Cass. civ., sez. I, sentenza 28/05/2002, n. 7790
CASS
Sentenza 28 maggio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nel procedimento di irrogazione della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 218 del codice della strada in correlazione alla violazione di cui all'art. 142 dello stesso codice, consistente nel superamento dei limiti di velocità prescritti, sono ravvisabili quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità che, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, giustificano la deroga alla regola, stabilita dallo stesso art. 7, che impone la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenirvi, nonché agli altri soggetti, individuati, o facilmente individuabili, che possano subirne pregiudizio.

Nel giudizio di opposizione a ordinanza - ingiunzione disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, i poteri decisori del giudice sono delimitati dalla "causa" petendi fatta valere con l'opposizione stessa, sicché, salve le ipotesi di inesistenza del provvedimento sanzionatorio, non sono rilevabili d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte dal ricorrente.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/05/2002, n. 7790
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7790
    Data del deposito : 28 maggio 2002

    Testo completo