Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2003, n. 4572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4572 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
| Aula 'B' EN 10 Y NALI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Findian di face SEZIONE TERZA CIVILE Findlie.. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 0 4 5 7 2 0 3 Dott. Vincenzo R ONE R.G. N. 18318/( Скопло 388 Jonsigliet Dott. Ernesto Consigliere FINOCCHIARO Dott. Mario Rep. Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Ud.31/01/03 - Dott. FO AMATUCCI Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA SO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEULADA 55, presso 10 studio dell'avvocato GIUSEPPE NOSCHESE, difeso dall'avvocato RAFFAELE FRASCA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ASSITALIA SPA, RAS SPA, TROISI CIRIACO;
- intimati avverso la sentenza n. 283/00 del Giudice di pace di CAVA DE' TIRRENI, depositata il 15/05/00 (R.G. 3/99); .. udita la relazione della causa svolta nella camera di 2003 - - consiglio il 31/01/03 dal Consigliere Dott. Antonio 232 -1- - 2 - + F 十 c o n s e g u e n z e d i l e g g e . e l n o c , a z z e t a d n o f n i a t s e f i n a m r e p r i g e t t i o s r o c i r l i i s o t s e i h c a h . e h t c A t I T S o E R A C D e n e r a l e a t t e i n o t n A G I e r o t a r u c o r P o t u t i t s o S l a d e t t i r c s i n o i s u l c n o c e l e t t e l;
O T E R G E S Svolgimento del processo IS Ciriaco conveniva davanti al giudice di pace di Cava dei Tirreni AS FO e la s.p.a. Ras Assicurazioni per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni pari a £. 1970.000, per i danni subiti dal SUO autocarro, investilo dai ciclomotore di proprietà del convenuto e guidato dal minore IS CA. Si costituiva fi convenuto, che contestava le modal í tà dell'incidente, e ritenendo che esso fosse da ascrivere a responsabilità del conducente de_ ciclomotore, proponeva donanda riconvenzionale nella misura di f. 2 milioni, anche nei confronti dell'Assitalia, assicuratore della r.c.a. del convenuto. 11 giudice di pace, con sentenza depositata il 15.5.2000, rigeltava entrambe le domande. daRiteneva il giudice di pace che l'incidente era ascriversi a responsabilità esclusiva del IS CA, come emergeva dalla sua stessa deposizione e da quella dei testi IE e PO. Quanto alla riconvenzionale, riteneva il giudice che non risultava quantificato il danno ē che la deposizione del Senatore GE ПО offriva possibilità di soluzione e contrastava con il rapporto dei vigili urbani. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AS. Q Non si sono costituiti gli intimati. Motivi della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione е falsa applicazione dell'art. 2054 C.C., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Ritiene il ricorrente che il giudice avrebbe dovuto ritenere prova idonea alla dimostrazione del quantum del danno sia la fattura di acquisto di un pneumaticc, sia il preventivo di spesa del carrozziere, dovendo egli decidere secondo equità. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamerta la " violazione dell'art. 113, c.2, e 114 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione e falsa applicazione della 1. n. 374 del 21.11.1991, е violazione dell'art. 111, c. 1, cost.. Secondo il ricorrente il giudice di pace avrebbe dovuto decidere secondo i principi di equità integrativa e tenendo conto dei principi regolatori della materia.
2. Ritiene questa corte che il ricorso in parte sia manifestamente infondato ed in parte sia inammissibile, per cui lo stesso vada rigettato. preliminarmente rilevato che, a seguito della nuova Va, formulazione dell'art. 13 secondo comma cod. proc. civ., il giudice di pace, quando pronunzia in controversie di valore non superiore ai due milioni non deve procedere alla individuazione della norma ai diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, ne' e tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e de: principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore а quelle ordinarie), nonche', а norma dell'art. 311 cod. proc. civ., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacche', in tali controversie, egli deve giudicare facendo immediata applicazione di un'equita' cosiddetta formativa o sostitutiva (e non della cosiddetta hequita correttiva o integrativa) e deve percio' fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Ne consegue che le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie del suindicato valore (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equita', anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equita'] sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. çiv. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione}, nonche' ai sensi del П1. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equita' adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorieta' della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del I]. 3 del citato art.360 e consentita soltanto in caso li inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore а quelle ordinarie}, senza che tale interpretazione dell'art. 113 secondo comma c.p.c. renda la norma sospettabile di illegittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost. (Cass. n. 716/99). Nella fattispecie, quindi, quanto alla lamentata violazione dell'art. 2054 c.c., essa è inammissibile, perché attinente a norma sostanziale. Quanto alla censura di violazione dell'art. 113, C. 2, c.p.c., perché il giudice non avrebbe deciso Secondo l'equità integrativa e nel rispetto dei principi regolatori della materia, essa è equalmente manifestamente infondata, avendo il giudice deciso la causa secondo l'equità sostitutiva, cui appunto era tenuto a norma del predetto articolo. I giudice di pace si è limitato a rigettare la domanda riconvenzionale, ritenendo che non era stato quantificato il danno, poiché la deposizione testimoniale di tale senatore Q.а GE, non provava tale punto ed era in contrasto con il rapporto dei vigili urbani. La motivazione sul punto non è né mancante né apparente né insanabilmente contraddittoria, та costituisce ила valutazione di merito, rientrante nei poteri del giudice di pace. Quanto alla censura di omesso esame della fattura di acquisto di un pneumatico e del preventivo del carrozziere, la stessa è inammissibile per non aver ottemperato al principio di autosufficienza cel ricorso. Infatti, allorché il ricorrente denunzi l'omesso esame di un documento, risolvendosi la censura in vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, perché la Corte possa valutarne la decisività, è necessario che il ricorrente riporti nel ricorso il contenuto del documento pretermesso ed indichi in quale momento processuale esso è stato prodotto, al fine di valutarne la tempestività, non potendo la Corte sopperire con proprie indagini a tanto. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese non essendosi costituiti gli intimati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, 11 31 gennaio 2003. Il Presidente Il cons. est. Aut o Segret IL CANCELIA RE GT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 MAR, 2003 CANCEL ERGO 7