Sentenza 28 maggio 2002
Massime • 2
Nel procedimento di irrogazione della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 218 del codice della strada in correlazione alla violazione di cui all'art. 142 dello stesso codice, consistente nel superamento dei limiti di velocità prescritti, sono ravvisabili quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità che, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, giustificano la deroga alla regola, stabilita dallo stesso art. 7, che impone la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenirvi, nonché agli altri soggetti, individuati, o facilmente individuabili, che possano subirne pregiudizio.
Nel giudizio di opposizione a ordinanza - ingiunzione disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, i poteri decisori del giudice sono delimitati dalla "causa" petendi fatta valere con l'opposizione stessa, sicché, salve le ipotesi di inesistenza del provvedimento sanzionatorio, non sono rilevabili d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte dal ricorrente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/05/2002, n. 7790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7790 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI GORIZIA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
GI FR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 41/99 della Pretura di GORIZIA, Sezione distaccata di MONFALCONE, depositata l'1/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso in data 11-12-1998, PE FR proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 23 l. n. 689/81, innanzi al Pretore di Gorizia avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida, per il periodo di un mese, emesso dal Prefetto di Gorizia, ai sensi dell'art. 218 del C.d.S. ed in data 16-10-1998, per violazione dell'art. 142 del C.d.S. (eccesso di velocità, accertato mediante autovelox).
L'adito Pretore, in persona di vice-Pretore onorario, costituitosi il Prefetto di Gorizia, con la sentenza in esame, accoglieva il ricorso, ritenendo la nullità dell'ordinanza prefettizia in questione per mancata comunicazione dell'avvio del relativo procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 241/90, che "non può configurare una mera irregolarità procedimentale, atteggiandosi a vera illegittimità invalidante la successiva attività, ivi compreso, ovviamente, il provvedimento finale".
Ricorre per cassazione, con due motivi, il Prefetto di Gorizia;
non ha svolto attività difensiva l'intimato.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., degli artt 22 e 23 della l. n. 689/81 e dell'art. 7 della l. n. 241/90; si censura, in particolare,
la sentenza impugnata laddove ritiene la doverosità dell'avviso d'inizio del procedimento sanzionatorio in questione, indipendentemente da quanto richiesto dall'istante in sede di atto di opposizione.
Con il secondo motivo si afferma "l'errata applicazione di norme di legge" e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'asserita nullità del provvedimento di sospensione della patente di guida per mancata comunicazione dell'avvio del relativo procedimento.
Meritevole di accoglimento è il primo motivo di ricorso. Come già affermato da questa Corte (Cass. n. 6434/96 e n. 7666/97), con indirizzo pienamente condivisibile, in terna di giudizio di opposizione ex artt. 22 e 23 della l. n. 689 del 1981, i poteri decisori del giudice sono limitati dal petitum posto a fondamento dell'opposizione, petitum modificabile, ai sensi dell'art. 184 c.p.c., non oltre il limite temporale della precisazione delle conclusioni, salvo che si verta in tema di inesistenza del provvedimento sanzionatorio, che è anche rilevabile d'ufficio dal giudice.
Nella fattispecie in esame, a parte la considerazione che non sussiste l'esigenza di effettuare la comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento amministrativo, di cui all'art. 7 della l. n. 241/90, stante la ricorrenza di quelle particolari ragioni di impedimento derivanti da esigenze di celerità, richiamate testualmente dallo stesso art. 7 (sul punto, già Cass. n. 12106/2001), il Pretore ha introdotto, nel sostenere la doverosità di detta comunicazione, un nuovo thema decidendum, al di fuori di quanto addotto dall'opponente, pronunciando in tal modo extra petita. Il PE, infatti, quale opponente, aveva chiesto la declaratoria di illegittimità della sospensione della patente di guida ordinata nei suoi confronti per mancato rispetto dei termini da parte del Prefetto di cui all'art. 218, secondo comma, del C.d.S.. La questione di cui al secondo motivo di ricorso in tema di nullità della procedura sanzionatoria in questione è, conseguenzialmente a quanto già esposto, da ritenersi assorbita.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa e rinvia, anche per le spese della presente fase di legittimità, al Tribunale di Gorizia.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2002