Sentenza 14 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/05/2003, n. 7424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7424 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
E ZION 26/4/1986 ISTRA CA N. 131 TAB. ALL. U-NÉ, REG IA R R A LA CORTE S07424/03 UTA D AI SENSI DELI TE ITALIANA IB ESEN TR IA NOME DEL POPOLO ITALIAN R TE A M SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo Favara Presidente R.G. n. 1906/2000 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore 16454 Cron. Dott. Aldo Ceccherini Consigliere Rep. Ud. 25 novembre Dott. Achille Meloncelli Consigliere 2002 Dott. Giuseppe Marinucci Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO SENTENZA Triobuti indiretti 1 sul ricorso proposto il 14 gennaio 2000 da: I.V.A. condono di- Curatela del fallimento della Edilstrade S.p.A. - nella persona del cu- chiarazione integrati- ratore prof. Stefano Gargiullo giusta provvedimento presidenziale del va presentazione / 12 gennaio 2000 - elettivamente domiciliato in Roma, alla via Nizza, sufficienza. n. 45, presso l'avv. Stefano Fiorentini, che lo difende in virtù di pro- cura speciale in calce al ricorso OSP ricorrente
contro
-in persona del Ministro pro tempore do- Ministero delle Finanze miciliato ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del La- 4264 proc. n. 1906/2000 R.G. zio sez. IV n. 277 del 30 novembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 novembre 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
uaits l'avu, FIOREMIM;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. O- razio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Edilstrade S.p.A. ricorreva l'1 luglio 1991 avverso l'avviso d'irro- gazione della soprattassa di L. 979.686.500 per omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione dell'anno 1986, notificato le il 27 aprile 1991 dall'Ufficio I.v.a. di Roma, eccependo la duplica- zione di sanzione, giacché la società era stata già assoggettata a pena pecuniaria per l'omesso versamento delle liquidazioni periodiche del medesimo anno, e chiedendo nell'udienza di discussione della causa il rinvio della trattazione, avendo nelle more presentato dichiarazione integrativa per la definizione automatica di tutti i periodi d'imposta, JIN ai sensi dell'art. 49, 1. 31 dicembre 1991, n. 413. Il ricorso era rigettato dalla commissione tributaria di 1° grado, sul ri- lievo che la contribuente non aveva fornito la prova della duplicazio- ne di sanzione o della presentazione di dichiarazione integrativa, e la decisione, appellata dalla società, era confermata il 30 novembre 1998 dalla Commissione tributaria regionale del Lazio. Premesso che la disapplicazione della sanzione per l'omesso versa- mento dell'imposta risultante dalla dichiarazioni del contribuente era subordinata dall'art. 62 bis, 1. n. 413/91, al versamento dell'intero tributo evaso e degli interessi, osservava il giudice di secondo grado proc. n. 1906/2000 R.G. 2 che la richiesta della società di estinzione del giudizio non poteva es- sere accolta senza l'esibizione di un attestato dell'Ufficio, dal quale risultasse la legittimità della dichiarazione integrativa da questa pre- sentata e l'esatto ammontare del versamento necessario alla fruizio- ne del beneficio invocato. La contribuente ricorreva per la cassazione della sentenza con un mo- tivo e l'intimato Ministero delle finanze non resisteva in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente con l'unico motivo lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 48 e 52, 1. 30 dicembre 1991, n. 413, posto che la dichiarazione integrativa prevista da tale normativa in materia d'I.v.a. non sarebbe subordinata ad alcun preventivo va- ол glio di legittimità da parte dell'Ufficio e la liquidazione dell'imposta, fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 45, estranea alla fattispecie, sareb- be effettuata dallo stesso contribuente, che per giovarsi degli effetti della dichiarazione dovrebbe unicamente documentare il versamento del tributo da lui stesso liquidato. La sanatoria della violazione commessa, l'inapplicabilità della san- zione e l'estinzione del giudizionon avrebbero potuto essere condi-giudizionon zionate, quindi, ad un adempimento, quale il rilascio di un attestato di legittimità della dichiarazione e congruità della liquidazione da parte dell'Ufficio, essendo necessari e sufficienti a tal fine la prova della presentazione della dichiarazione e l'esibizione delle deleghe banca- rie rilasciate per il pagamento della somma in base ad essa dovuta. Il motivo è fondato per quanto di ragione. proc. n. 1906/2000 R.G. 3 L'avviso di irrogazione di soprattassa, la cui impugnazione è all'o- rigine del processo, è stato emesso dall'amministrazione finanziaria in relazione all'omesso versamento dell'I.v.a. risultante da una di- chiarazione annuale d'imposta della società, ed in relazione ad esso non si è mai realizzato, conseguentemente, il requisito della penden- za di una controversia in materia d'imposta, alla sussistenza del quale l'art. 44, 1. n. 423/91, subordina la definizione della lite mediante di- chiarazione integrativa ex art. 49 e l'esenzione da sanzione ex art. 52, 2° co., della medesima legge. La fattispecie, riguardando soltanto l'applicazione della soprattassa conseguente al mancato pagamento di un tributo nella misura dichia- rata e non contestata, rientrava, invece, nelle previsioni dell'art. 62 5 0 bis, 1. n. 413/91, che, in deroga alle norme ordinarie, esonera dalla 1 sanzione il contribuente che abbia presentato l'autonoma dichiara- zione integrativa prevista da tale disposizione ed abbia versato l'im- posta e gli interessi su di essa dovuti nei termini da quest'ultima sta- biliti. Inconferente, quindi, è il riferimento fatto dalla ricorrente alla viola- zione da parte del giudice di appello delle norme disciplinanti la di sapplicazione delle sanzioni, nel caso in cui l'imposta restasse defini- ta ai sensi degli articoli 44 e 49, 1. n. 413/91, e l'estinzione del giudi- zio subordinatamente alla sola esibizione delle deleghe bancarie rila- sciate per il pagamento delle somme in tale ipotesi dovute. Deve, invece, essere condivisa la doglianza nel punto in cui censura la sentenza della commissione tributaria regionale relativamente proc. n. 1906/2000 R.G. 4 all'asserzione in essa contenuta, secondo la quale la controversia a- vrebbe potuto ritenersi chiusa solo dietro l'esibizione di un attestato dell'Ufficio che dichiarasse la legittimità della presentazione della domanda di condono e l'esatto ammontare del versamento dovuto, 1.giacché tali condizioni non sono richieste neppure dall'art. 62 bis, n. 413/91, e non potendo negarsi, a fronte dell'inerzia dell'ammi- nistrazione finanziaria nello sgravio delle sanzioni o nel loro annul- lamento il dovere del giudice di verificare, sulla base della documen- tazione acquisita nel processo, il concorso dei requisiti per il venir meno della pretesa dell'Ufficio. Alla fondatezza del motivo, per quanto di ragione, segue l'acco- glimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con dicanazione rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tribu- taria regionale del Lazio.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 25 novembre 2002. Il presidente Il consigliere est. dott. Massimo Oddo dott.yeoFava ra الله lavana I cancellere IL CANCELIERE C1 Francesco Catania 14 MAG, 2003 proc. n. 1906/2000 R.G.