Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2004, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - rel. Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO FINANZE DIREZIONE REGIONALE ENTRATE LOMBARDIA SEZIONE BRESCIA in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
DI GI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 215/99 della Commissione Tributaria regionale di MILANO, depositata il 22/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/09/03 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DI NI - lavoratore dipendente - con istanza in data 10.1.1992 rivolta alla Intendenza di Finanza di Brescia, chiedeva il rimborso della ritenuta operatagli ai fini dell'irpef dal datore di lavoro sul complessivo importo (di L. 8.826.716) corrispostogli a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute nell'anno 1990, assumendo la natura risarcitoria e non retribuiva di tale indennità. Il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell'Ufficio finanziario veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia con sentenza n. 345/03/97. L'appello dell'Ufficio veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n. 215/48/99, depositata il 22.9.1999, sul rilievo della natura di fatto illecito delle prestazioni lavorative rese durante il periodo feriale - anche se con il consenso del lavoratore (consenso ritenuto ininfluente, trattandosi di diritto irrinunciabile perché costituzionalmente protetto) - e quindi sulla natura risarcitoria della indennità corrisposta al lavoratore a fronte delle prestazioni rese durante il periodo feriale: indennità come tale non assoggettabile alla (ritenuta) irpef.
Ricorrono per cassazione congiuntamente il Ministero delle Finanze e la Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia - Sez. di Brescia, con un unico articolato motivo di gravame.
Il contribuente intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti deducono violazione degli artt. 46 e 48 D.P.R. 917/1986 nonché omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Le doglianze sono fondate.
Invero, dal tenore letterale e logico degli artt. 46 e 48 D.P.R. cit. è dato ricavare in modo inequivoco che il legislatore ha inteso ampliare (rispetto alle previsioni degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 597/1973) la nozione di retribuzione imponibile, per ricomprendervi ogni compenso erogato dal datore di lavoro e cioè tutte le somme corrisposte al lavoratore in connessione e nell'ambito del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla effettiva prestazione dello stesso.
Pertanto, anche l'indennità sostitutiva di ferie non godute - sia che ad essa si riconosca natura di retribuzione aggiuntiva, rivolta a remunerare la prestazione usurante resa durante il periodo feriale ovvero di ristoro del pregiudizio arrecato alle energie psico-fisiche del lavoratore - costituisce vero e proprio compenso, in quanto mira a riequilibrare sotto il profilo economici gli effetti del lavoro reso e ricevuto nel suddetto periodo.
Trattandosi di vero e proprio compenso che deriva dal rapporto di lavoro, la predetta indennità deve ritenersi assoggettabile ad irpef e quindi a ritenuta d'acconto.
In tal senso è del resto l'orientamento di questa Corte(ex plurimis, Cass. 13860/2000; Cass. l0941, 7202, 7188, 4834 e 4134/1999; Cass. 4839/1998; Cass. 8791/1995) che il Collegio pienamente condivide,
atteso che esso risulta essere anche in sintonia con i principi fissati dagli artt. 3 e 53 della Costituzione certamente costituendo indice di capacità contributiva anche la retribuzione corrisposta per il lavoro subordinato prestato nel periodo riservato al godimento delle ferie (Cass. 10941 e 7188/1999 citate). Alla stregua dei rilievi tutti che precedono il ricorso deve essere accolto e conseguentemente va cassata la impugnata sentenza. Peraltro, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 comma primo c.p.c.. Ritiene la Corte, avuto riguardo alle medesime ragioni per le quali il ricorso della A.F. è stato ritenuto fondato, di dovere rigettare il ricorso del contribuente introduttivo del giudizio innanzi alla commissione tributaria.
Quanto alle spese dell'intero giudizio nei pregressi gradi, si ravvisano giusti motivi per dichiararle interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;
dichiara compensate le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004