della configurabilità del tentativo di frode in commercio non è necessario che vi sia stato un effettivo contatto tra l'esercente dell'attività commerciale ed il potenziale acquirente, essendo sufficiente ad integrare il requisito della univocità dell'azione che quest'ultima riveli con certezza, secondo, però, l'id quod plerumque accidit, la intenzione dell'agente di commettere il delitto del quale si ravvisa il tentativo.
Orbene, non appare dubbio, alla luce dell'accertamento di merito contenuto nella sentenza impugnata, che la detenzione all'interno di un ristorante di alimenti surgelati destinati alla somministrazione alla clientela, senza che sulla lista delle vivande messa a disposizione degli avventori sia indicata la citata qualità degli stessi, sia univocamente rilevatrice della volontà dell'esercente di consegnare ai clienti un aliud pro alio.
L'indicato accertamento di merito, che si palesa congruamente motivato mediante la puntuale indicazione dei riscontri probatori su cui è fondato, infine, non può essere contestato in sede di legittimità sulla base dei rilievi di natura fattuale contenuti in buona parte del motivo di gravame.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente EL LE IZ al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 31 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2002