Sentenza 11 ottobre 2003
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- 1. LEASING IMMOBILIARE: ancora sul processo sommario di cognizione volto alla riconsegna del beneAvv. Marco Filesi · https://www.expartecreditoris.it/ · 22 giugno 2018
ISSN 2385-1376 Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi LA MASSIMA Accertata la già comminata risoluzione ex art. 1456 c.c. e dichiarata indi la risoluzione contrattuale per inadempimento del lessee, nulla osta per l'ordine di immediata riconsegna del bene. Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Dott.ssa Maria Luparelli con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 14 giugno 2018. IL CASO Il Tribunale di Roma si pronuncia ancora con successo, su ricorso promosso da società di locazione finanziaria (leasing), ad oggetto la domanda di riconsegna immobile all'esito della comminata risoluzione contrattuale da parte del lessor, attraverso la comminatoria della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2003, n. 15249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15249 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2003 |
Testo completo
IN NOME15249/03 REPUBBLICA ITALIANA Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 23991/00 Cron. N. 31008 composta dai seguenti Magistrati:
1.Dott. Vincenzo Mileo -Presidente- Rep. N. 662. Ettore Mercurio -Consigliere- Ud. 11.04.2003 C3. Michele De Luca -Consigliere- 664. Donato Figurelli -Consigliere- 5. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA BANCA DEI MONTI DI PASCHI DI SIENA S.p.A., in perso- na del suo Vice Presidente e legale rappresentante Mauro Fane- schi, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Ema- nuele II n. 326, presso lo studio dell'Avv. Renato Scognamiglio, che la rappresenta e difende giusta procura per atto notaio Grillo Vieri di Siena del 17.4.2000 rep. n. 13963 2236 Ricorrente
CONTRO
POSO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via An- gelo Brofferio 3, presso lo studio dell'Avv. Antonio Cardarelli, : 2 che la rappresenta e difende come da procura a margine del con- troricorso disgimtamente ed unitamente all'Avv. Tiziana Canda zelli Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 22934 del Tribunale di Roma del 17.2.1999/20.11.1999 nella causa iscritta al n. 61216 R. G. dell'anno 1994. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11.04.2003 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. AU Scognamiglio per la ricorrente e l'Avv. Antonio Cardarelli per il controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato l'11.8.1992, il Monte dei Paschi di Sie- na, conveniva in giudizio AU OS, capo ufficio addetto alla cassa valuta presso la filiale di Roma, dinanzi al Pretore di Roma per sentirlo condannare al pagamento della somma di £. 28.750.000, equivalenti a 25.000 dollari USA, contenuti in un plico a lui affidato e di cui era stata accertata la sparizione il 5.3.1991. Il convenuto nel costituirsi contestava qualsiasi sua responsabi- lità e quindi chiedeva il rigetto del ricorso. All'esito l'adito Pretore con sentenza del 22.10.1993 rigettava la domanda. Tale decisione, impugnata dal Monte dei Paschi di Siena, veniva 3 confermata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 22934 del 17.2.1999/20.11.1999. Il giudice di appello osservava che, pur essendo pacifico che l'appellato aveva posato i plichi sul carrello non provvedendo a inserirveli né a chiudere a chiave tale carrello, non era stata for- nita la prova del rigoroso collegamento tra tale condotta, che si assumeva negligente, e il fatto della sparizione dello stesso plico. Lo stesso giudice aggiungeva che l'eventuale chiusura a chiave del carrello non avrebbe garantito una particolare sicurezza, e ciò soprattutto perché la chiave non era nell'esclusiva disponibi- lità del OS, ma veniva consegnata da un cassiere ad un altro in coincidenza con l'affidamento del carrello e trattenuta per tutto il tempo necessario al prelievo dei valori. Contro la sentenza di appello ricorre per cassazione il Monte dei Paschi di Siena con unico complesso motivo, illustrato con me- moria ex art. 378 C.P.C.. II OS resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 1176, 1117, 2104, 2729 e 2697 Cod. Civ., nonché vizio di motivazione su un punto essenziale della
contro
- versia Al riguardo sostiene che l'impugnata sentenza appare inficiata da vizi di legittimità e di motivazione, per non avere considerato che, in relazione ai valori affidati dalla Banca alla custodia del OS, questi aveva tenuto un comportamento negligente, lascian- do che i plichi giacessero sui carrelli senza minimamente preoc- cuparsi di inserirli al loro interno, previa chiusura a chiave. L'istituto bancario aggiunge che così comportandosi il OS si era reso inadempiente all'obbligo di custodire i valori affidatigli, in aperta violazione degli obblighi di cui agli artt. 1177 e 1218 Cod. Civ., ed in ogni caso degli artt. 1176 e 2104 Cod. Civ. Non poteva quindi, ad avviso del ricorrente, il OS essere man- dato esente dalla responsabilità, conseguente alla consegna e all'obbligo di custodia, in base alla considerazione incongrua e non pertinente che la scomparsa del plico potesse essere dipesa dal fatto di altro dipendente, come supposto dal giudice di ap- pello. La supposizione di tale fatto, continua il ricorrente, non regge di fronte al dato certo che l'affidatario dei plichi era stato, ed era rimasto, soltanto il OS per il breve periodo di tempo, mezza giornata o poco più, che poteva essere trascorsa prima della con- segna del carrello ben chiuso al portavalori. Da parte sua il OS eccepisce l'inammissibilità del ricorso, per avere il ricorrente opposto una diversa ricostruzione dei fatti a quella effettuata dai giudici di merito, ed in ogni caso l'infondatezza dello stesso ricorso, per non avere lo stesso isti- tuto bancario dedotto specificamente né provato che il OS non avesse ottemperato ai suoi doveri. Ciò premesso sulle opposte linee difensive, questa Corte ritiene 5 di condividere l'assunto di parte ricorrente. Costituisce dato pacifico il fatto che il OS avesse ricevuto in consegna i plichi dei titoli nella qualità di capo ufficio addetto alla cassa valuta e quindi avesse assunto l'obbligazione di custo- dirli fino al loro ritiro da parte del portavalori per il trasporto nel caveau. In questa situazione quindi incombeva sul OS l'onere di dimo- strare l'esatto adempimento ed il difetto di responsabilità, e ciò in relazione agli artt. 1177, 1218 e 1176 Cod. Civ., laddove il Tribunale si è sostituito al OS ed ha accollato alla Banca l'onere probatorio in ordine allo smarrimento del plico senza for- nire sul punto adeguata motivazione. In questo senso si può richiamare l'orientamento di questa Corte, che ha affermato il principio secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitan- dosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, co- stituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risar- cimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 Cod. Civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Tale principio è stato ritenuto valide anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo ine- satto adempimento, sicché al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per viola- zione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per diffor- mità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Sezioni Unite sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001). Orbene l'impugnata sentenza non ha fatto corretta applicazione dell'esposto principio, avendo accollato, come già si è detto, l'onere probatorio sull'istituto bancario in ordine al non esatto adempimento degli obblighi di diligenza e di custodia gravanti sul debitore convenuto OS. In conclusione il ricorso è fondato e va accolto;
per l'effetto l'impugnata sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Roma, che procederà ad un nuovo esame del merito attenendosi ai principi in precedenza evidenziati. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 7 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533
PQ M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rin- via, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma addì 11 aprile 2003 Il Consigliere relatore estensore 11 Presidente inceurs MilesVi Alessandro be Neusi) IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria. an6eue2 b3 CANCELLIERE (11/10/2003) T R O C