Sentenza 1 aprile 2010
Massime • 1
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il D.Lgs. n. 626 del 1994 tutela la sicurezza di tutte le forme di lavoro anche quando non sussista un formale rapporto di lavoro e quindi anche con riguardo a chi collabora saltuariamente in un'impresa familiare. (Fattispecie in tema di lesioni colpose riportate nell'uso di un'impastatrice dal figlio del titolare di una panetteria, che occasionalmente prestava la sua collaborazione all'azienda di famiglia).
Commentari • 2
- 1. Lesioni colpose: le norme sulla sicurezza sul lavoro si applicano anche senza contratto d'assunzioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 settembre 2023
La massima In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme, di cui al d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, che presuppongono necessariamente l'esistenza di un rapporto di lavoro, come quelle concernenti l'informazione e la formazione dei lavoratori, si applicano anche in caso di insussistenza di un formale contratto di assunzione. (Fattispecie in tema di lesioni personali gravissime riportate sul luogo di lavoro da un lavoratore, stabilmente incardinato tra i lavoratori dell'azienda, ma privo di formale contratto di lavoro subordinato - Cassazione penale , sez. IV , 05/10/2021 , n. 38623). Vuoi saperne di più sul reato di lesioni colpose? Vuoi consultare altre sentenze in tema di …
Leggi di più… - 2. Delega della posizione di “datore di lavoro” ed obblighi non delegabili in materia di sicurezza sul lavoro (tra articolo 16 D.Lgs. 81/08 e articolo 2381 c.c.)Paolo Persello · https://www.filodiritto.com/ · 24 novembre 2017
L'articolo 16 del D.Lgs. n.81/2008 stabilisce che: “La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa…”, ma il successivo articolo 17 prevede che: “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”. Il meccanismo della delega di funzioni lascia dunque “scoperto” il datore di lavoro con riferimento agli obblighi indelegabili di cui all'articolo 17 cit., ai quali egli deve adempiere direttamente. Finché non si verifichi un infortunio, la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2010, n. 17581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17581 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 01/04/2010
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 611
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - rel. Consigliere - N. 28192/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TR AT, N. IL 05/07/1945;
avverso la sentenza n. 4122/2006 CORTE APPELLO di MILANO, del 05/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A seguito di giudizio abbreviato il Tribunale di Milano ha affermato la responsabilità di MO TT in ordine al reato di cui all'art. 590 c.p., commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale. La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'appello.
Il fatto è stato ricostruito dai giudici di merito nei seguenti termini. All'interno di un laboratorio di panetteria la vittima, figlio dell'imputato, per togliere un residuo della lavorazione, inserì una mano in una impastarice. Il rullo ruotante agganciò la mano, che subì trauma da schiacciamento. All'imputato è stato mosso l'addebito di aver consentito l'uso del macchinario privo di apparato di segregazione delle parti in movimento;
nonché di microinterruttore di sicurezza.
2. Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo due motivi.
2.1 Con il primo motivo si lamenta che erroneamente si è ritenuto che la vittima prestasse attività lavorativa nel laboratorio. Si tratta in realtà del figlio dell'imputato, che si trovava occasionalmente nei locali del laboratorio paterno senza che tuttavia vi svolgesse attività lavorativa;
e che altrettanto occasionalmente ebbe ad intervenire sulla macchina impastarice. La Corte ha ritenuto un rapporto di collaborazione senza averlo in alcun modo dimostrato.
2.2 Con il secondo motivo si deduce che altrettanto erroneamente si è trascurato di considerare che la condotta della vittima, del tutto eccezionale ed imprevedibile, ha determinato l'interruzione del nesso causale.
3. Il ricorso è infondato.
3.1 La pronunzia impugnata rileva in fatto che l'indagine compiuta dalla ASL nel laboratorio ha consentito di appurare che il giovane lavorava sia tenendo la contabilità, sia saltuariamente prestando aiuto nel laboratorio;
e considera in diritto che la disciplina legale e particolarmente il D.Lgs. n. 626 del 1994 tutela la sicurezza di tutte le forme di lavoro anche quando non sussista un formale rapporto di lavoro;
e quindi anche con riguardo a chi collabora saltuariamente in un'impresa familiare. Si richiama al riguardo la giurisprudenza di legittimità.
Tale valutazione è immune da censure. Come questa Corte ha effettivamente avuto modo di ritenere (Cass. 4, 21 agosto 2007, n. 34995, Nacci), il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 262 del 1996, innovando rispetto alla formulazione originaria della norma, pone l'accento, ai fini dell'individuazione della figura del datore di lavoro, non tanto sulla titolarità del rapporto di lavoro, quanto sulla responsabilità dell'impresa, sull'esistenza di poteri decisionali. Si fa leva, quindi, precipuamente sulla situazione di fatto: alla titolarità dei poteri di organizzazione e gestione corrisponde simmetricamente il dovere di predisporre le necessarie misure di sicurezza. Tale ordine concettuale si rinviene implicitamente, nello stesso richiamato art. 2, per ciò che riguarda la definizione della figura del lavoratore, caratterizzata, nel suo nucleo essenziale, dalla condizione di dipendenza, di subordinazione rispetto ad altri che assume su di sè la gestione della prestazione. Si può dunque concludere che tale relazione di fatto determina l'applicabilità della disciplina di cui si discute. Del resto, già nel passato questa Corte ha ripetutamente avuto occasione di focalizzare il rapporto di lavoro subordinato sulla reciproca relazione di fatto tra i soggetti che vi sono coinvolti;
configurandolo anche quando il lavoro viene svolto per mero favore (Cass. 4, 4 marzo 1982, n. 2232; Cass. 4, 7 marzo 1990 n. 3273). Questa configurazione dei ruoli e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione del lavoro si rinviene pure nel T.U. per la sicurezza che ha compiuto una più estesa opera definitoria, senza tuttavia modificare significativamente i tratti delle figure indicate.
Alla luce di tali principi e del richiamato accertamento in fatto sui rapporti tra l'imputato e la vittima, correttamente è stata ritenuta l'esistenza del rapporto di lavoro e dei connessi obblighi in materia antinfortunistica, pur in presenza del vincolo familiare.
3.2 Quanto all'ipotizzata interruzione del nesso causale, la pronunzia impugnata considera che la condotta della vittima è tutt'altro che straordinaria ed imprevedibile, visto che la sua presenza nel laboratorio era pur sempre saltuaria;
e che inoltre la disciplina prevenzionistica mira a tutelare pure il lavoratore dai suoi stessi errori, purché essi non siano completamente esorbitanti rispetto alla attività in atto. Si tratta di apprezzamento corretto, conforme ai più consolidati principi nella materia. La condotta del lavoratore si inserisce appieno nell'area di rischio tipica della lavorazione, quella del contatto improprio con le parti in movimento delle macchine per impastare utilizzate nel laboratorio di panetteria. Dunque, tale rischio avrebbe dovuto essere adeguatamente governato dall'imputato, con gli strumenti tecnici dettagliatamente indicati in sentenza.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010