Sentenza 24 febbraio 2004
Massime • 1
Costituisce dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990 n. 241, quella con la quale, in sede di autocertificazione per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, prevista dall'art. 2 della legge 25 agosto 1991 n. 287, l'interessato, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta per taluno dei reati indicati in detta ultima disposizione normativa, attesti l'inesistenza di precedenti ostativi all'ottenimento della suindicata iscrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2004, n. 13421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13421 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 24/02/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 263
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 025569/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA LF N. IL 27/03/1954;
avverso SENTENZA del 31/01/2003 GIP TRIBUNALE di BELLUNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
LA CORTE osserva:
L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza 31.1.2003, con la quale il Gup del Tribunale di Belluno ha applicato nei suoi confronti, su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di E. 570, 00 di multa (in sostituzione di gg. 15 di reclusione) in ordine al reato di cui all'art. 495 cod. pen. in relazione all'art. 21 Legge 241/90, essendogli stato contestato di avere falsamente dichiarato, nella autocertificazione allegata alla domanda di iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (REC), di non avere riportato condanne per reati ostativi alla iscrizione stessa ex art. 2 Legge 287/91. Con un primo motivo il ricorrente deduce carenza di motivazione in punto all'insussistenza delle cause di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen., ma tale motivo è inammissibile per manifesta infondatezza;
noto è, infatti, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di sentenze applicative della pena ex art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti, in difetto di specifiche allegazioni che mettano in evidenza ragioni di proscioglimento nel merito, esonera il giudice da una compiuta o concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento a norma del citato art. 129. Nella specie, appunto, la sentenza contiene siffatta enunciazione, addirittura comprensiva del richiamo alle "ammissioni" dello stesso imputato.
Infondato è il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce che la dichiarazione resa nell'atto di autocertificazione non sarebbe falsa, in quanto il precedente taciuto atterrebbe ad una sentenza di patteggiamento non equiparabile a pronuncia di condanna;
è sufficiente, invero, opporre non soltanto la previsione generale di equiparazione di cui all'art. 445 seconda parte nel testo vigente all'epoca del fatto, ed ora ripetuta nel comma 1 bis ex art. 2 L. 12.6.2003 n. 2134 (non si verte in tema di inefficacia nei giudizi civili o amministrativi distintamente sancita), ma altresì le evidenti finalità dell'art. 2 L. 287/91 in tema di requisiti per l'iscrizione al REC, tutelate dalla veridicità della dichiarazione di inesistenza di addebiti concernenti la disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande (violazione ex artt. 5 e 6 della Legge 30.4.1962 n. 283 non depenalizzata dall'arti D. L.VO 30.12.199 n. 507).
I residui motivi deducono inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 47 cod. pen. sul rilievo che non sarebbe stata presa in esame la tesi difensiva dell'errore sul fatto che costituisce il reato in punto di equiparazione a sentenza di condanna di quella di patteggiamento, ovvero inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 5 cod. pen. "dopo l'intervento della Corte Costituzionale (sent. 88/394) in tema di errore scusabile;
trattasi palesemente di questioni la cui deduzione è incompatibile con il rito adottato e che, per di più, imporrebbe la necessità dì un giudizio sul fatto e, quindi, di merito, in ogni caso precluso nella presente sede. Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2004