Sentenza 24 ottobre 2013
Massime • 1
L'intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti può influire sulla capacità di intendere e di volere soltanto qualora, per il suo carattere ineliminabile e per l'impossibilità di guarigione, provochi alterazioni psicologiche permanenti configurabili quale vera e propria malattia, dovendo escludersi dal vizio di mente di cui agli artt. 88 e 89 cod. pen. anomalie non conseguenti ad uno stato patologico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2013, n. 47078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47078 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2013 |
Testo completo
In caso di diffusione del O S C U R A T A 7 07 8/ 1 3 presente prowadimento omettere le generaltà a gli altri dat identificativ a Can anom d.lgs. 1 ☐ dispose unbok Da richiesta di parte REPUBBLICA ITALIANA (imposto dalla legs IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 24/10/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA LUIGI LANZADott. Presidente N. 1578 Dott. GUGLIELMO LEO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 42007/2012- Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO - Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: N. IL (omissis) R.S. avverso la sentenza n. 614/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 31/05/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE VOLPE, che ha concluso per l'imammissibilità del ricorso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. 1 O S C U R A T A RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 31 maggio 2012 la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa il 1° dicembre 2011 dal G.u.p. presso il Tribunale di Bergamo nei confronti di condannato, all'esito di rito abbreviato, alla pena di anno R.S. uno e mesi quattro di reclusione per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di maltrattamenti in danno della madre, del padre e dei fratelli, di cui agli artt. 94, 572 c.p. (capo sub A), con l'aggravante di aver commesso il fatto in stato di ubriachezza abituale), e di danneggiamento dell'autovettura della madre, di cui agli artt. 635, comma 2, n. 3, in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. [capo sub B), aggravato dall'aver commesso il fatto su cosa esposta per necessità alla pubblica fede].
2. Avverso la suddetta pronuncia della Corte d'appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di R.S. prospettando due motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
2.1. Violazioni di legge e carenze motivazionali ex art. 606, lett. b) e lett. e), c.p.p., in relazione agli artt. 572 c.p. e 530 - 125 comma 3, c.p.p., nella parte in cui è stata ritenuta la consumazione del delitto di maltrattamenti in famiglia, i cui elementi costitutivi, sulla base di quanto rappresentato nel relativo motivo d'appello, non potevano essere ritenuti sussistenti: nel caso di specie, in particolare, la fonte dei dissidi familiari risiedeva nella situazione di abuso etilico del R. nei cui comportamenti, determinati da eventi imprevisti e segnati dall'occasionalità, non è ravvisabile la coscienza e volontà di ledere l'integrità fisica e psichica dei soggetti passivi.
2.2. Violazioni di legge e carenze motivazionali ex art. 606, lett. c) e lett. e), c.p.p., in relazione all'art. 530, commi 1-2, c.p.p., non avendo il Giudice del gravame preso in esame i relativi motivi, nè argomentato sulle specifiche deduzioni in essi sviluppate, con la conseguenza che il ricorrente avrebbe dovuto essere assolto dal delitto in rubrica ascrittogli. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile in quanto non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte d'appello, sostanzialmente reiterando, peraltro, le medesime censure già sollevate dinanzi ai Giudici di merito, che ne hanno conformemente escluso la fondatezza sulla base di un congruo e lineare percorso argomentativo, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una completa ed approfondita disamina delle risultanze processuali. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata nelle deduzioni e nei rilievi sollevati dalla difesa, ponendo in evidenza: a) da un lato, che sulla base degli elementi desumibili dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, ed utilizzabili per la scelta del rito, i Carabinieri risultano essere intervenuti in numerose occasioni presso l'abitazione dei R. a seguito di comportanti violenti ed aggressivi reiteratamente posti in essere dall'imputato nei confronti dei suoi familiari (a mezzo di minacce, percosse, costrizioni, atti di danneggiamento, ecc.), ingenerando un clima persecutorio e di sopraffazione psicologica della loro 1 O S C U R A T A personalità, connotato da prevaricazioni e pesanti vessazioni cui essi non si sono opposti in modo deciso, per la paura di reazioni inconsulte ed incontenibili, legate all'abuso di alcool e sostanze stupefacenti;
b) dall'altro lato, che gli episodi oggetto del tema d'accusa, verificatisi con cadenza pressoché quotidiana, hanno trovato ampie conferme negli atti di denuncia presentati nel corso degli anni dai fratelli dell'imputato, nelle sommarie informazioni e nelle annotazioni di servizio redatte dai Carabinieri in occasione dei numerosi interventi effettuati a seguito di segnalazioni provenienti dai suoi familiari. Al riguardo, pertanto, l'impugnata sentenza ha fatto buon governo dei principii più volte stabiliti da questa Suprema Corte, secondo cui, in tema di maltrattamenti familiari, correttamente il giudice di merito desume dalla ripetitività dei fatti di percosse e di ingiurie l'esistenza di un vero e proprio sistema di vita di relazione abitualmente doloroso ed avvilente, consapevolmente instaurato dall'agente, a seguito di iniziali stati di degenerazione del rapporto familiare. Per la configurabilità del reato non è richiesta una totale soggezione della vittima all'autore del reato, in quanto la norma, nel reprimere l'abituale attentato alla dignità e al decoro della persona, tutela la normale tollerabilità della convivenza (Sez. 6, n. 4015 del 04/03/1996, dep. 17/04/1996, Rv. 204653). Nella nozione di "maltrattamenti", invero, rientrano i fatti lesivi della integrità fisica e del patrimonio morale del soggetto passivo, sì da rendere abitualmente dolorose le relazioni familiari, e manifestantisi mediante le sofferenze morali che determinano uno stato di avvilimento o con atti o parole che offendono il decoro e la dignità della persona, ovvero con violenze capaci di produrre sensazioni dolorose, ancorché tali da non lasciarne traccia (Sez. 6, n. 3020 del 16/10/1990, dep. 08/03/1991, Rv. 186593). Per la configurabilità della fattispecie, inoltre, si richiede il dolo generico, consistente nella mera coscienza e volontà di sottoporre la persona di famiglia ad un'abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza (Sez. 6, n. 15680 del 28/03/2012, dep. 23/04/2012, Rv. 252586). Né, del resto, può tralasciarsi di considerare, al riguardo, il risalente principio secondo cui l'abuso di alcool o di sostanze stupefacenti influisce sulla capacità di intendere e di volere solo se ed in quanto, per il suo carattere ineliminabile e per l'impossibilità di guarigione, provoca alterazioni psicologiche permanenti, tali da far apparire indiscutibile che ci si trova di fronte ad una vera e propria malattia, dovendosi escludere dal vizio di mente di cui agli artt. 88 e 89 cod. pen. la presenza di anomalie e forme di degenerazione del sentimento non conseguenti ad uno stato patologico (Sez. 1, n. 3191 del 24/01/1992, dep. 18/03/1992, Rv. 189660). Condizioni, quelle or ora indicate, che in nessun modo possono dirsi emerse dagli atti processuali, ovvero compiutamente dedotte e comprovate dal ricorrente.
4. La Corte d'appello, pertanto, ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione dei delitti oggetto del tema d'accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti. La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica. In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo ivi tracciato, e a verificarne la 2 O S C U RA TA completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare nella misura di euro mille.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, lì, 24 ottobre 2013 Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Luigi LanzaS tance dr. Gaetano De Amicis г. Днишем E DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 26 NOV 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 3