Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/1998, n. 792
CASS
Sentenza 10 febbraio 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La concessione dei benefici penitenziari, in deroga ai divieti o alle limitazioni di cui all'art.4 bis dell'ordinamento penitenziario,ai soggetti ammessi allo speciale programma di protezione,giusta quanto previsto dall'art.13 ter,comma 1,del D.L. 15 gennaio 1991 n.8,convertito con modifiche in L.15 marzo 1991 n.82,presuppone l'attualità del detto programma e non può,quindi,aver luogo quando essa sia venuta a cessare,anche se non per revoca,ma solo per mancata proroga del programma stesso. (Nella specie,in applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto la legittimità del provvedimento con il quale il tribunale di sorveglianza aveva disposto la cessazione della detenzione domiciliare in conseguenza della mancata proroga del programma di protezione cui il condannato era stato,a suo tempo, ammesso).

Commentario1

  • 1Lottizzazione abusiva, permesso in sanatoria, confisca dell’immobileAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 giugno 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/1998, n. 792
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 792
Data del deposito : 10 febbraio 1998

Testo completo