Sentenza 20 ottobre 2011
Massime • 1
È illegittimo, in quanto adottato da giudice incompetente, il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente emesso dal tribunale del riesame su richiesta formulata dal P.M., trattandosi di provvedimento rientrante nella competenza esclusiva del G.i.p. (Nella specie, il P.M. aveva presentato la richiesta cautelare per la prima volta al tribunale del riesame, adito dall'indagato a seguito dell'impugnazione proposta contro la convalida del sequestro probatorio eseguito d'iniziativa dalla P.G.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/10/2011, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 20/10/2011
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 1825
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - N. 14968/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UI IM AR, nato a [...] il [...];
Avverso la ordinanza in data 11 Marzo 2011 del Tribunale di Monza, quale giudice del riesame, che ha confermato il provvedimento di convalida che il P.M. ha emesso sul sequestro operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria della somma di circa 18.000 Euro rinvenuta all'interno di una cassaforte e riconducibile al Sig. IS, persona soggetta a indagine per i reati ex art. 416 c.p. e D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8.
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dr. Luigi Marini;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVA IN FATTO
Nel corso di perquisizione domiciliare la polizia giudiziaria ha proceduto in data 22 febbraio 2011 al sequestro della somma di circa 18.000 Euro rinvenuta all'interno di una cassaforte e ritenuta riconducibile al Sig. IS, persona soggetta a indagine per i reati ex art. 416 c.p. e D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art.
8. Il Pubblico Ministero con proprio decreto ha convalidato il sequestro con la motivazione che si tratta di somma provento del reato per cui si procede.
La Difesa dell'indagato ha prodotto documentazione comprovante che nel mese di agosto 2010 costui era stato fermato alla frontiera e trovato in possesso della somma in contante di 19.300,00 Euro non dichiarata.
A seguito di istanza di riesame il Tribunale ha convocato udienza camerale, nel corso della quale il P.M. ha chiesto che il sequestro fosse confermato ai sensi dell'art. 322 ter c.p. quale misura di cautela "per equivalente" rispetto alle maggiori somme che costituiscono l'obbligazione che per l'indagato è sorta a seguito delle violazioni tributarie. Il Tribunale, ritenuto che sussista il "fumus" di reato con riferimento al concorso nell'emissione di f.o.i. anche per annualità successive all'entrata in vigore della legge n.244 del 2007, ha accolto la richiesta del P.M. e confermato il sequestro preventivo nei termini sopra specificati. Avverso tale decisione il Sig. IS propone ricorso mediante il Difensore, in sintesi lamentando:
1. Violazione dell'art. 321 c.p.p. e abnormità del provvedimento adottato dal Tribunale, per avere il P.M. provveduto ex art. 355 c.p.p. alla convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 c.p.p., senza provvedere ad inoltrare al Giudice delle indagini preliminari una richiesta di emanazione di sequestro preventivo;
si è, dunque, in presenza di sequestro a fini d'indagine. Del tutto ingiustificatamente in sede di udienza camerale il P.M. ha chiesto al Tribunale di disporre il sequestro della somma ai sensi dell'art. 322 ter c.p.. Non solo il P.M, ha in tal modo omesso di richiedere nei termini ex art. 321 c.p.p. al Giudice delle indagini preliminari l'emanazione del decreto, ma ha finito per rivolgere al Tribunale del riesame la richiesta di emissione di un decreto di sequestro "per equivalente", atto che esula dalle competenze del Tribunale stesso.
2. Violazione degli artt. 253, 354 e 355 c.p.p. e vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di dare risposta alle censure che il ricorrente aveva mosso al sequestro operato dalla polizia giudiziaria e al successivo provvedimento di convalida del P.M., censure con le quali si evidenziava l'assenza di relazione fra la somma e il reato ipotizzato, il difetto della qualificazione della somma come "corpo di reato", la totale assenza di motivazione sul punto anche in relazione alle allegazioni difensive circa la provenienza del denaro da una vincita presso il Casinò di Campione, come attestato dall'accertamento della polizia di frontiera;
3. Violazione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8 e L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 14, in quanto le ipotesi di reato di cui IS
dovrebbe rispondere riguardano fatti di emissione di f.o.i. avvenuti negli anni 2006 e 2007, così che non può trovare per essi applicazione la disciplina introdotta dal citato art. 1, comma 143, entrato in vigore soltanto il primo gennaio del 2008. OSSERVA
Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito specificati. Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, collocandosi al di fuori dalle previsioni processuali che il Pubblico Ministero richieda direttamente al Tribunale del riesame quella che può essere definita la conversione del sequestro disposto ex art. 354 c.p.p. in sequestro fondato sulla previsione dell'art. 322 ter c.p.. Organo competente ad emanare il sequestro finalizzato alla confisca prevista dall'art. 322 ter c.p. con riferimento alla previsione introdotta dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, è esclusivamente il Giudice delle indagini preliminari mediante decreto ex art. 321 c.p.p., che è soggetto al controllo del tribunale del riesame ai sensi del successivo art. 322 c.p.p.; si tratta di competenza che non può essere elusa mediante una richiesta cautelare indirizzata dal Pubblico Ministero per la prima volta al tribunale del riesame in sede di controllo sul diverso provvedimento con cui il Pubblico Ministero stesso aveva proceduto alla convalida del sequestro effettuato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria. Si è in presenza di un vizio radicale che ha natura assorbente anche rispetto alle altre, non manifestamente infondate, censure proposte dal ricorrente, con la conseguenza che l'intero provvedimento deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Monza affinché provveda ad un nuovo esame limitato alla materia devoluta con l'istanza di riesame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Monza.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2012