Sentenza 17 dicembre 2013
Massime • 1
Qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso "per saltum", la Corte di cassazione deve interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi ed, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordinario di gravame, talchè, ove vi sia una formale denuncia di difetto e manifesta illogicità della motivazione ed il contenuto delle censure, che letteralmente deducono anche violazione di legge, le riveli, invece, come dirette avverso la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso andrà convertito in appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/12/2013, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 17/12/2013
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - ORDINANZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2879
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 28010/2013
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia;
nei confronti di:
Di BB LA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 14.12.2012;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. DAVIGO Piercamillo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, FODARONI MA Giuseppina, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia convertito in appello con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Brescia.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14.12.2012, il Tribunale di Bergamo assolse Di BB LA dai reati di cui all'art. 643 e di cui all'art. 640 c.p., perché il fatto non sussiste.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il Tribunale, muovendo dalla considerazione che la cartomanzia e attività affini sono lecite, ha escluso la sussistenza dei reati di circonvenzione di incapace e di truffa pur avendo la persona offesa versato circa 25.000,00 Euro all'imputata per arti magiche e fatture propiziatorie. D'altro canto la situazione di circovenibilità sarebbe evidenziata dal fatto che la persona offesa ha dichiarato che da sola non riusciva ad andare avanti, nonché dalla credulità della stessa rispetto ai riti magici. La sentenza sarebbe anche errata laddove ha escluso la sussistenza di un ingiusto profitto con altrui danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere qualificato come appello.
Secondo l'orientamento di questa Corte, qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso "per saltum", la Corte di cassazione deve dapprima interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi ed, in caso di dubbio, deve privilegiare il tipo ordinario di gravame. Qualora, pertanto, nell'atto di impugnazione non solo vi sia una formale denuncia di difetto e manifesta illogicità della motivazione ma lo stesso contenuto delle censure, che letteralmente deducono anche violazione di legge, ad onta di tale formale qualificazione, le riveli come sostanzialmente, tutte, dirette avverso la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso appare sostanzialmente proposto ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e va convertito in appello (Cass. Sez. 4^ sent. 4264 del 5.4.1996 dep. 23.04.1996 rv 204447). Più di recente, con decisione che il collegio condivide, questa Corte ha affermato che il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato, che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), relativa a carente motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, non può essere presentato per saltum ma deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, del codice di rito (Cass. Sez. 6^ sent. 3405 del 10.1.2003 dep. 23.1.2003 rv 223561). Nel caso qui esaminato, le doglianze contenute nel ricorso sono anche di merito dal momento che implicano una valutazione della circonvenibilità della persona offesa.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2014