Sentenza 4 maggio 2002
Massime • 1
In tema di prestazioni di previdenza obbligatoria, va riconosciuto il diritto del lavoratore di agire per far accertare la computabilità dei contributi dovuti e non versati dal datore di lavoro, ancorché non venga ancora rivendicato il diritto alla relativa prestazione, atteso che l'interesse ad agire deriva in tali ipotesi dalla contestazione dell'ente previdenziale in ordine alla computabilità dei contributi medesimi.
Commentario • 1
- 1. L’azzeramento della tutela della posizione contributiva del lavoratore nella recente giurisprudenza di legittimitàAccesso limitatoRoberto Riverso · https://www.altalex.com/ · 16 marzo 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2002, n. 6409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6409 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - rel. consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
Dott. CAMILLA DI IASI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR LA, RA SE, DE IS SS, DE NG IO, PR RC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA CAMILLUCCIA 701, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE USSANI D'ESCOBAR, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante Pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO MORIELLI, ANTONIO TODARO, LUIGI CANTARINI, PATRIZI TADRIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 16621/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 22/09/98 - R.G.N. 34264/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato LOIACONO ROMAGNOLI per delega USSANI DIESCOBAR;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma del 21/8/96 i lavoratori indicati in epigrafe avevano proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda da loro proposta per la declaratoria di applicabilità anche al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo per dipendenti da aziende di navigazione aerea, di cui alla L. n. 859 del 13/7/65, del principio della automaticità delle prestazioni previdenziali, ex art. 2116 c.c., pur in difetto di regolare contribuzione, che in effetti non era stata versata dal loro datore di lavoro Unifly Express Spa, dichiarato fallito nel novembre 1990.
Convenivano quindi in giudizio l'INPS ed insistevano nella domanda di risarcimento del danno per omessa applicazione della circolare del Ministero dei Trasporti n. 330863 del 28/10/87, che demandava all'Istituto la vigilanza sul regolare adempimento dell'onere contributivo e la denuncia delle relative omissioni ai fini dell'adozione dei provvedimenti sanzionatorì di cui D. M. 18/6/81. L'INPS contestava il gravarne ed il Tribunale, con sentenza del 20/3 - 22/9/98, lo rigettava, precisando che l'art. 2116 c.c. stabiliva che "le prestazioni...sono dovute...anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi" e quindi era necessario, ai fini della sua applicabilità, che: a) la parte precisasse quale prestazione intendeva ottenere dall'INPS; b) dimostrasse la sussistenza di tutte altre condizioni per ottenerla (con esclusione del solo requisito contributivo) e quindi c) l'omissione contributiva che l'aveva il diritto, secondo cui "il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 cod. civ., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore;
pertanto, con riferimento al Fondo - gestito, dall'Inps - di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, deve ritenersi l'applicabilità del suddetto automatismo, posto che ne' la legge n. 859 del 1965 istitutiva del Fondo, ne' le successive leggi di riforma della regolamentazione del Fondo medesimo contengono alcuna - espressa deroga al principio, che, al contrario, - viene richiamato da suddetta normativa, stante il rinvio formale dell'art. 52 legge n. 859 cit. alla disciplina dell'assicurazione generale per i.v.s., che prevede la regola dell'automatismo, nonché il richiamo alla stessa disciplina- contenuto nell'art. 5 D.Lgs. n. 164 del 1997, recante ulteriore riforma del regime pensionistico degli iscritti al Fondo" (Cass. n. 1460 del 2/2/2001). Il Collegio condivide questo principio, per la ragione essenziale che la costituzione di una regolare posizione assicurativa costituisce di per sè un diritto, autonomamente azionabile a prescindere dalla richiesta attuale di una prestazione previdenziale. Sotto il profilo della sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente questa Corte ha già chiarito che, benché letteralmente l'art. 2116 c.c. assicuri - al lavoratore il diritto alle "prestazioni"' della previdenza obbligatoria anche in caso di omesso versamento dei contributi dovuti, talché sembrerebbe far riferimento alla situazione in cui il lavoratore abbia maturato gli altri presupposti per la spettanza del trattamento previdenziale (tra cui l'età pensionabile), non di meno deve tenersi conto di una recente pronuncia interpretativa della Corte costituzionale (n. 374 del 1997), che ha ritenuto che già prima del pensionamento il lavoratore possa far valere la computabilità, nella sua posizione assicurativa, dei contributi dovuti ma omessi, al fine di ottenerne il ricongiungimento in altra gestione previdenziale. L'esercizio del diritto all'integrazione della posizione assicurativa non deve essere necessariamente differito al momento della maturazione del diritto alla pensione, ma riguarda anche la mera integrità della posizione assicurativa. A fortiori, quindi, deve ritenersi che analoga pretesa sia azionabile allorché nella stessa gestione previdenziale venga dal lavoratore rivendicata non ancora il diritto alla prestazione di previdenza obbligatoria, bensì soltanto la computabilità di tali contributi. In tal caso la sussistenza dell'interesse ad agire è assicurata dalla contestazione dell'ente in ordine alla computabilità dei contributi medesimi.
La Corte Costituzionale, con la citata sentenza n. 374 del 5/12/97, ha dichiarato che "non è fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la q.l.c. degli art. 2 e 6 L. n. 29 del 7/2/79,
ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori a fini previdenziali, nella parte in cui, disciplinando in due fattispecie diverse di ricongiunzione di periodi assicurativi il versamento da parte della gestione di provenienza a quella di destinazione dei contributi di propria pertinenza, non consentono che l'INPS trasferisca anche i contributi non versati, ma dovuti nei limiti della prescrizione decennale". Spiegando le ragioni della decisione, il giudice delle leggi ha dato della normativa vigente una interpretazione costituzionalmente corretta, affermando che il "principio di 'automaticita' delle prestazionì, con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie,. trova applicazione non già "solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui", ma - come si esprime l'art. 2116 cod. civ. - "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali": il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso".
Trattandosi di una sentenza interpretativa di rigetto, la stessa vincola il giudice ordinario non già nel senso che deve adottare (in positivo) proprio l'interpretazione accolta dalla Corte costituzionale, ma nel senso non può accogliere quell'interpretazione che la Corte ha, espressamente o implicitamente, ritenuto incostituzionale, salvo sollevare nuovamente la questione di costituzionalità. L'interpretazione dell'art. 2116, comma 1^, c.c. in senso conforme al principio enunciato dalla citata
pronuncia n. 374 del 1997, valorizza null'altro che l'interpretazione letterale della disposizione, superando così ogni dubbio di incostituzionalità, ed in questo senso è pienamente condivisa dal Collegio.
Ne consegue che il primo comma dell'art. 2116 c.c. esprime il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, per essere applicato ai Fondi speciali, non deve essere espressamente richiamato nelle singole disposizioni di legge, ma eventualmente può essere escluso esplicitamente dal legislatore, il quale è libero di conformare diversamente tale principio secondo il tipo di assicurazione obbligatoria alla quale i contributi omessi si riferiscono.
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata, con rimessione della causa ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Perugia, che deciderà la controversia sulla base del principio di diritto sopra enunciato. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese di lite del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2002