Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2001, n. 10197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10197 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 0 1 9 7019 7 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR SSAZ NE Oggetto RI SARCIMENTO EZIONE PRIMA CIVILE DANNI PER VIOLAZ. COLEGIO DI GARANZIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 15240/99 Presidente Dott. Alfredo ROCCHI Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron.22807 Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere Rep. 3417 Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere Ud. 07/03/2001 Dott. Aniello NAPPI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE S ENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 BANCA DI CREDITO DEL PIEMONTE S.P.A., ora BANCA DEL il IL CANCELLIERE PIEMONTE S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, € 1,55 1.3000 elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO CRISPI CANCELLERIA 89, presso l'avvocato LEONE PONTECORVO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE RE, giusta procura a margine del ricorso;
DF021935 - ricorrente
contro
ARIS SpA APPLICAZIONE RIELABORAZIONE IMPIANTI SPECIALI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente 2001 domiciliata in ROMA CORSO FRANCIA 197, presso 610 l'avvocato FIAMMETTA LULY, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO BUFFA, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avversSo la sentenza n. 495/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 20/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Re che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione dell'11.06.1992 la Banca di Credito del Piemonte S.p.a. convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Torino la S.p.a. ARIS con domanda di ri- sarcimento del danno. Spiegò l'attrice che: a) in data 8.11.1989 aveva conces SO alla S.p.a. VICMA due linee di credito per complessive 500.000.000 di lire a seguito di garanzia prestata dalla SOC. RI, proprietaria del 75% delle azioni IC, consistente nell'impegno, assunto median- te una lettera di patronage datata 27.10.1989, а non disporre della suddetta partecipazione azionaria nel 2 capitale della soc.RI senza averne preventivamente informato la Banca;
b) che la SOC. RI aveva invece omesso tale preventiva informazione in occasione della cessione del pacchetto azionario, avvenuta in data 12.04.1990; c) che dopo il ricevimento dell'informazione suddetta, alla data del 1°.3.1991, la SOC. IC le aveva comunicato di aver presentato istanza di ammissione al concordato preventivo;
d) che la stessa SOC. IC era stata poi dichiarata fallita con sentenza del 15.04.1992; e) che il suo credito ver- so la soc. IC ammontava a lire 228.809.726 per sco- perto del conto corrente n. 10/1416. Su tali premesse, la Banca attrice, prospettando la responsabilità della convenuta sia a titolo contrattua- le, sia, in via subordinata, per fatto illecito, con- sistente nell'aver indotto essa Banca a concedere cre- dito alla soc. IC, ne richiese la condanna al ri- sarcimento dei danni. Si costituì la convenuta contestando i dedotti ti- toli di responsabilità con l'assunto che la lettera di patronage non conteneva alcun impegno giuridicamente vincolante dal quale avrebbe sorgere una responsabilità a titolo contrattuale e che, per l'altro titolo, nessun danno era ravvisabile che fosse eziologicamente ricol- legabile alla lettera stessa. 3 Il tribunale rigettò la domanda e la Corte terri- toriale, con sentenza emessa il 20.04.1999, ne confermò infondatezza, respingendo il gravame il giudizio di della Banca. Osservò la Corte che il contenuto della lettera di patronage qual'è descritto nella sentenza non con- teneva altro che dichiarazioni di scienza, di consape- volezza, un impegno di informativa;
non conteneva inve- ce nessun impegno della SOC. RI a rimborsare even- tuali debiti della sua affiliata (la SOC. IC) nell'ipotesi di cessione della partecipazione aziona- ria. Altra considerazione della Corte è che le argomen- tazioni della Banca che se avesse ricevuto comunica- zione della cessione delle azioni avrebbe revocato im- mediatamente le linee di credito concesse alla SOC. IC sicché proprio per l'omessa tempestiva informa- zione della soc. RI aveva dovuto subire le conseguen- ze dell'insolvenza della sua debitrice non riuscivano a dare prova del nesso causale tra il comportamento omissivo della SO. RI (pacifico in causa) e i dan- ni lamentati dalla banca. Sul punto la Corte ha osservato che se era vero che le linee di credito erano state rinnovate a seguito del rilascio della lettera di patronage, tale circo- 4 stanza non era però sufficiente per dimostrare né che la Banca, se avesse avuto tempestiva conoscenza della cessione delle azioni, si sarebbe determinata per ciò stesso а revocare il fido concesso alla IC, né che la Banca stessa sarebbe riuscita а recuperare il suo credito. E ciò perché se anche poteva affermarsi che la proprietà delle azioni IC in capo alla socie- tà RI era stata determinante per la concessione delle linee di credito, non risultava che la stessa proprietà era destinata a svolgere, secondo l'accordo Ц delle parti, la funzione di condizione tassativa (condicio sine qua non) per il successivo mantenimento delle linee di credito medesime, anche in considerazio- ne di ciò che, sul piano della solvibilità della SOC. IC, assumeva rilievo la circostanza che la soc. RI era stata sostituita nella proprietà delle azioni dalla società Delta System S.r.l. facente parte del mede- simo gruppo. Avverso tale sentenza la Banca di Credito del Piemonte ha proposto ricorso per cassazione, al quale resiste la S.p.a. RI, costituitasi con controricorso. Motivi della decisione I quattro motivi di ricorso svolti dalla ricorren- te denunciano tutti la mancanza e la contraddittorietà della motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) e sono argo- 5 mentati come segue. Il primo motivo: i giudici dell'appello avevano as- sunto come elemento di giudizio l'acquisizione da par- te della soc. Delta System delle azioni già appartenu- te alla soc. RI richiamandio i documenti acquisiti al giudizio ma omettendo di considerare che nessun docu- mento dimostrava la suddetta circostanza. Il secondo motivo: gli stessi giudici erano incor- si nel vizio logico di contraddittorietà affermando, nella stessa motivazione della sentenza, da un lato che "risultava dalla prova testimoniale che la Banca si era determinata alla rinnovazione annuale delle linee di credito alla IC solo a seguito dell'acquisizione della maggioranza azionaria da parte della soc. RI e del rilascio della lettera di patronage 11 mentre in altra parte della motivazione e, appunto contradditto- riamente, aveva affermato che "la proprietà delle azio- ni Vinca da parte della RI non risultava aver rico- perto quella funzione di condicio sine qua non per il mantenimento delle linee di credito". E proprio a tale ultima conclusione quei giudici sarebbero dovuti perve- nire sulla base della deposizione del testimone Gazza- no secondo il quale "alla soc. IC era stato comuni- cato che le linee di credito potevano essere mantenute solo se la RI avesse rilasciato la lettera di patro- 6 nage". Il terzo motivo: la Corte di merito avevaomesso di tenere in considerazione il comportamento istituzional- mente tenuto da essa Banca in situazioni analoghe in cui, appunto, gli affidamenti erano stati revocati e poste in essere azioni di recupero del credito in pre- senza di mutamenti delle condizioni in base alle quali gli affidamenti stessi erano stati concessi. Il quarto motivo: la Corte aveva affermato che "il k. comportamento omissivo della SOC. RI non era suffi- ciente per dimostrare che la Banca, se avesse avuto tempestiva conoscenza della cessione, sarebbe riuscita a recuperare il suo credito" senza tuttavia spiegare le ragioni e le fonti di convincimento in modo da rendere possibile la verifica o il riscontro del processo logi- co seguito. Tutte le censure possono essere disaminate con- giuntamente atteso che esse investono, sotto vari pro- fili o aspetti, il punto centrale del giudizio, corret- tamente individuato dai giudici di merito nella ricerca di un rapporto di causalità efficiente tra il comporta- mento omissivo, rispetto all'obbligo di informazione assunto con la lettera di patronage, tenuto dalla SO- cietà RI e la perdita del credito nei confronti della SOC. IC denunziato dalla Banca. Rapporto di causa 7 che, nel giudizio, costituiva il tema, l'oggetto, della prova. Le censure stesse sono infondate. Esattamente la Corte di merito ha rilevato, infat- ti che tra la non controversa omissione della SOC. RI e il danno lamentato dalla Banca si interponeva- no le determinazioni del tutto autonome di questa giacché non era dato di stabilire nessun automatismo tra il fatto antecedente e l'altro dedotto come causa, da una parte (la decisione di subordinare la concessio- ne dell'affidamento all'obbligo di comunicazione assun- to dalla società RI e, poi, l'omessa comunicazione da parte di questa stessa) e l'evento dedotto come pregiu- dizievole (la perdita del credito) proprio in quanto quel primo fatto si sarebbe posto, secondo la prospet- tazione della stessa Banca, come influente sulle sue proprie possibili ed eventuali determinazioni circa il mantenimento о la revoca delle linee di credito alla soc. IC. Tale motivazione della sentenza appare del tutto immune da vizi logici perché il salto logico tra i due fatti aventi, in tesi, la natura di causa e di evento dannoso non era in realtà nemmeno colmato come anche dallecorrettamente la Corte di merito ha ritenuto dichiarazioni del testimone ZA circa la generalità 8 del comportamento tenuto dalla Banca in situazioni ana- loghe. Nemmeno è ravvišabile la contraddittorietà pro- spettata ora dalla ricorrente perché il passaggio della motivazione circa la "condicio sine qua non" (vedi su- pra) si riferisce, nella sentenza, a ciò che sarebbe potuto accadere (il successivo mantenimento delle linee di credito) dopo la comunicazione della cessione. La motivazione della sentenza è anche coerente con il concetto giuridico di causalità (art. 1223 c.c.), che naturalmente si svolge sul piano della oggettività fattuale, nel senso che l'evento di danno dev'essere (e non, semplicemente, possa essere) l'effetto normale, diretto ed immediato, del fatto illecito dell'inadempimento. Il ricorso va dunque rigettato e la ricorrente con- dannata alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in line 141,000+ oltre lire 7.000.000 Поше. У лионно 2001 (sette milioni) per onorario. Il Consigliere estensore Il Presidente Alfred Walter Celentano 9 CORTE SUPREMA DA CASCAZIONE Prima Sezione Civale Depositato in Gancelleria LUG. 2001 # IL CANCELLIERE E " IL CANCELLIERE 60000 TEST: 310.000 UFFICIO DELLE ENTRATE COMA 2 Registrato in 8 OTT. 2001 1044564. al (lire trecentoaleonto p. Il Dirigente Area Servier (Dott.ssa Maria Grazia DFILIPPO) Responsabile Servizio Afti Giudari (Dr. M. RACCICH Y