Sentenza 10 febbraio 1998
Massime • 1
La concessione dei benefici penitenziari, in deroga ai divieti o alle limitazioni di cui all'art.4 bis dell'ordinamento penitenziario,ai soggetti ammessi allo speciale programma di protezione,giusta quanto previsto dall'art.13 ter,comma 1,del D.L. 15 gennaio 1991 n.8,convertito con modifiche in L.15 marzo 1991 n.82,presuppone l'attualità del detto programma e non può,quindi,aver luogo quando essa sia venuta a cessare,anche se non per revoca,ma solo per mancata proroga del programma stesso. (Nella specie,in applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto la legittimità del provvedimento con il quale il tribunale di sorveglianza aveva disposto la cessazione della detenzione domiciliare in conseguenza della mancata proroga del programma di protezione cui il condannato era stato,a suo tempo, ammesso).
Commentario • 1
- 1. Lottizzazione abusiva, permesso in sanatoria, confisca dell’immobileAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/1998, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI Presidente del 10/02/1998
Dott. SANTO BELFIORE Consigliere SENTENZA
Dott. PAOLO BARDOVAGNI Consigliere N. 792
Dott.ssa ANNA MABELLINI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. STEFANO CAMPO Consigliere N. 26670/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da MA DR, nato a [...], il [...], difeso di ufficio dall'Avv. Silvio Suster del Foro di Roma;
avverso l'ordinanza emessa il 14 marzo 1997 dal Tribunale di Sorveglianza di Roma;
- Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
- Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. Santo Belfiore;
- Lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio Martusciello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
la Corte Suprema di Cassazione osserva:
Con ordinanza in data 14 marzo 1997, il Tribunale di Sorveglianza di Roma disponeva la cessazione della detenzione domiciliare concessa a MA DR con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma in data 6/7/1994; dichiarava non luogo a provvedere in ordine alla proposta di revoca della suddetta detenzione domiciliare;
concedeva 90 giorni di liberazione anticipata relativamente ai due semestri di detenzione dal 22/8/1995 al 22/8/1996.
Il Tribunale di Sorveglianza motivava la decisione sul punto concernente la cessazione della detenzione domiciliare (il solo che forma oggetto del ricorso), osservando che, con ordinanza 6/7/1994, il MA era stato ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare in relazione alla residua pena di cui al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari 30/7/1992, in deroga alle norme di diritto comune, siccome collaboratore di giustizia, ammesso a speciale programma di trattamento;
che durante l'esecuzione della misura alternativa erano sopraggiunti altri titoli di esecuzione e precisamente il decreto di cumulo 7/12/1994, n. 124/94, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari ed il decreto di cumulo 10/10/1995, n. 73/95, emesso dalla Procura Generale di Cagliari. Il Tribunale di Sorveglianza rilevava, inoltre, che il MA non era più sottoposto a speciale programma di protezione, per mancata proroga del programma da parte della competente Commissione Centrale ex art. 10 della legge n. 82/91; che la pena residua superava i tre anni e, quindi, non sussistevano i termini di ammissibilità della detenzione domiciliare, peraltro, non derogabili, essendo venuto meno il presupposto dell'attualità dello speciale programma di protezione e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 51-bis Ord. Penit., doveva essere disposta la cessazione della misura alternativa già concessa. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso il MA e ne chiedeva l'annullamento, deducendo due motivi.
Motivi della decisione
1^) Con il primo motivo il ricorrente sostiene l'inoperatività, quali nuovi titoli sopravvenuti, ai fini della cessazione della detenzione domiciliare ex art. 51-bis legge 26/7/1975, n. 354, dei cumuli 7/12/1994 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari e 10/ 10/ 1995 della Procura Generale di Cagliari. A riguardo il ricorrente sostiene che, alla data dell'ultimo di tali titoli, egli era ancora titolare di programma speciale di protezione (la mancata proroga è stata deliberata dalla Commissione Centrale il 15/12/1995) ed era in corso l'esecuzione della misura della detenzione domiciliare, concessa con ordinanza 6/7/1994, in deroga ai limiti di pena ordinari, ex art. 13-ter della legge n. 82/91. Pertanto, l'effetto di tali titoli di esecuzione sopravvenuti doveva essere valutato con riguardo al momento in cui essi hanno assunto efficacia giuridica ai fini della concessione o della prosecuzione della misura alternativa;
con la conseguenza che il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto ritenere la permanenza dell'attualità del programma e, quindi, la permanenza delle condizioni di legge con riferimento alla deroga in quel momento consentita dall'art. 13-ter della legge n. 82/91 ed avrebbe dovuto decidere per la prosecuzione della misura della detenzione domiciliare.
2^) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 13-ter, comma 1^, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e norme collegate.
A riguardo il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe potuto disapplicare la deliberazione 15/12/1995 della Commissione Centrale, considerandola illegittima, perché contrastante con il parere espresso dalla medesima Commissione allo stesso giudice in una diversa procedura instauratasi nell'autunno del 1995, sempre nei confronti del ricorrente.
Aggiunge che l'art. 13-ter della legge n. 82/91 considera quale presupposto per la concessione delle misure alternative in deroga ai limiti di pena ordinari l'ammissione allo speciale programma di protezione, ma non specifica che tale programma debba essere attuale, come, invece, si legge nella motivazione dell'ordinanza impugnata. Sostiene che l'ordinanza impugnata sarebbe stata legittima solamente qualora, nei diversi casi previsti dall'art. 5 D.M. 24 novembre 1994, n. 687, in seguito a formale e legittima delibera di revoca del programma, la commissione centrale di cui all'art. 10 della legge n.82/91 si fosse avvalsa della facoltà di richiedere all'autorità
giudiziaria competente di procedere al riesame dei provvedimenti emessi a norma dell'art. 13-ter della legge. Aggiunge che, al di fuori di tale ipotesi, la modifica o la revoca del programma di protezione non produce effetto sui provvedimenti medesimi, secondo quando espressamente dispone la norma regolamentare sopra citata;
sicché anche a voler qualificare il provvedimento amministrativo di mancata proroga quale modifica o revoca del programma, non avrebbe potuto essere disposta la cessazione della misura alternativa senza la richiesta in tal senso da parte dell'autorità amministrativa a ciò deputata.
I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente e sono infondati. Invero, l'art. 13-ter del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 13 marzo 1991, n. 82, prevede, "nei confronti delle persone ammesse a speciale programma di protezione", la possibilità dell'assegnazione al lavoro esterno, della concessione di permessi premio e dell'ammissione alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, "anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui agli artt. 21, 30-ter, 47, 47-ter e 50". Tale "possibilità" trova la sua giustificazione nel fatto obiettivo che le dette persone si trovino nella situazione particolare in cui le colloca l'ammissione al detto "speciale programma di protezione"; sicché, quando tale ammissione venga per qualsiasi motivo a cessare, viene meno la situazione di fatto alla quale è subordinata la possibilità di concedere i benefici sopra indicati in deroga alle condizioni richieste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nella specie, è pacifico che mancano le condizioni richieste da tale legge.
Nè vale osservare che, ai sensi dell'art. 5, comma 9^, del D.M. 24 novembre 1994, n. 687, secondo cui "salva la facoltà della commissione di richiedere all'autorità competente di procedere al riesame dei provvedimenti emessi a norma dell'art. 13-ter della legge, la modifica o la revoca dello speciale programma di protezione non produce effetti sui provvedimenti medesimi". Invero, tale norma regolamentare deve essere riferita ai casi in cui, in base all'Ord. Penit., il beneficio avrebbe potuto essere concesso o, comunque, sia divenuto concedibile per effetto della parte di pena scontata nel vigore dello speciale programma di protezione;
e non anche all'ipotesi in cui le condizioni richieste dalle norme ordinarie non siano ancora maturate.
Peraltro, ove la disposizione in esame fosse interpretata nel senso di ricomprendervi anche tale ultima ipotesi, risulterebbe illegittima, perché in contrasto con le disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354, che stabiliscono le condizioni necessarie per l'ammissione ai benefici di cui si tratta.
Infine, la Corte Suprema osserva che non è utile invocare la disapplicazione della deliberazione 15/12/1995 della Commissione Centrale che non ha prorogato lo speciale programma di protezione, dato che la cessazione della misura alternativa non è imposta dalla presenza di tale provvedimento amministrativo, bensì dall'assenza della situazione di fatto che quella deliberazione ha eliminato e che non potrebbe essere ripristinata per atto dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 C. P. P., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q M.
la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 febbraio 1998. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 1998