Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2010, n. 17581
CASS
Sentenza 1 aprile 2010

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il D.Lgs. n. 626 del 1994 tutela la sicurezza di tutte le forme di lavoro anche quando non sussista un formale rapporto di lavoro e quindi anche con riguardo a chi collabora saltuariamente in un'impresa familiare. (Fattispecie in tema di lesioni colpose riportate nell'uso di un'impastatrice dal figlio del titolare di una panetteria, che occasionalmente prestava la sua collaborazione all'azienda di famiglia).

Commentari2

  • 1Lesioni colpose: le norme sulla sicurezza sul lavoro si applicano anche senza contratto d'assunzione
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 settembre 2023

    La massima In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme, di cui al d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, che presuppongono necessariamente l'esistenza di un rapporto di lavoro, come quelle concernenti l'informazione e la formazione dei lavoratori, si applicano anche in caso di insussistenza di un formale contratto di assunzione. (Fattispecie in tema di lesioni personali gravissime riportate sul luogo di lavoro da un lavoratore, stabilmente incardinato tra i lavoratori dell'azienda, ma privo di formale contratto di lavoro subordinato - Cassazione penale , sez. IV , 05/10/2021 , n. 38623). Vuoi saperne di più sul reato di lesioni colpose? Vuoi consultare altre sentenze in tema di …

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  • 2Delega della posizione di “datore di lavoro” ed obblighi non delegabili in materia di sicurezza sul lavoro (tra articolo 16 D.Lgs. 81/08 e articolo 2381 c.c.)
    Paolo Persello · https://www.filodiritto.com/ · 24 novembre 2017

    L'articolo 16 del D.Lgs. n.81/2008 stabilisce che: “La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa…”, ma il successivo articolo 17 prevede che: “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”. Il meccanismo della delega di funzioni lascia dunque “scoperto” il datore di lavoro con riferimento agli obblighi indelegabili di cui all'articolo 17 cit., ai quali egli deve adempiere direttamente. Finché non si verifichi un infortunio, la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2010, n. 17581
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17581
Data del deposito : 1 aprile 2010

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