Cass. pen., sez. II, sentenza 17/12/2013, n. 1848
CASS
Sentenza 17 dicembre 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso "per saltum", la Corte di cassazione deve interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi ed, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordinario di gravame, talchè, ove vi sia una formale denuncia di difetto e manifesta illogicità della motivazione ed il contenuto delle censure, che letteralmente deducono anche violazione di legge, le riveli, invece, come dirette avverso la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso andrà convertito in appello.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 17/12/2013, n. 1848
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1848
    Data del deposito : 17 dicembre 2013

    Testo completo